PER IL TAR SICILIA IL GIUDIZIO SCOLASTICO E’ CONNOTATO DA UN FISIOLOGICO MARGINE DI OPINABILITA’, PER CONTESTARE IL QUALE SERVE DIMOSTRARE LA SUA PALESE INATTENDEBILITA’ NOTA ALLA SENTENZA 223/2018 DEL TAR SICILIA

19.05.2021

A cura dell'avv. Laura Buzzerio

TAGS: GIUDIZI SCOLASTICI - OPINABILITA' - INATTENDIBILITA'

Indice

· INTRODUZIONE;

· LA DECISIONE DEL TAR.-

[1]

INTRODUZIONE

I genitori di un minore siciliano adivano la magistratura amministrativa, chiedendo l'annullamento del verbale scolastico (relativo all'anno scolastico 2013/2014) nella parte in cui il loro figliolo aveva ricevuto la valutazione di 9/10 (ottimo), piuttosto che di 10/10 (eccellente), deducendo, in un unico, articolato motivo, l'eccesso di potere sotto diversi profili: della disparità di trattamento, del difetto d'istruttoria, del difetto di motivazione.-

[2]

LA DECISIONE DEL TAR

Secondo il Tar:

"la scuola, nel valutare la preparazione degli alunni, non applica

scienze esatte che conducono ad un risultato certo ed univoco (come si

verifica ad esempio nei casi di accertamento dell'altezza di un determinato

candidato o del grado alcolico di una determinata sostanza), ma formula un

giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità, per

sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità

del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità[1]".-

Per il Collegio del Tribunale siciliano (Presidente Calogero Ferlisi),

premesso che

il minore era stato ammesso con il voto di 9/10 e aveva conseguito i seguenti punteggi: 10/10 nella prova d'italiano; 10/10 nella prova di matematica; 8/10 nella prova di francese; 8/10 nella prova d'inglese;9/10 nel colloquio pluridisciplinare,

ne conseguiva che

il voto finale di 9/10 si presentava, pertanto, coerente con quelli di ammissione e con quelli conseguiti nelle prove d'esame, tanto più che il voto di 10/10 presuppone il raggiungimento dell'eccellenza in tutte le prove,

con l'ulteriore precisazione che

la legittimità di tale determinazione non è scalfita dalla generica censura di disparità di trattamento dedotta dai ricorrenti anche considerato che il giudizio finale degli esami di Stato è personalizzato e ontologicamente differenziato relativamente ai singoli alunni.-


[1] Sul punto T.A.R. Lombardia 1235/ 2017; TAR Puglia, Lecce, n. 257/2016; T.A.R. Calabria, n. 1287/2012.-

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