PER ILTAR LECCE, E’ ILLEGITTIMA LA MANCATA ATTRIBUZIONE, NON MOTIVATA, DELLA LODE ALL’ESAME DI MATURITA’. COMMENTO ALLA SENTENZA 1731/2022.
A cura dell'Avv. Laura Buzzerio
TAGS: SCUOLA - LODE - ESAME MATURITA'
INDICE
1) IL FATTO;
2) "LA LODE";
3)LA DECISIONE DEL TAR LECCE.-
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IL FATTO
Una ragazza[1] adiva il Tar Lecce chiedendo l'annullamento del giudizio finale di valutazione dell'esame di Stato, nella parte in cui aveva ottenuto la votazione di 100/100 senza la "lode".-
In particolare, la ricorrente non avrebbe ricevuto la "lode" per mancanza dell'unanimità, risultando contrario uno dei docenti, senza che tale mancata attribuzione fosse stata adeguatamente motivata.-
[2]
LA LODE
L'art. 28 dell'Ordinanza Ministeriale n. 65/22, nel dettare la disciplina per gli esami di Stato dell'a.s. 2021/2022, prevede, al comma 5, la possibilità di attribuire, all'unanimità, la "lode", agli studenti che conseguano il punteggio massimo di 100/100 senza fruire di punteggio integrativo e che abbiano raggiunto il massimo dei crediti durante il triennio.-
[3]
LA DECISIONE DEL TAR LECCE
Il Tar Lecce, Presidente Antonella Mangia ed Estensore Andrea Vitucci, accoglieva il ricorso, aderendo ad un orientamento consolidato[2], in quanto:
"nel caso in esame, la mancata attribuzione della "lode" risulta determinata dal mancato raggiungimento dell'unanimità, in ragione del parere contrario espresso da uno dei docenti, ma non vi è alcuna motivazione dell'orientamento contrario alla "lode".-
Il principio che emerge è che "come ogni altro atto riconducibile ad un potere amministrativo o para/amministrativo, anche la mancata attribuzione della lode deve essere adeguatamente motivata".-
NOTE
[1] Assistita dall'avv. Anna Chiara Vimborsati
[2] Ex plurimis Consiglio di Stato sentenza n. 1016/2019.-
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