PER IL TAR LAZIO COSTITUISCE UN GRAVE PREGIUDIZIO,NON CORRISPONDERE LO STIPENDIO AL LAVORATORE SOSPESO, PERCHE’ NON VACCINATO.

09.02.2022

A cura dell'Avv. MicheleAlfredo Chiariello

TAGS: VACCINAZIONE OBBLIGATORIA - SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE - GRAVE PREGIUDIZIO

INDICE

· IL FATTO;

· IL CONTENUTO DELLA DECISIONE CAUTELARE;

· CONCLUSIONI.-

[1]

IL FATTO

Nei giorni scorsi il Tar Lazio, nella persona del Presidente della Quinta Sezione, il dottor Leonardo Spagnoletti,ha emesso tre pronunce cautelari, sospendendo - in attesa della Camera di Consiglio prevista per fine mese - l'efficacia di alcuni provvedimenti, che avevano "congelato" il rapporto di lavoro, e la relativa retribuzione, di alcuni dipendenti del Ministero della Giustizia, non vaccinati.-

In particolare, avanti la Magistratura amministrativa laziale, venivano impugnati, con tre distinti ricorsi, alcuni provvedimenti di sospensione dal lavoro di coinvolgevano rispettivamente il DAP-Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (decreto n.721/2022), il Provveditorato Regionale per la Lombardia (decreto n.724/2022) e la Direzione della Casa Circondariale " E. Scalas " di Cagliari (decreto n.726/2022).-

[2]

IL CONTENUTO DELLA DECISIONE CAUTELARE

Il Tar Lazio, per tutti e tre i giudizi, accoglieva l'istanza sospensiva, con la seguente motivazione:

  • "Considerato che il ricorso, prospettando in sostanza profili di illegittimità costituzionale della normativa concernente l'obbligo, per determinate categorie di personale in regime d'impiego di diritto pubblico, di certificazione vaccinale ai fini dell'ammissione allo svolgimento della prestazione lavorativa, richiede adeguato approfondimento nella sede propria collegiale";
  • "Ritenuto che, in relazione alla privazione della retribuzione e quindi alla fonte di sostegno delle esigenze fondamentali di vita, sussistono profili di pregiudizio grave e irreparabile, tali da non tollerare il differimento della misura cautelare sino all'esame collegiale".-

[3]

CONCLUSIONI

La pronuncia, seppure cautelare, è di rottura con quelle, fin qui, emesse.-

Si inserisce in un momento giurisprudenziale nel quale, sebbene le sentenze siano tutte confermative dell'obbligo vaccinale - e conseguenziale sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per gli, ingiustificati, inadempienti - sono pendenti una remissione alla Corte di Giustizia Europea, così come disposta dal Giudice del Lavoro di Padova[1] , nonché l'ordinanza del Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione Siciliana, con la quale chiede al Ministero competente di fornire dati per valutare la legittimità dell'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari.-

Sarà molto interessante apprendere la decisione del Tar, nelle varie Camere di Consiglio, così come disposte nei provvedimenti cautelari.-


[1] Qui un commento https://www.ilperiscopiodeldiritto.it/l/il-giudice-del-lavoro-di-padova-rimette-alla-corte-di-giustizia-europea-la-questione-dell-obbligo-vaccinale-per-i-sanitari-ordinanza-del-7-12-2021/ 

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