IL TAR BRESCIA ORDINA UNA NUOVA VALUTAZIONE DELL’ELABORATO – IMPUGNATO - DELL’ESAME DI MATURITA’ A DISTANZA DI TRE ANNI DALLO STESSO.- Commento alla sentenza n. 822/2021

06.10.2021

A cura dell'avv. MicheleAlfredo Chiariello

TAGS: ESAME DI MATURITA' - RIVALUTAZIONE - MOTIVAZIONE INCOERENTE

INDICE

· INTRODUZIONE;

· LA SENTENZA DEL TAR BRESCIA;

· L'OBBLIGO DI RIVALUTARE LA PROVA (DOPO TRE ANNI!)

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INTRODUZIONE

Una ragazza bresciana, ammessa agli esami di maturità, con una votazione di 78/100, impugnava tale provvedimento per "cattivo esercizio della discrezionalità tecnica, illogicità e irragionevolezza manifesta, contraddittorietà, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, violazione e malgoverno dei principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza e correttezza ex art. 97 Costituzione".-

La ricorrente rappresentava di essere stata ammessa all'esame di maturità con la media di 8,82/10, tuttavia alla prova scritta di italiano era stata attribuita la votazione di 4/10, con giudizi di insufficienza o grave insufficienza relativi a talune voci della griglia di valutazione.-

In particolare, la studentessa, che nel frattempo si era iscritta all'università, vantava un interesse morale alla decisione, oltre che un evidente interesse materiale connesso al pregiudizio subito per una votazione che non le aveva consentito di accedere ai benefici previsti (anche economici) per la prosecuzione dei suoi studi, incidendo in ogni caso negativamente sul proprio curriculum.-

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LA SENTENZA DEL TAR BRESCIA

Preliminarmente, il Tar bresciano - attinto dal ricorso presentato dall'avv. Matteo Adduci -  sottolineava che "quando nel giudizio amministrativo vengono in rilevo valutazioni affidate alla discrezionalità tecnica dell'amministrazione, come nel caso all'esame, di giudizi espressi dai docenti nei confronti degli studenti, la giurisprudenza è unanime nell'affermare che le stesse sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice, a meno che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti o, ancora, salvo che non vengano in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o la loro applicazione (cfr. tra le tante, Cons. Stato n. 4620/2021)".-

E' quindi entro questi paletti che può essere apprezzata la censura formulata dalla ricorrente di illogicità e irragionevolezza manifesta, contraddittorietà, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti.-

Nel caso di specie il giudizio dato alla prova finale di italiano contrastava con il percorso, brillante, della studentessa, il che aveva spinto il Tar bresciano a valutare il relativo compito scritto, prodotto in giudizio.-

Il tema aveva ad oggetto l'analisi e il commento dell'opera "L'eredità del Novecento" di Corrado Stajano.-

La lettura dell'elaborato veniva definito "illuminante" dal Collegio Amministrativo, che non condivideva il giudizio del Collegio scolastico: "Insufficiente l'ideazione e pianificazione del testo, la padronanza lessicale, la correttezza grammaticale, l'uso della punteggiatura, la coerenza del percorso ragionativo"; tali valutazioni, ove effettivamente corrispondenti al volere dell'organo giudicante, avrebbero dovuto essere in ogni caso sorretti da una pregnante e articolata motivazione idonea a dare conto del repentino calo di rendimento dell'alunna, motivazione del tutto assente nella specie.-

Per il Tar "i giudizi assai severi espressi dalla commissione, tenuto anche conto del brillante curriculum della ricorrente, paiono il frutto di un svista o di un evidente travisamento e finiscono con l'incidere anche sul principio di ragionevolezza dell'azione amministrativa".-

In tale ipotesi il sindacato del giudice non si sostituisce alla discrezionalità tecnica espressa nella sue valutazioni dall'Amministrazione, ma le censura in quanto le stesse superano il limite della ragionevolezza e dell'abnormità del giudizio (T.A.R. Lombardia n. 1150/2021; T.A.R. Lazio n. 4735/2014).-

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L'OBBLIGO DI RIVALUTARE LA PROVA (DOPO TRE ANNI!)

Il Tar bresciano, annullando l'atto impugnato, aveva ordinato una nuova valutazione della prova di maturità impugnata, ad opera di una nuova commissione d'esame, da nominarsi entro 60 giorni dal deposito della sentenza, che poi dovrà rideterminare il voto complessivo dell'esame di Stato, tenendo conto delle altre prove già valutate dall'originario collegio e dei crediti formativi della ricorrente.-

Il tutto dopo tre anni dall'esame di maturità e un percorso universitario già intrapreso!

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