UNA SOLA INSUFFICIENZA NON GIUSTIFICA LA BOCCIATURA. TAR BARI N.1216/2023
A CURA DELL'AVV. LAURA BUZZERIO
TAGS: NON AMMISSIONE - UNICA INSUFFICIENZA - TAR BARI 1216/2023 - ESAMI DI RECUPERO - SCUOLA -
INDICE
1 ) IL FATTO;
2) LA SENTENZA DEL TAR BARI.-
*****
[1]
IL FATTO
Una coppia di genitori[1] impugnava il provvedimento di non ammissione, del figlio minore, alla classe successiva, per le seguenti motivazioni:
- l'insufficienza era una sola;
- gli esami di recupero erano stati anticipati a luglio, a distanza di poche settimane dalla chiusura delle scuole, non garantendo allo studente un periodo sufficiente per prepararsi adeguatamente a tale prova.-
[2]
LA SENTENZA DEL TAR BARI
Il Tar Bari accoglieva il ricorso
- sia in merito all'insufficienza del tempo concesso per il recupero del debito formativo a fronte della notevole anticipazione degli esami dopo la sospensione del giudizio, fissati a meno di un mese dalla chiusura delle attività scolastiche, per di più non tenendo conto di questa accelerazione nella valutazione finale[2];
- sia in merito alla sussistenza di un'unica insufficienza;
- sia con riferimento ai progressi dimostrati dall'alunno che, durante l'anno scolastico e nonostante i documentati problemi di salute, aveva fatto registrare significativi miglioramenti nel profitto generale, ottenendo la sufficienza piena in tutte le materie.-
NOTE
[1] Assistiti e difesi dall'avv. Fabio Lofrese.-
[2] Sul punto si veda Tar Bari sentenza n. 1302/2022, oggetto di altro commento
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