PER IL TAR PUGLIA, LA PERDITA DI UN ANNO SCOLASTICO IN TENERA ETA’ COSTITUISCE UN GRAVE DANNO, CHE DEVE ESSERE VALUTATO COME ULTIMA SOLUZIONE.SENTENZA N. 347/2022

07.09.2022

 A cura dell'Avv. MicheleAlfredo Chiariello

INDICE

· IL FATTO;

· LA NON AMMISSIONE COME ULTIMA SOLUZIONE;

· LA DECISIONE DEL TAR PUGLIA.-

· CONCLUSIONI

[1]

IL FATTO

I ricorrenti[1], esercenti la responsabilità genitoriale, avevano impugnato la non ammissione della figlia alla classe terza della scuola primaria di primo grado.-

[2]

LA NON AMMISSIONE COME ULTIMA SOLUZIONE.-

Il dlgs n. 62/2017 (rubricato "Valutazione nel primo ciclo"), in particolare il comma 2 dell'art. 2 , stabilisce una disciplina fortemente mirata alla tutela dei piccoli che frequentano la scuola prima di primo grado, prevedendo la non ammissione alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, favorendo la ammissione anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.-

Dunque, per la normativa attuale, la non ammissione è l'ultima soluzione.-

[3]

LA DECISIONE DEL TAR PUGLIA

Il Tar Puglia, Presidente Rita Tricarico ed Estensore Francesco Cocomile, accoglieva l'istanza cautelare, valutando il provvedimento di non ammissione troppo sintetico e lacunoso, sospendendolo in quanto:

"la perdita di un anno scolastico in così tenera età e in difetto di adeguata motivazione, valutate alla luce dell'esclusivo interesse della minore, costituisce ex se un grave danno; che un'esperienza traumatica potrebbe danneggiare l'autostima della minore e incrinare il rapporto di fiducia nei confronti dell'Istituzione scolastica; che, inoltre, in ragione della bocciatura la bambina verrebbe allontanata dal gruppo classe nel quale si stava integrando",

tenuto anche conto che dell'età della bambina (anni 7), dello stato di salute (severa forma di asma) in cui versava la minore, attestato da certificazione medica comunicata all'Istituto scolastico, della opzione dei genitori in favore della DAD (evidentemente anche alla luce delle condizioni di salute della minore), della circostanza che la bambina ha comunque conseguito voti non negativi in varie materie e, infine, della constatazione che la frequenza scolastica nella scuola primaria di primo grado non rileva ai fini della validità dell'anno scolastico, non essendo contemplata tra i criteri di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione.-

[4]

CONCLUSIONI

Ancora una volta[2], il Tar Bari si pronuncia su particolari questioni legate alla scuola, questa volta in relazione alla non ammissione di una minore, di soli 7 anni, all'anno successivo.-

Dalla pronuncia, ancora cautelare, emerge - in aderenza alla previsione di legge - che la non ammissione deve essere valutata come ultima soluzione, che, nel caso di specie, appare lontana da essere motivata, in quanto la bambina, attinta da rilevanti problemi di salute», una patologia allergica e il Covid, non è stata aiutata neanche dalla Scuola che - a quanto pare - non avrebbe adottato alcuna alcun un piano didattico personalizzato, per migliorare le prestazioni, e che non avrebbe comunicato, tempestivamente, ai genitori la possibilità di perdere l'anno.-

Per il Tar Bari, quindi, la non ammissione non deve configurarsi come una sanzione punitiva, perlomeno con riferimento alla scuola primaria di primo grado, ma deve essere sorretta da idonea giustificazione, da motivarsi facendo riferimento a stringenti criteri.-

NOTE

[1] Rappresentati in giudizio dagli avvocati Giacomo Valla e Roberta Valla.-

[2] Sul punto si vedano:

Ed anche queste, seppure di Tar diversi:

Dal box qui a sinistra puoi scaricare direttamente il file in formato pdf, ma ricorda di indicare la fonte (titolo articolo, autore, link diretto)