Nulla è dovuto al dipendente sospeso perchè non vaccinato contro il Covid.  Commento alla sentenza n. 92/2022 del CGA Sicilia

18.03.2022

Commento alla sentenza n. 92/2022 della CGA Sicilia

A cura dell'Avv. Laura Buzzerio

TAGS: SOSPENSIONE PER MANCATA VACCINAZIONE COVID - NO ALLA RETRIBUZIONE

INDICE

· IL CASO

· LA DECISIONE DEL C.G.A. SICILIA;

· LO STATO DELLA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA SUL PUNTO.-

[1]

IL CASO

Il Ministero della Difesa proponeva appello, avanti il Consiglio della Giustizia Amministrativa Regione Sicilia, contro la pronuncia, con la quale, a fronte di un ricorso proposto contro un provvedimento di sospensione di un militare dal servizio per inadempimento dell'obbligo di sottoporsi a vaccinazione anticovid, il Tar Sicilia, in primo grado, aveva accolto il ricorso solo in limitata parte, e in particolare in relazione alla mancata concessione di un assegno alimentare, mentre aveva respinto la domanda di cristalizzazione del provvedimento di sospensione dal servizio.-

[2]

LA DECISIONE DEL C.G.A SICILIA

Non accogliendo, in ogni caso, l'istanza cautelare proposta dal Ministero della Difesa, perché sfornito del requisito del "periculum in mora", il Consiglio della Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, Presidente

Rosanna De Nictolis, coglieva l'occasione per evidenziare che che "la disciplina sull'obbligo di vaccinazione per Covid-19 prevede, in caso di inadempimento dell'obbligo, la sospensione dal servizio senza retribuzione e altri emolumenti comunque denominati; tale disciplina non consente la corresponsione di assegno alimentare, a differenza di altre ipotesi di sospensione dal servizio; si tratta di disciplina speciale, che non consente estensione analogica di regole dettate per altri casi di sospensione dal servizio.-

[3]

LO STATO DELLA  GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA SUL PUNTO

Come detto, molto prolifica è l'attività giurisprudenziale, sul punto.-

Questo pronunciato dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, è il primo di segno diverso; infatti, gran parte, se non la totalità, delle ultime pronunce amministrative, confermando la sospensione dal servizio, riconoscevano il diritto, in capo al dipendente, di ricevere la retribuzione.-

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