PER IL TRIBUNALE CIVILE DI FIRENZE, LA PSICOLOGA NON VACCINATA NON PUO’ ESSERE SOSPESA DAL LAVORO. COMMENTO AL DECRETO N. 7360/2022

28.07.2022

A cura dell'Avv. MicheleAlfredo Chiariello

TAGS: OBBLIGO VACCINALE - PSICOLOGA - SOSPENSIONE

INDICE

1 ) IL FATTO;

2) SULLA COMPETENZA DEL GIUDICE CIVILE;

3) SULL'URGENZA;

4) IL PERCORSO MOTIVAZIONALE DEL TRIBUNALE DI FIRENZE;

5) CONCLUSIONI.-

[1]

IL FATTO

Una Psicologa - attinta da provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione, in quanto non vaccinata - impugnava[1] tale atto avanti il Tribunale Civile di Firenze.-

[2]

SULLA COMPETENZA DEL GIUDICE CIVILE

Prima di procedere con il commento del provvedimento (non una sentenza, come si vedrà, ma un semplice decreto...) appare opportuno chiarire al lettore il perché a pronunciarsi sia stato il Giudice Civile, e non già quello del Lavoro, come intuitivamente ipotizzabile.-

La risposta è molto semplice.-

Preliminarmente, la psicologa aveva attinto la Magistratura Amministrativa, in particolare il Tar Firenze, competente per territorio, chiedendo la revoca del provvedimento di sospensione dall'esercizio dell'attività medica, comminatole dall'Ordine di appartenenza.-

Il Tar Toscana, Presidente Carlo Testori ed Estensore Nicola Fenicia, dopo aver premesso che la ricorrente non contestava l'atto di accertamento della ASL in merito alla inosservanza dell'obbligo vaccinale, in quanto tale, ma il provvedimento di sospensione dell'Ordine di appartenenza, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore di quello civile, successivamente adito dalla Psicologa, in quanto, a norma dell'art. 17 della legge n. 56 del 1989, "Ordinamento della professione di psicologo[2], "Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine nonché i risultati elettorali possono essere impugnati, con ricorso al tribunale competente per territorio, dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale stesso".-

Sul punto è doveroso segnalare una sentenza[3], di segno opposto, del Consiglio di Stato che, riformando una sentenza, analoga, proprio del Tar Firenze, definisce la competenza del Giudice amministrativo.-

[3]

SULL'URGENZA

Secondo il Tribunale Toscano la sospensione dall'esercizio della professione avrebbe potuto compromettere beni primari della Psicologa, quali il diritto al proprio sostentamento e quello al lavoro, intesi come espressione della libertà della persona, circostanza che, unitamente al tempo, necessario per legge per l'instaurazione del contradditorio giudiziale, con la partecipazione dell'Ordine di appartenenza, ha comportato la necessità di provvedere "inaudita altera parte[4]", con un provvedimento d'urgenza.-

Il tutto, come previsto per legge, in attesa di pronunciarsi, in presenza delle altre parti in giudizio, il prossimo 15 settembre.-

[4]

IL PERCORSO MOTIVAZIONALE DEL TRIBUNALE DI FIRENZE

In attesa di quella data, si proceda al commento di questo provvedimento che, lo si ribadisce, è un decreto, e non già una sentenza, con tutte le conseguenze sul piano giuridico.-

Se il diritto al lavoro, nonchè al sostentamento - nel caso di specie la ricorrente costituiva, oltretutto unico reddito familiare - giustificava l'adozione di misure urgenti, il percorso motivazionale, a sostegno dello stesso, merita di essere analizzato.-

(A)

LO SCOPO DELLA VACCINAZIONE

Se il nostro legislatore, in base al DL 44/21, così come convertito in legge, si prefiggeva lo scopo di impedire la malattia e assicurare condizioni di sicurezza in ambito sanitario, tale obiettivo, secondo il Tribunale di Firenze, "è irraggiungibile perché sono gli stessi report di AIFA, nonchè quelli di Istituti di Vigilanza europei (ad es. quello di Euromomo oppure quello di Eudravigilance) ad affermarlo, riportando un fenomeno opposto a quello che si voleva raggiungere con la vaccinazione, ovvero un dilagare del contagio con la formazione di molteplici varianti virali e il prevalere numerico delle infezioni e decessi proprio tra i soggetti vaccinati con tre dosi".-

(B)

L'ART. 32 DELLA COSTITUZIONE

Per il Giudice fiorentino l'art. 32 della Costituzione non sarebbe applicabile nel caso di specie, in quanto, non solo mancherebbe il requisito del beneficio per la collettività, ma soprattutto, perchè la nostra "Carta costituzionale personocentrica, dopo l'esperienza del nazi-fascismo non· consente di sacrificare il singolo individuo per un interesse collettivo vero o supposto e tantomeno consente di sottoporlo a sperimentazioni mediche invasive della persona, senza il suo consenso libero e informato".-

(C)

SUL CONSENSO INFORMATO

Nel caso di specie, quindi, non è ipotizzabile un consenso informato, in quanto i componenti dei sieri e il meccanismo del loro funzionamento sono coperti - secondo quanto si legge in motivazione - "non solo da segreto industriale, ma anche, incomprensibilmente, da segreto_ "militare", nonchè degli eventuali effetti a medio e lungo termine".-

(D)

SULL'OBBLIGO VACCINALE

Il Tribunale adito, partendo dal presupposto che "il nostro ordinamento e i trattati internazionali vietano senza alcun dubbio qualunque trattamento sperimentale sugli esseri umani, e che vi sono regolamenti come il n. 953/21 e risoluzioni UE come la n. 2361/21 che specificamente vietano agli stati membri di attuare discriminazioni in base allo stato vaccinale Sars Cov 2", ritiene che l'obbligo vaccinale imposto per poter lavorare viola ictu oculi gli artt. 4, 32 e 36 cost, che, ponendo al centro "la persona" e difendendola prima di tutto dallo Stato, non consente allo Stato e a tutti i suoi apparati centrali e periferici (come anche gli ordini professionali) di imporre alcun obbligo di trattamento sanitario senza il consenso dell'interessato; consenso che nel caso di specie manca del tutto.-

(D)

SUL PROVVEDIMENTO DELL'ORDINE DI APPARTENENZA

Sotto il profilo del "fumus boni iuris", lo stesso è individuabile nella imposizione da parte dell'Ordine di appartenenza di un trattamento, che ha già causato eventi avversi gravi e morte e, nonostante, tutto, un attuale dilagare dei contagi nonostante 1'80/90% della popolazione sia vaccinate, anche con piuì dosi.

(E)

I PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Sul punto, tante, sono le pronunce pronunzie conformi di revoca sospensione dal lavoro per inosservanza obbligo vaccinale, si vedano: Tribunale di Padova del 28.4.22; Tribunale di Sassari del 9.6.22; Tribunale di Velletri 14.12.2021; TAR Lombardia n. 562/2022 (caso di una veterinaria sospesa dall'albo); Tribunale di Roma del 14.6.22; TAR Lombardia n.1397 del 16.6.22; varie sent. di Tar Piemonte e varie sent. di Tar Roma (su personale delle forze armate, sanitari e insegnanti).-

Senza dimenticare i rinvii alla Corte Costituzionale, dei decreti legge che impongono i 4 trattamenti iniettivi anti Sars Cov 2 per l'esercizio da parte dei cittadini di diritti e libertà fondamentali (es. ordinanza di rimessione del Consiglio per la Giustizia Regione Sicilia e numerosi TAR).-

(F)

IL PROVVEDIMENTO CAUTELARE

Il Tribunale, quindi, fissando l'udienza in contraddittorio, aveva proceduto a sospendere il provvedimento dell'ordine degli Psicologi della Toscana, che aveva vietato alla ricorrente di esercitare la professione di psicologa fino alla sua sottoposizione al trattamento sanitario iniettivo contro Sars Cov 2, autorizzando quindi l'esercizio della professione senza sottoposizione al trattamento iniettivo, lavorando in qualunque modalità (sia in presenza che da remoto) alla stessa stregua dei colleghi vaccinati.

[5]

CONCLUSIONI

Riassumendo, il Tribunale civile di Firenze ritiene che la Psicologa non possa essere costretta, per poter sostentare se stessa e la sua famiglia, secondo quanto si riporta pedissequamente "a sottoporsi a questi trattamenti iniettivi sperimentali talmente invasivi da insinuarsi nel suo DNA alterandolo in un modo che potrebbe risultare irreversibile, con effetti ad oggi non prevedibili per la sua vita e salute" [...] "considerato che sotto un profilo epidemiologico la condizione del soggetto vaccinato non è dissimile da quello non vaccinato perché entrambi possono infettarsi, sviluppare la malattia e trasmettere il contagio".-

La motivazione, a firma del Giudice Susanna Zanda, non nuova a decisioni particolari[5], è coraggiosa, ma non del tutto convincente, in quanto pare un riassunto di tutte le teorie sviluppate, contro le vaccinazioni, in questi mesi, ormai anni, di pandemia.-

NOTE

[1] Assistita dall'Avv. Raul Benassi.-

[2] https://www.psy.it/allegati/legge_56_1989_02_18.pdf

[3] Qui commentata https://www.ilperiscopiodeldiritto.it/l/per-il-consiglio-di-stato-in-caso-di-impugnativa-di-atti-anche-vincolati-emessi-nell-esercizio-del-potere-pubblico-e-sempre-competente-il-giudice-amministrativo-commento-alla-sentenza-n-5014-2022/

[4] Cioè in assenza dell'altra parte chiamata in giudizio.-

[5] Qualche anno, lo stesso Magistrato è stato protagonista di un provvedimento d'urgenza - poi non confermato - con il quale ordinava, immediatamente, lo spegnimento di una rete wi fi di un edificio scolastico.-

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