PER IL TAR LIGURIA ALLA “ISTRUZIONE PARENTALE” NON SONO APPLICABILI I CRITERI UTILIZZATI PER LE SCUOLE STATALI.COMMENTO ALLA SENTENZA N. 716/2022

07.09.2022

 A cura dell'Avv. Laura Buzzerio

INDICE

· IL FATTO;

· L'ISTRUZIONE PARENTALE (HOMESCHOOLING);

· IL CASO DI SPECIE.-

[1]

IL FATTO

I ricorrenti[1], esercenti la responsabilità genitoriale, avevano impugnato la non ammissione del figlio alla classe quinta della scuola primaria di primo grado.-

In particolare, i genitori dopo aver ricevuto, nel 2021, un'ammonizione per l'inosservanza all'obbligo scolastico avevano deciso di ritirarlo dall'istituto e di ricorrere all'istruzione parentale, impegnandosi a provvedere direttamente alla sua formazione.-

Al termine dell'a.s. 2021/2022, con il provvedimento oggetto del commento in esame, il minore è stato giudicato non idoneo alla classe successiva.-

[2]

L'ISTRUZIONE PARENTALE (HOMESCHOOLING)

Per istruzione parentale si fa riferimento alla scelta della famiglia (o di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) di provvedere direttamente all'educazione dei figli.-

Tale possibilità è prevista per legge (T.U. dell'Istruzione).-

Secondo quanto riportato sul sito istituzionale del Miur, "I genitori qualora decidano di avvalersi dell'istruzione parentale devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola più vicina un'apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, circa il possesso della capacità tecnica o economica per provvedere all'insegnamento parentale. Il dirigente scolastico ha il dovere di accertarne la fondatezza. A garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione, il minore è tenuto a sostenere un esame di idoneità, all'anno scolastico successivo". -

Questi studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.-

L'esame si conclude con un giudizio di idoneità/non idoneità da parte della commissione esaminatrice.-

[3]

IL CASO DI SPECIE

Nel caso di specie, i ricorrenti impugnavano il provvedimento di non ammissione, motivandolo con la circostanza che, come previsto dall'art. 3 della legge n. 67/2017, la non ammissione deve essere l'ultima soluzione, da adottare "solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione"[2].-

Il Tar Liguria, estensore Dott.ssa Liliana Felleti e Presidente Giuseppe Caruso, rigettava tale prospettazione, evidenziando come la normativa prevista per le scuole statali e/o paritarie non fosse applicabile, per analogia, alla istruzione parentale.-

In particolare, perché:

  • nel corso dell'anno scolastico, l'istituzione pubblica o paritaria, attraverso il suo corpo docente, è tenuta ad attuare strategie mirate al recupero delle lacune dell'alunno ed allo sviluppo delle sue conoscenze, competenze e abilità (il che è possibile perché gli insegnanti interagiscono direttamente e quotidianamente con lo studente); nell'istruzione parentale, invece, le scelte organizzative e didattiche sono rimesse all'esclusiva cura e responsabilità dei genitori e/o dei precettori privati, mentre l'amministrazione non ha alcun potere di intervenire sulle tecniche di insegnamento e sulle modalità di preparazione dell'allievo;
  • se la "bocciatura" è una misura eccezionale, adottabile in sede di scrutino dai docenti, nella istruzione parentale lo scrutinio finale è operato da una commissione esterna;
  • nella istruzione parentale non sono previste le valutazioni periodiche.-

NOTE

[1] Rappresentati in giudizio dall'avv. Daniele Granara.-

[2] Sul punto si consiglia la lettura di altro caso particolare https://www.ilperiscopiodeldiritto.it/l/per-il-tar-puglia-la-perdita-di-un-anno-scolastico-in-tenera-eta-costituisce-un-grave-danno-che-deve-essere-valutato-come-ultima-soluzione-sentenza-347-2022/  

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