CRESCONO I FIGLI, CAMBIANO LE ESIGENZE, AUMENTA IL MANTENIMENTO SENZA BISOGNO DI SPECIFICA DIMOSTRAZIONE. TRIB BARI N. 3012/2023

28.11.2023

A CURA DELL'AVV. LAURA BUZZERIO

TAGS: ASSEGNO MANTENIMENTO - ESIGENZE FIGLI - CRESCITA FIGLI - CASS. 11724/2023 - CORTE DI APPELLO DI BARI N. 3012/2023 - CORTE DI APPELLO DI BARI N. 1548/2023 -CORTE DI APPELLO DI BARI N. 3358/2023 -

INDICE

1 ) IL FATTO;

2) LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BARI;

3) I PRECEDENTI.-

*****

[1]

IL FATTO

Quale è il rapporto fra aumento dell'esigenze dei figli e assegno di mantenimento?

Sul punto si registra una recente sentenza[1] del Tribunale di Bari, che, aderendo ad un orientamento quasi uniforme, conferma il principio per cui l'aumento delle esigenze economiche del figlio, se determinato dalla crescita, non ha bisogno di dimostrazione e giustifica il maggior contributo economico richiesto dal genitore collocatario a carico di quello obbligato.-

[2]

LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BARI

Nel caso in commento, la madre, collocataria, chiedeva un aggiornamento dell'assegno di mantenimento previsto, circa dieci anni prima nell'omologa della separazione, mentre il padre si opponeva a tale richiesta.-

Il Tribunale civile barese accoglieva la domanda di aumento dell'assegno, con la seguente motivazione:

[…] le esigenze della prole aumentano in funzione del progredire degli anni e, dunque, sono notoriamente legate alla crescita, agli studi, allo sviluppo della personalità dei figli in svariati ambiti, ivi compreso quello della formazione culturale e della vita sociale, e non hanno bisogno di specifica dimostrazione […]"-

E' importante sottolineare che

- se l'aumento delle esigenze dei figli legittima la richiesta di la revisione dell'assegno di mantenimento, ciò vale anche in mancanza di miglioramenti di reddito e patrimonio del genitore obbligato[2], a condizione che l'incremento del contributo non superi la sua capacità economica;

- le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età, che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337-ter, comma 1, c.c., non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento.-

[3]

I PRECEDENTI

Sul punto si regista un orientamento, come detto, quasi uniforme: sia di legittimità, recentemente, Cass. 11724/2023[3] e Cass. 13664/2022, che di merito Tribunale Barcellona Pozzo Di Gotto sentenze nn. 1534/2022, 1509/2022 e 1104/2022.-

NOTE

[1] Poi seguite da altre due pronunce identiche della Corte di Appello di Bari, vale a dire la n. 1548/2023 e n. 3358/2023.-

[2] Ex plurimis Cass. n. 400/2010 e, più recentemente, Cass. n. 16351/2016.-

[3] Che applica il principio anche ai figli nati al di fuori del matrimonio.-

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