SPESE STRAORDINARIE PER I FIGLI, NON SEMPRE SERVE CONSENSO DEL GENITORE OBBLIGATO

18.10.2026
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

TAGS:  ⚖️ Diritto di famiglia | 👨‍👩‍👦 Genitori separati | 💰 Spese straordinarie | 🧾 Rimborso spese | 👨‍⚖️ Tribunale di Foggia | 📜 Sentenza 1868/2026 | 🤝 Consenso preventivo | 👶 Interesse del minore | 🏛️ Protocollo di Trani | ⚖️ 

INDICE

1️⃣LA QUESTIONE

2️⃣ LA SENTENZA

3️⃣E SE ESISTE UN PROTOCOLLO DEL TRIBUNALE CHE IMPONE IL PREVENTIVO CONSENSO?


1️⃣ IL MANCATO CONSENSO NON ESCLUDE AUTOMATICAMENTE IL RIMBORSO. Il genitore può essere tenuto a contribuire alle spese straordinarie anche senza averle preventivamente autorizzate, quando risultino necessarie, proporzionate alle sue risorse e sostenute nell'interesse del figlio.

2️⃣ IL CASO CONCRETO: QUASI 7.000 EURO DI SPESE CONTESTATE. Una madre richiede al padre il rimborso di spese scolastiche, sanitarie, sportive e di convitto sostenute per il figlio. Il padre si oppone al pagamento, dando origine alla controversia decisa dal Tribunale di Foggia.

3️⃣ E SE ESISTE UN PROTOCOLLO CHE PREVEDE IL CONSENSO? Come nel caso del Tribunale di Trani, il preventivo accordo può essere richiesto per determinate spese. Tuttavia, il mancato consenso non comporta necessariamente l'esclusione del rimborso: occorre valutare il titolo giudiziale e le circostanze concrete.

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1️⃣ LA QUESTIONE

Cosa succede quando un genitore sostiene delle spese straordinarie per il figlio senza aver prima ottenuto il consenso dell'altro? Il padre può rifiutarsi di pagarle perché non è stato preventivamente consultato? Oppure è comunque obbligato a contribuire?

È questa la questione affrontata dal Tribunale di Foggia con la sentenza n. 1868 del 7 settembre 2026, pronunciata nell'ambito di un giudizio di opposizione a precetto promosso da un padre contro la richiesta di pagamento di 6.997,96 euro, avanzata dalla madre sulla base di una precedente sentenza di divorzio, in un clima di altissima conflittualità.-

2️⃣ LA SENTENZA

Le somme richieste riguardavano diverse esigenze del figlio: spese scolastiche, libri, trasporti, gite, rette del convitto, attività sportive, cure sanitarie e persino un viaggio necessario per un ricovero.-

La risposta del Tribunale di Foggia è netta: l'assenza di autorizzazione preventiva non esime dall'obbligo di rimborso, se la spesa è:

- Necessaria

- Proporzionata alle risorse dell'obbligato

- Sostenuta nell'esclusivo interesse del minore

Sul punto si registra un'altra recente sentenza simile della Corte d'Appello di L'Aquila, del 23 settembre 2026, per la quale "Le spese universitarie e di alloggio vanno rimborsate al genitore che le ha sostenute, anche quando manca il consenso preventivo previsto dall'accordo di separazione, ove rispondano all'interesse del figlio e siano proporzionate alle capacità economiche del genitore obbligato.".-

3️⃣ E SE ESISTE UN PROTOCOLLO DEL TRIBUNALE CHE IMPONE IL PREVENTIVO CONSENSO?

La questione diventa ancora più interessante nei Tribunali che hanno adottato specifici protocolli sulle spese straordinarie, come quello di Trani dell'11 gennaio 2024, che distingue espressamente le spese soggette a preventivo accordo da quelle che non lo richiedono.-

Ma allora il mancato consenso conta oppure no?

La risposta non è assoluta: il Protocollo rappresenta un importante riferimento, soprattutto quando richiamato nel titolo giudiziale, ma non esclude che il giudice possa riconoscere il rimborso di una spesa necessaria, proporzionata e sostenuta nell'interesse del figlio, anche in assenza di accordo, pur in presenza di un protocollo.-