ANCORA UNA VOLTA, IL TAR LAZIO CONFERMA CHE COSTITUISCE UN GRAVE PREGIUDIZIO NON CORRISPONDERE LA RETRIBUZIONE AL LAVORATORE SOSPESO, PERCHE’ NON VACCINATO. COMMENTO ALL’ORDINANZA N. 1234/2022
A cura dell'Avv. Laura Buzzerio
TAGS: SOSPENSIONE LAVORO - VACCINAZIONE OBBLIGATORIA - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE
INDICE
· IL FATTO;
· IL CONTENUTO DELLA DECISIONE CAUTELARE;
· I PRECEDENTI PROVVEDIMENTI DEL TAR LAZIO.-
[1]
IL FATTO
Un Assistente Capo di Polizia Penitenziaria - appartenente al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità - Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna per la Sardegna - impugnava, avanti il Tar Lazio, il provvedimento di immediata sospensione, che lo aveva colpito, in quanto non vaccinato contro il covid.-
[2]
IL CONTENUTO DELLA DECISIONE CAUTELARE
Il Tar Lazio, Presidente Leonardo Spagnoletti, seguendo l'orientamento (si veda il prossimo paragrafo) già commentato, accoglieva - questa volta in parte - l'istanza di sospensione del provvedimento.-
Questa volta in parte, perché, nonostante il provvedimento sia fondato sul
"doveroso bilanciamento di valori costituzionali, tra la tutela della salute come interesse collettivo - cui è funzionalizzato l'obbligo vaccinale - e l'assicurazione di un sostegno economico vitale, idoneo a sopperire alle esigenze essenziali di vita, nel caso di sospensione dell'attività di servizio per mancata sottoposizione alla somministrazione delle dosi e successivi richiami, c.d. booster - tenuto conto che la sospensione è dichiaratamente di natura non disciplinare[1]",
il Tar Lazio disponeva che al ricorrente fosse corrisposto un assegno alimentare (che, per inciso, lo scrivente evidenzia, è un trattamento riservato al lavoratore che subisce una sanzione disciplinare..) pari alla metà del trattamento retributivo di attività.-
[3]
I PRECEDENTI PROVVEDIMENTI DEL TAR LAZIO
Come detto, molto prolifica è l'attività giurisprudenziale, sul punto.-
Fra i vari articoli già pubblicati, si vedano, sullo stesso argomento
- https://www.ilperiscopiodeldiritto.it/l/per-il-tar-lazio-costituisce-un-grave-pregiudizio-non-corrispondere-lo-stipendio-al-lavoratore-sospeso-perche-non-vaccinato/
- https://www.ilperiscopiodeldiritto.it/l/con-altri-decreti-il-tar-lazio-conferma-che-costituisce-un-grave-pregiudizio-non-corrispondere-lo-stipendio-al-lavoratore-sospeso-perche-non-vaccinato/
- https://www.ilperiscopiodeldiritto.it/l/il-tar-lazio-reintregra-provvisoriamente-26-militari-no-vax-lanciando-qualche-ombra-sulla-legittimita-dell-obbligo-vaccinale/
- https://www.ilperiscopiodeldiritto.it/l/il-tar-milano-solleva-la-questione-di-legittimita-dell-obbligo-vaccinale-ordinanza-n-192-2022/
[1] Sulla natura "non disciplinare" della sospensione, si veda anche https://www.ilperiscopiodeldiritto.it/l/per-il-tribunale-di-trani-la-sospensione-dal-lavoro-e-dalla-retribuzione-a-causa-della-mancata-vaccinazione-contro-il-covid-non-e-un-provvedimento-disciplinare-commento-al-decreto-n-2868-2022/
Dal box qui a sinistra puoi scaricare direttamente il file in formato pdf, ma ricorda di indicare la fonte (titolo articolo, autore, link diretto)
SEGUI "IL PERISCOPIO DEL DIRITTO" SUI SOCIAL (e diventa follower)
https://www.facebook.com/PERISCOPIOIURIS
https://www.linkedin.com/company/ilperiscopiodeldiritto