SUL DIRITTO DEL CONIUGE AD ACCEDERE ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONSORTE. TAR TOSCANA N. 724/2023

29.12.2023

A CURA DELL'AVV. LAURA BUZZERIO

TAGS: SEPARAZIONE - ACCESSO AGLI ATTI - DOCUMENTAZIONE CONTABILE CONIUGE - MANTENIMENTO - TAR TOSCANA N. 724/2023

INDICE

1 ) IL FATTO;

2) LA SENTENZA DEL TAR TOSCANA.-

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[1]

IL FATTO

Esiste un diritto del coniuge, in pendenza di separazione o divorzio, di accedere alla situazione patrimoniale, fiscale e reddituale dell'altro coniuge, al fine di tutelare, in giudizio, meglio i propri diritti?

Una donna presentava all'Agenzia delle Entrate un'istanza di accesso chiedendo di poter accedere  alla posizione fiscale e reddituale del coniuge, di una serie di documenti[1] ed estrarre copia.-

La richiesta di accesso era motivata sulla base della pendenza di un giudizio di divorzio, con contestuale richiesta di assegno di mantenimento in favore della figlia comune .-

A seguito della presentazione di un'opposizione ad opera dell'ex marito, l'istanza di accesso era respinta dalla Direzione Provinciale.-

A questo punto, la donna[2] adiva la magistratura amministrativa, chiedendo l'annullamento dell'atto di diniego di accesso e l'accesso alla documentazione richiesta.-

[2]

LA SENTENZA DEL TAR TOSCANA

Il Tar Toscana accoglieva l'istanza, ispirandosi a due importanti interventi dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (Cons. Stato, ad. plen. 25 settembre 2020, n. 19 e 21), che tanto avevano stabilito:

"Premesso che il diritto di accesso ai documenti amministrativi spetta a chiunque vi abbia un interesse personale, attuale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, e che situazioni siffatte ricorrono, per espressa previsione di legge, nell'ipotesi in cui la conoscenza dei documenti sia necessaria ai singoli per curare o per difendere i loro interessi, ciò rende palese che la pendenza di un procedimento giurisdizionale si configura come un fattore di concretezza e di attualità dell'interesse ad agire nelle forme proprie del detto procedimento".-

In questa prospettiva, il preciso riferimento, contenuto nell'istanza di accesso, al giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio già instaurato ed alla richiesta della donna di chiedere l'assegno di mantenimento per sé e per  la figlia integrano sicuramente quella valida motivazione in ordine alla necessità di conoscere la documentazione fiscale.-

NOTE

[1]In particolare documentazione fiscale e reddituale afferente il controinteressato, attestante lo stato patrimoniale, immobiliare, reddituale e finanziario.-

[2] Rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Casale.-

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