IL GENITORE, OBBLIGATO AL MANTENIMENTO, HA DIRITTO DI CONOSCERE LO STATUS OCCUPAZIONALE E CONTRIBUTIVO DEL FIGLIO. TAR SARDEGNA N. 667/2023

12.01.2024

A CURA DELL'AVV. LAURA BUZZERIO

TAGS: MANTENIMENTO FIGLI- ACCESSO AGLI ATTI - TAR SARDEGNA N. 667/2023 -  TAR TOSCANA N. 724/2023

INDICE

1) LA QUESTIONE;

2) LA SENTENZA DEL TAR SARDEGNA;

3) IL PRECEDENTE;

4) E NEI CONFRONTI DEL CONIUGE?

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[1]

LA QUESTIONE

Il genitore, obbligato a versare il mantenimento in favore di un figlio, ha diritto di conoscere lo status lavorativo di quest'ultimo, onde poter modificare o, addirittura, revocare tale pagamento?

Un padre, divenuta maggiorenne la figlia, beneficiaria dell'assegno di mantenimento, "sospettando" l'indipendenza economica della stessa, in virtu' di un rapporto di lavoro oneroso, chiedeva di accedere alla sua posizione contributiva presso l'Inps, che, però, rigettava l'istanza di accesso agli atti, per motivi di riservatezza.-

Avverso questo diniego, adiva[1] il Tar Sadegna.-

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LA DECISIONE DEL TAR SARDEGNA

In tema di accesso ai documenti amministrativi, l'esigenza di riservatezza, in particolar modo quando vengano in considerazione dati sensibili (origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, opinioni politiche, orientamenti sessuali, adesione a partiti, sindacati, etc.) ovvero dati sensibilissimi, ossia i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute del soggetto interessato, va sempre controbilanciata con l'esigenza probatorio e/o difensiva, che motiva l'istanza dell'interessato.-

Nel caso in esame, la esibizione della documentazione richiesta corrispondeva a un chiaro interesse del ricorrente, giuridicamente qualificato poiché funzionale alle esigenze difensive adeguatamente evidenziate nella istanza e meritevoli di tutela, cioè quella di conoscere l'eventuale reddito della figlia, beneficiaria del mantenimento, il che avrebbe permesso di chiedere la revoca dello stesso.-

[3]

IL PRECEDENTE

Sul punto, si registra un recente precedente: TAR Catania, sez. I, 11.4.2023, n. 1205.-

In quella controversia era stato accolto il ricorso di un cittadino averso il diniego dell'INPS alla sua richiesta di rilascio di copia dell'estratto conto previdenziale della figlia e dell'ex moglie. Il ricorrente aveva inoltre chiesto di sapere se la figlia fosse beneficiaria del reddito di cittadinanza, con indicazione della data di decorrenza e dell'importo. La richiesta era giustificata da necessità difensive nel procedimento instaurato dalla figlia nei confronti dei genitori per ottenere un assegno di mantenimento, ma l'INPS aveva ritenuto prevalente l'esigenza di riservatezza delle contro interessate).-

[4]

E NEI CONFRONTI DEL CONIUGE?

In un caso sottoposto al Tar Toscana – di cui ci siamo occupati - una donna presentava all'Agenzia delle Entrate un'istanza chiedendo di poter accedere alla posizione fiscale e reddituale del coniuge ed estrarre copia documentale.-

La richiesta era motivata sulla base della pendenza di un giudizio di divorzio, con contestuale richiesta di assegno di mantenimento in favore della figlia comune .-

A seguito della presentazione di un'opposizione ad opera dell'ex marito, l'istanza di accesso era respinta dalla Direzione Provinciale.-

A questo punto, la donna adiva la magistratura amministrativa fiorentina, che accoglieva la richiesta enunciando il seguente principio:

"il diritto di accesso ai documenti amministrativi spetta a chiunque vi abbia un interesse personale, attuale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, e che situazioni siffatte ricorrono, per espressa previsione di legge, nell'ipotesi in cui la conoscenza dei documenti sia necessaria ai singoli per curare o per difendere i loro interessi, ciò rende palese che la pendenza di un procedimento giurisdizionale si configura come un fattore di concretezza e di attualità dell'interesse ad agire nelle forme proprie del detto procedimento".-

NOTE

[1] rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Pasquale Cannas e Monica Marras.-

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