BOCCIATURA ILLEGITTIMA? SI AL RISARCIMENTO PER IL CONSEGUENZIALE RITARDO NELL’ACCESSO AL MONDO DEL LAVORO E PER LE SOFFERENZE SUBITE.  COMMENTO ALLA SENTENZA N. 834/2022 DEL TAR LIGURIA

18.10.2022

 A cura dell'Avv. Laura Buzzerio

TAGS: BOCCIATURA ILLEGITTIMA - SCUOLA - ACCESSO LAVORO - RISARCIMENTO

INDICE

1)INTRODUZIONE;

2) L'INQUADRAMENTO DELLA FATTISPECIE;

3) I MOTIVI DI ACCOGLIMENTO.-

INTRODUZIONE

La ricorrente[1], un architetto ligure - premesso che, a causa di una non ammissione nel lontano 2011, poi dichiarata illegittima con altra sentenza passata in giudicato, aveva dovuto ripetere il terzo anno della scuola media superiore, ritardando il suo percorso scolastico ed accademico, nonché, conseguentemente, l'accesso al mercato del lavoro - chiedeva il ristoro del danno patrimoniale[2] da mancata promozione o da perdita di chances, nonché del pregiudizio non patrimoniale[3], nei confronti del Miur e del Liceo Scientifico, all'epoca frequentato.-

[2]

L'INQUADRAMENTO DELLA FATTISPECIE

Nel caso di specie, la ricorrente ha agito per la domanda di risarcimento dei danni da illegittimo esercizio dell'attività amministrativa, di cui ricorrono tutti i presupposti vale a dire: l'illegittimità degli atti adottati dalla scuola, l'elemento soggettivo, il danno ingiusto ed il nesso di causalità.-

[3]

I MOTIVI DI ACCOGLIMENTO

Verificata la sussistenza degli elementi di cui al paragrafo precedente, in primis l'illegittimità - definita con sentenza passata in giudicato - del provvedimento di mancata ammissione all'anno scolastico successivo, il Tar Liguria accoglieva il ricorso riconoscendo il danno provocato, in quanto la ricorrente, dopo la bocciatura, aveva avuto un percorso universitario di tutto rispetto[4], superando l'esame abilitativo alla professione e cominciando ad esercitare nell'agosto 2021.-

Per il Collegio a causa del ritardo nel conseguimento del titolo di studio di scuola superiore, causato da un provvedimento illegittimo di non ammissione, come tale dichiarato da altro provvedimento anni prima, la ricorrente - laureatasi in corso - ha subito un allungamento dei tempi per svolgere l'attività lavorativa produttiva di reddito.-

Di conseguenza, alla ricorrente veniva riconosciuto sia il pregiudizio economico (dovuto al ritardato accesso al mondo del lavoro e, in prospettiva anche sotto il profilo pensionistico) nonché il ristoro del danno morale soggettivo per la sofferenza arrecatale dall'illegittima bocciatura.-

A parere dello scrivente sarebbe anche ipotizzabile un danno all'erario provocato dalla Scuola, contro la quale lo Stato Centrale potrebbe agire in rivalsa.-

NOTE

[1] Rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Borghi e Michele Casano.-

[2] Per il danno patrimoniale: i costi per il mantenimento da parte dei genitori durante l'anno scolastico ripetuto, stimati in € 8.469,81 in base ai dati Istat; il mancato guadagno per un anno di prestazioni professionali come architetto, pari ad € 27.212,40, o, in subordine, la perdita della chance di ottenere il suddetto reddito.-

[3] Per il danno non patrimoniale: un importo per il turbamento emotivo interiore sofferto, da determinarsi in via equitativa.-

[4] Infatti, negli aa.aa. 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 -OMISSIS- -OMISSIS- ha frequentato il corso triennale in scienze dell'architettura, terminandolo in data 21 dicembre 2017 con il voto di 110/110 e lode (docc. 4-5-6 ricorrente); indi, negli aa.aa. 2017/2018 e 2018/2019 si è iscritta al corso magistrale in architettura, conseguendo la laurea il 27 luglio 2020 con votazione di 110/110 e lode. Superato l'esame di abilitazione ha, quindi, cominciato ad esercitare la professione di architetto, ottendendo i primi guadagni nell'agosto del 2021.-

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