Il TAR MILANO SOLLEVA LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA’ DELL’OBBLIGO VACCINALE CONTRO IL COVID. ORDINANZA N. 192/2022

19.02.2022

A cura dell'Avv. Laura Buzzerio

TAGS: COVID19 - OBBLIGO VACCINALE - LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

INDICE

· IL FATTO;

· IL PROVVEDIMENTO DEL TAR MILANO;

· LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE;

· CONCLUSIONI.-

[1]

IL FATTO

Uno psicologo, dopo essere stato attinto da un provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione, emesso dall'Ordine di appartenenza di Milano, adiva il competente Tar meneghino per l'annullamento dell'atto.-

In particolare, tale provvedimento sospendeva lo psicologo, a prescindere dalla prestazioni o mansioni che implicassero contatti interpersonali e quindi il potenziale rischio di diffusione del contagio da Covid.-

[2]

IL PROVVEDIMENTO DEL TAR MILANO

Il Tar Milano, Presidente Domenico Giordano, con l'ordinanza n. 192/2022, accoglieva, in parte, l'istanza cautelare, ritenendola fondata, sospendendo medio tempore l'efficacia dei provvedimenti impugnati.-

In particolare, il Tar Milano sospendeva solo la parte del provvedimento che non prevedeva la possibilità di svolgere l'attività professionale con modalità tali da non implicare contatti interpersonali o comunque il rischio di diffusione del contagio da Sars-CoV-2, di fatto autorizzando la Psicologa a tali prestazioni, mentre confermava la sospensione da tutte quelle prestazioni professionali che implicassero contatti interpersonali e, dunque, il rischio di diffusione del contagio da Sars-CoV-2.-

Questo perchè la preclusione assoluta dell'esercizio della professione, imposta dalla norma, secondo il Tar, integra un pregiudizio grave e non altrimenti riparabile all'avviamento dell'attività professionale intrapresa, consistente nella perdita della clientela e delle relazioni professionali nonché nell'impossibilità di rispondere alla crescente domanda di prestazioni sanitarie, almeno sino al 15 giugno 2022 e, in caso di ulteriori eventuali proroghe della situazione di emergenza, per un tempo potenzialmente indeterminato.-

[3]

LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

Tuttavia, la parte più importante dell'ordinanza in commento è un'altra, vale a dire quella in cui il Tribunale amministrativo milanese solleva la questione di legittimità costituzionale sulla norma pandemica, da ultimo legge 3/2022, che prevede quale effetto dell'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale, <<l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie>>.

[4]

CONCLUSIONI

Questo provvedimento, si inserisce in un momento giurisprudenziale, nel quale, nelle ultime settimane,

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Si ringrazia per la foto, allegata all'articolo, Maksim Goncharenok da Pexels