CON ALTRI DECRETI, IL TAR LAZIO CONFERMA CHE COSTITUISCE UN GRAVE PREGIUDIZIO NON CORRISPONDERE LO STIPENDIO AL LAVORATORE SOSPESO, PERCHE’ NON VACCINATO.

14.02.2022

A cura dell'Avv. Laura Buzzerio 

TAGS: DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE VACCINAZIONE COVID 

INDICE

· IL FATTO;

· IL CONTENUTO DELLA DECISIONE CAUTELARE.-

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IL FATTO

Dopo i tre decreti della settimana scorsa, a firma del Presidente della Quinta Sezione, il dottor Leonardo Spagnoletti, il Tar Lazio ha emesso due nuove pronunce cautelari, sospendendo - in attesa della Camera di Consiglio prevista nelle prossime settimane - l'efficacia di alcuni provvedimenti, che avevano "congelato" il rapporto di lavoro, e la relativa retribuzione, di alcuni dipendenti del Ministero della Giustizia, non vaccinati.-

In particolare, avanti la Magistratura amministrativa laziale, venivano impugnati, con due distinti ricorsi, alcuni provvedimenti di sospensione dal lavoro di appartenenti al DAP (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) (decreto n.915/2022 e decreto n. 757/2022), in ogni caso dipendenti del Ministero della Giustizia.-

[2]

IL CONTENUTO DELLA DECISIONE CAUTELARE

Il Tar Lazio, Presidente Leonardo Spagnoletti per entrambi i giudizi, accoglieva l'istanza sospensiva, seppure motivando diversamente.-

Infatti, con il decreto n. 757/2022 - si evidenzia la particolarità del giudizio che riguardava la sospensione di un dipendente "per non aver presentato, in costanza di malattia idonea certificazione medica attestante un eventuale differimento od esenzione della richiesta vaccinazione"- il Tar Lazio giustificava il provvedimento sulla base del grave pregiudizio derivante dalla sospensione dalla retribuzione.-

Con l'altro decreto n. 915/2022, il Tar Lazio motivava sia con riferimento alla privazione della retribuzione e quindi della fonte di sostegno delle esigenze fondamentali di vita, sia riguardo alla circostanza che il ricorso, prospettando profili di illegittimità costituzionale della normativa concernente l'obbligo, per determinate categorie di personale in regime d'impiego di diritto pubblico, di certificazione vaccinale ai fini dell'ammissione allo svolgimento della prestazione lavorativa, richiede adeguato approfondimento nella sede propria collegiale.-

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