PER IL TAR PUGLIA, LA NON AMMISSIONE ALL’ANNO SCOLASTICO SUCCESSIVO, DEVE ESSERE VALUTATA ALLA LUCE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E DI TUTTI GLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021. COMMENTO ALLA SENTENZA 80/2022

18.02.2022

A cura dell'Avv. MicheleAlfredo Chiariello

TAGS: SCUOLA - DIDATTICA A DISTANZA - NON AMMISSIONE 

INDICE

· IL FATTO;

· LA DECISIONE DEL TAR PUGLIA;

· CONCLUSIONI.-

[1]

IL FATTO

I ricorrenti[1], esercenti la responsabilità genitoriale sul minore, avevano impugnato la non ammissione alla classe successiva del figliolo, che aveva frequentato il primo anno di un Liceo Scientifico, in modalità digitale a distanza (DDI), a seguito delle disposizioni regionali sull'emergenza pandemica da Covid 19.-

Al termine dell'anno scolastico risultava che l'alunno era stato assente un solo giorno, aveva avuto sette ritardi e goduto di tredici permessi; tuttavia, a seguito dello scrutinio finale, non veniva ammesso alla classe successiva avendo riportato una votazione di profitto sufficiente (voto 6) in sette materie e una votazione di lieve insufficienza (voto 5) in sei materie (con voto 7 in condotta): di conseguenza, la votazione media conclusiva era pari a 5.90.-

[2]

LA DECISIONE DEL TAR PUGLIA

Il Tar Puglia (Presidente ed estensore Dott. Orazio Ciliberti) accoglieva il ricorso sul presupposto che:

"non è dato comprendere la precisa ragione sottesa alla decisione del Consiglio di classe di non ammettere il minore al quarto anno di Liceo, piuttosto che ammetterlo con debiti formativi, tenendo conto delle oggettive difficoltà dell'anno scolastico, durante la fase più recrudescente dell'emergenza pandemica da Covid 19".-

La difesa dell'Istituto scolastico era, riassuntivamente, fondata sulla circostanza che:

"Nel corso dell'anno scolastico, come accuratamente dichiarato nel verbale del Consiglio di classe, i docenti hanno avuto cura di contattare la famiglia per aggiornarla costantemente sullo stato del ragazzo, anche e soprattutto per mezzo della Coordinatrice di classe, la quale interloquiva solitamente con la madre... l'alunno mostrava una perdurante assenza di partecipazione e di interesse all'attività di studio, tenendo comportamenti irrispettosi e denotanti totale disimpegno, quali omettere di azionare la telecamera e il microfono nelle lezioni telematiche, disertare le lezioni dei corsi di recupero e presentarsi impreparato alle verifiche".-

Inoltre, dalla difese dell'Istituto scolastico si giungeva quasi - come si riporta pedissequamente dalla sentenza in commento - a stigmatizzare il fatto che "la famiglia avesse optato per la Dad", come elemento penalizzante nella valutazione dei docenti.-

Per il Tar le difese dell'Istituto la decisione dei docenti "sono generiche, prive di riferimenti specifici, stante la mancata indicazione dei docenti e delle materie in cui il minore avrebbe mostrato "disinteresse", ovvero "non avrebbe consegnato i compiti su Classroom".-

Ancora, non solo la non ammissione non è del tutto coerente con la votazione complessiva riportata dall'allievo (cioè con la votazione media finale, pari a 5.91/10), ma non si è considerato che le lezioni, come i corsi di recupero, non erano in presenza, anche alla luce - peraltro, effettuata nel rispetto delle rigorose, quanto discusse disposizioni emergenziali regionali in Puglia - della scelta dei ricorrenti di tutelare la salute del figlio in un periodo particolare come quello dell'anno scolastico 2020-2021.-

[3]

CONCLUSIONI

La pronuncia in commento, si insinua nel solco già delineato da altra pronuncia, sempre della Magistratura Amministrativa barese, n. 6371/2021, (estensore e relatore Dott. Carlo Di Bello) con la quale tanto era stato statuito:

"la straordinarietà di un anno scolastico caratterizzato dalla non facile organizzazione di lezioni in una modalità inedita e tale da privare gli studenti del contatto indispensabile con docenti e habitat scolastico possa spiegare a sufficienza il carente profitto scolastico, da ricercare nelle problematiche connesse alla didattica digitale piuttosto che nel deliberato intento dello studente di non migliorare il proprio apprendimento scolastico sottraendosi al doveroso impegno che deve essergli proprio".-


[1] Rappresentati in giudizio dagli avvocati Michele Ursini, che lo scrivente ringrazia personalmente per avergli fornito la sentenza in commento,e Stefania Campanile.-

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Si ringrazia per la foto, allegata all'articolo, Julia M. Cameron da Pexels