Il TAR MILANO SOLLEVA LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA’ DELL’OBBLIGO VACCINALE CONTRO IL COVID. ORDINANZA N. 192/2022
A cura dell'Avv. Laura Buzzerio
TAGS: COVID19 - OBBLIGO VACCINALE - LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
INDICE
· IL FATTO;
· IL PROVVEDIMENTO DEL TAR MILANO;
· LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE;
· CONCLUSIONI.-
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IL FATTO
Uno psicologo, dopo essere stato attinto da un provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione, emesso dall'Ordine di appartenenza di Milano, adiva il competente Tar meneghino per l'annullamento dell'atto.-
In particolare, tale provvedimento sospendeva lo psicologo, a prescindere dalla prestazioni o mansioni che implicassero contatti interpersonali e quindi il potenziale rischio di diffusione del contagio da Covid.-
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IL PROVVEDIMENTO DEL TAR MILANO
Il Tar Milano, Presidente Domenico Giordano, con l'ordinanza n. 192/2022, accoglieva, in parte, l'istanza cautelare, ritenendola fondata, sospendendo medio tempore l'efficacia dei provvedimenti impugnati.-
In particolare, il Tar Milano sospendeva solo la parte del provvedimento che non prevedeva la possibilità di svolgere l'attività professionale con modalità tali da non implicare contatti interpersonali o comunque il rischio di diffusione del contagio da Sars-CoV-2, di fatto autorizzando la Psicologa a tali prestazioni, mentre confermava la sospensione da tutte quelle prestazioni professionali che implicassero contatti interpersonali e, dunque, il rischio di diffusione del contagio da Sars-CoV-2.-
Questo perchè la preclusione assoluta dell'esercizio della professione, imposta dalla norma, secondo il Tar, integra un pregiudizio grave e non altrimenti riparabile all'avviamento dell'attività professionale intrapresa, consistente nella perdita della clientela e delle relazioni professionali nonché nell'impossibilità di rispondere alla crescente domanda di prestazioni sanitarie, almeno sino al 15 giugno 2022 e, in caso di ulteriori eventuali proroghe della situazione di emergenza, per un tempo potenzialmente indeterminato.-
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LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
Tuttavia, la parte più importante dell'ordinanza in commento è un'altra, vale a dire quella in cui il Tribunale amministrativo milanese solleva la questione di legittimità costituzionale sulla norma pandemica, da ultimo legge 3/2022, che prevede quale effetto dell'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale, <<l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie>>.
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CONCLUSIONI
Questo provvedimento, si inserisce in un momento giurisprudenziale, nel quale, nelle ultime settimane,
- Il Tar Lazio con cinque diversi decreti ha sancito che sospendere dalla retribuzione il dipendente non vaccinato costituisce grave pregiudizio;
- Sempre il Tar Lazio aveva reintregrato, provvisoriamente, 26 militari non vaccinati, lanciando qualche ombra sulla legittimita' dell'obbligo vaccinale;
- Il Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione Siciliana aveva emesso una ordinanza, con la quale chiedeva al Ministero competente di fornire dati per valutare la legittimità dell'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari;
- una remissione alla Corte di Giustizia Europea, così come disposta dal Giudice del Lavoro di Padova
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