LA FIGLIA MAGGIORENNE CHE CONVOLA A NOZZE CONSERVA IL DIRITTO A RICEVERE IL MANTENIMENTO? CASSAZIONE N. 22813/2023.
A CURA DELL'AVV. LAURA BUZZERIO
TAGS: ASSEGNO MANTENIMENTO - FIGLIA MAGGIORENNE E SPOSATA - CASS. 22813/2023 - OSTACOLI PERSONALI IMPEDIENTI
INDICE
1 ) IL FATTO;
2) L'ORDINANZA DELLA SUPREMA CORTE.-
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IL FATTO
La figlia maggiorenne che si sposa conserva il diritto a ricevere l'assegno di mantenimento?
La questione parrebbe scontata, se non fosse che la Cassazione si è pronunciata sul tema proprio qualche settimana fa.-
Nel caso sottopostole, la Suprema Corte demolisce un decreto emesso dalla Corte di Appello di Bari – rimettendo alla stessa il fascicolo – con il quale era stato confermato il diritto al mantenimento della figlia, concessole in precedenza, ma che nel frattempo aveva conseguito il titolo di parrucchiera, tuttavia senza una occupazione stabile, e si era anche sposata, pur non avendo il marito un reddito sufficiente, il tutto sul presupposto che il padre non avesse fornito la prova dell'autonomia economica della figlia.-
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L'ORDINANZA DELLA SUPREMA CORTE
Per la Cassazione se non è possibile fissare in astratto un termine finale di persistenza dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, tuttavia, ove sia raggiunta un'età nella quale il percorso formativo e di studi è nella normalità dei casi ampiamente concluso, cessa la debenza dell'assegno, con onere del beneficiario di provare le ragioni individuali specifiche, che giustifichino la situazione di soggetto ancora non autosufficiente; vale a dire che resta a carico del richiedente l'onere provare che l'inerzia sia incolpevole, ossia l'esistenza degli "ostacoli personali" impedienti (come li qualifica Cass. 22 giugno 2016, n. 12952).-
Pertanto, il figlio, divenuto maggiorenne, ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico o universitario, dimostri con onere probatorio a suo carico di essersi adoperato per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione, in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro e ciò, se del caso, anche ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (cfr. Cass. 7 ottobre 2022, n. 29264; Cass. 14 agosto 2020, n. 17183).-
Se queste sono, in maniera molto sintetica le regole generali, nel caso di specie, vi è una circostanza aggiuntiva: il matrimonio della figlia, beneficiaria dell'assegno di mantenimento.-
Quali sono le conseguenze?
Per la Cassazione, dal momento che obbligo educativo e obbligo di mantenimento sono tendenzialmente tra di loro connessi, il matrimonio non è circostanza che può essere svalutata, essendo al contrario un importante indice di una raggiunta autonomia di vita e di scelte, che confligge con la pretesa di conservare, nel contempo, un diritto al mantenimento ad oltranza a carico dei genitori.-
Di conseguenza, la figlia maggiorenne, che crea una nuova famiglia, perde il diritto al beneficio descritto, a meno che non riesca a dimostrare l'esistenza di una necessità contraria (gli "ostacoli personali" impedienti, di cui sopra).-
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