VI E’ ANCORA SPAZIO, ALMENO CON RIFERIMENTO ALLE CATEGORIE SOCIO SANITARIE, PER LA.C.D. “ESITAZIONE VACCINALE”?

07.09.2022


A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

INDICE

· INTRODUZIONE;

· SCOPO DELL'OBBLIGO VACCINALE;

· VI E' ANCORA SPAZIO, ALMENO CON RIFERIMENTO ALLE CATEGORIE SOCIO SANITARIE, PER LA.C.D. "ESITAZIONE VACCINALE?

· CONCLUSIONI.-

DISCLAIMER: IL PRESENTE ARTICOLO NON CONTIENE OPINIONI PERSONALI DELL'AUTORE, MA SI LIMITA A RIPORTARE PASSI MOTIVAZIONALI E PRINCIPI, ATTINTI DA PRONUNCE IN TEMA CON L'OGGETTO DEL LAVORO.

[1]

INTRODUZIONE

ll fenomeno definito in inglese come Vaccine Hesitancy e in italiano come "esitazione vaccinale" (termine che comprende i concetti di indecisione, incertezza, ritardo, riluttanza) è complesso e strettamente legato a diversi fattori.-

Infatti: "La c.d. esitazione vaccinale ha una genesi multifattoriale, comprende i più vari atteggiamenti ideologici, culturali, religiosi, filosofici, ma non di rado è il frutto, da un lato, di una irrazionale sfiducia nei confronti della scienza [...]" (Passo motivazionale della sentenza del Tar Lazio n.2455/2022, che richiama la n. 7045/2021 del Consiglio di Stato).-

In questo contesto si inserisce l'obbligatorietà della vaccinazione, che è una questione più generale che, oltre ad implicare un delicato bilanciamento tra fondamentali valori, quello dell'autodeterminazione e quello della salute, quale diritto del singolo ed interesse della collettività investe anche il rapporto tra la scienza e il diritto.-

[2]

SCOPO DELL'OBBLIGO VACCINALE

Se in generale la vaccinazione contro il covid risponde ad una esigenza di tutela collettiva, la forma obbligatoria, a carico di particolari categorie, come quelle socio sanitarie, risponde non solo ad un preciso obbligo di sicurezza e di protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, ma anche, al principio, altrettanto fondamentale, di sicurezza delle cure, rispondente ad un interesse della collettività (art. 32 Cost.), proprio per evitare quello che è stato definito "un macabro paradosso", per cui i pazienti gravemente anziani o malati, ricoverati in strutture ospedaliere o residenziali possano essere esposti al contagio o contrarre il virus proprio nelle strutture deputate alla loro cura e per causa del personale preposto alla loro cura, refrattario alla vaccinazione.-

[3]

E' ANCORA OPPORTUNO PARLARE DI ESITAZIONE VACCCINALE (ALMENO CON RIFERIMENTO ALLE CATEGORIE SOCIO SANITARIE)?

La risposta, sotto il profilo giurisprudenziale (almeno con riferimento all'orientamento maggioritario) è negativa.-

Infatti "nel bilanciamento tra il valore dell' autodeterminazione individuale e quello della tutela della salute pubblica, compiuto dal legislatore con la previsione dell'obbligo vaccinale nei confronti del solo personale sanitario, non vi è dunque legittimo spazio in questa fase per la c.d. esitazione vaccinale" (Sentenza n. 443/2022 pubbl. il 05/07/2022 del Trib. di Venezia; Decreto di rigetto n. 19765/2022 del 28/04/2022 del Trib. di Bari).-

Ancora sul punto: "Il margine di incertezza dovuto al c.d. ignoto irriducibile[1] che la legge deve fronteggiare in un'emergenza pandemica tanto grave, per tutte le ragioni esposte, non può dunque giustificare, né sul piano scientifico né sul piano giuridico, il fenomeno della esitazione vaccinale, ben noto anche all'Organizzazione Mondiale della Sanità, proprio nei medici e nel personale sanitario. [...] La vaccinazione obbligatoria selettiva introdotta dall'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 per il personale medico e, più in generale, di interesse sanitario risponde ad una chiara finalità di tutela non solo - e anzitutto - di questo personale sui luoghi di lavoro e, dunque, a beneficio della persona, secondo il già richiamato principio personalista, ma a tutela degli stessi pazienti e degli utenti della sanità, pubblica e privata, secondo il pure richiamato principio di solidarietà, che anima anch'esso la Costituzione, e più in particolare delle categorie più fragili e dei soggetti più vulnerabili (per l'esistenza di pregresse morbilità, anche gravi, come i tumori o le cardiopatie, o per l'avanzato stato di età), che sono bisognosi di cura ed assistenza, spesso urgenti, e proprio per questo sono di frequente o di continuo a contatto con il personale sanitario o sociosanitario nei luoghi di cura e assistenza" (Sentenza n. 1047/2022 Tribunale di Torino Giudice dott. Gian Luca Robaldo).-

[4]

CONCLUSIONI

Dunque, i valori costituzionali coinvolti nella problematica delle vaccinazioni sono molteplici e implicano, oltre alla libertà di autodeterminazione individuale nelle scelte inerenti alle cure sanitarie e la tutela della salute individuale e collettiva (tutelate dall'art. 32 Cost.), il tutto evitando la creazione di "diritti tiranni" a discapito di altri.-

Sul punto, si segnala la pronuncia n. 936/2022 del Tar Puglia/Lecce:

"alla luce di tale condiviso arresto giurisdizionale, reputa il Collegio che, nel bilanciamento tra il diritto alla salute, visto nella sua dimensione individuale (il diritto del sanitario di non sottoporsi ad un vaccinazione ritenuta, a torto o a ragione, pericolosa per la propria salute), e quello alla salute, visto questa volta nella sua dimensione collettiva (l'interesse della collettività ad evitare l'aggravarsi di focolai pandemici in luoghi di cura e assistenza, in cui sono ospitati soggetti fragili per definizione), quest'ultimo debba senz'altro ritenersi prevalente"-

Il contemperamento di questi molteplici principi lascia spazio alla discrezionalità del legislatore nella scelta delle modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive, potendo selezionare talora la tecnica della raccomandazione, talaltra quella dell'obbligo,

La scelta del legislatore di imporre l'obbligo vaccinale alla categoria sanitaria è legittima?

La risposta, troppo complessa, non può essere data in questa sede, ma probabilmente

lo strumento della persuasione, delle c.d. "spinte gentili"[2], avrebbe richiesto tempi, modi e mezzi, di fronte all'emergenza epidemiologica in atto e all'assenza di terapie sicure ed efficacia al di là dei vaccini, che solo l'introduzione di un obbligo vaccinale poteva fronteggiare nelle strutture sanitarie obbligate ad assicurare anche e anzitutto la sicurezza delle cure, tutelando la salute dello stesso personale sanitario, impegnato in prima linea nella lotta contro la nuova malattia, e quella dei pazienti e delle persone più fragili e, in generale, della collettività dalla rapida diffusione del contagio ed evitando quelle situazioni gravi, paradossali e irreversibili.-

In conclusione, sul punto, "spetta al decisore pubblico, nell'esercizio del c.d. biopotere[3], fissare le regole e i limiti entro i quali l'esercizio dell'autodeterminazione da parte di ciascuno, senza divenire un diritto tiranno e indifferente alle sorti dell'altro, si possa accordare con la tutela della salute degli altri secondo una legge universale di libertà, ma questo delicato bilanciamento, non pare aver varcato, i limiti della ragionevolezza, della proporzionalità e dell'eguaglianza [...].- (Tribunale della Valle D'Aosta Sentenza n. 58/2022 pubbl. il 16/08/2022; Sentenza n. 39/2022 pubbl. il 15/06/2022 Sentenza n. 40/2022 pubbl. il 15/06/2022; Sentenza n. 760/2022 pubbl. il 22/03/2022 del Tribunale di Milano; Sentenza n. 61/2022 pubbl. il 05/05/2022 del Tribunale di Trento)

NOTE

[1] Cioè al principio che si fonda sulla circostanza che, ad oggi, non si dispone di tutti i dati completi per valutare compiutamente il rapporto rischio/beneficio nel lungo periodo.-

[2] Le "spinte gentili" (o in inglese nudge) è un metodo persuasivo fondato sulla trasparenza delle informazioni scientifiche e sulle campagne di sensibilizzazione, mediante un sistema di incentivi o disincentivi che può costituire una forte incidenza anche sulle libertà costituzionalmente garantite, ma che tuttavia concorre a favorire il consenso informato nei singoli nelle decisioni sanitarie e, insieme, il formarsi di una coscienza collettiva favorevoli alla necessità di vaccinarsi.

[3] Cioè l'intervento autoritativo a tutela della salute pubblica quale interesse della collettività.-

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