SENZA DESTINATARIO ONLINE, PER IL POST OFFENSIVO, SEMPRE DIFFAMAZIONE. CASS N.20392/2025

10.07.2025
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV.LAURA BUZZERIO

TAGS: 📌 #DiffamazioneOnline ➡️ Art. 595 c.p. | 📌 #IngiuriaDepenalizzata ➡️  📌 #PresenzaVirtuale ➡️ Cass. Pen. n. 20392/2025 | 🖥️ #DiffamazioneSocial ➡️ Art. 595 co.3 c.p. 

INDICE

1) INTRODUZIONE;

2) LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE;

3) CONCLUSIONI.-

*****

Hai fretta? Andiamo dritti al sodo

📌 1. Il caso:
Un utente pubblica un post offensivo su un social network contro una persona non iscritta alla piattaforma. La vittima scopre il post solo in un secondo momento grazie a terzi.

⚖️ 2. La sentenza (Cass. n. 20392/2025):
La Cassazione chiarisce: se la vittima non è "virtualmente presente" e non può reagire in tempo reale, si configura diffamazione e non ingiuria.

🚨 3. Le regole chiave:

  • Non conta solo dove si scrive, ma chi legge e quando.

  • Assenza di reazione immediata = diffamazione.

  • Sui social prevale quasi sempre la diffamazione, salvo contesti "live".

1) INTRODUZIONE

L'episodio è di quelli, ormai tristemente comuni e noti: un utente pubblica on line un post denigratorio ai danni di un'altra persona, tuttavia, non iscritta al social network in questione.- La vittima viene a conoscenza del post solo in un momento successivo, grazie alla segnalazione di un amico e all'accesso tramite l'account, sul social, della moglie.-

Si tratta di ingiuria (offesa diretta) o di diffamazione (offesa in assenza della vittima)?

2) LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

La Cassazione con la sentenza n. 20392/2025 ribadisce un principio semplice, ma spesso dimenticato:
L'elemento decisivo è la "presenza virtuale": non basta che la vittima potenzialmente possa leggere il post, occorre che effettivamente partecipi e reagisca nella stessa sede comunicativa.

Nel caso concreto, il fatto che la vittima non fosse presente né virtualmente, né contestualmente ed avesse scoperto l'offesa solo dopo, consultando il profilo della moglie, porta la Cassazione a qualificare correttamente la condotta come diffamazione.-

Ingiuria (oggi depenalizzata, ma ancora rilevante in sede civile):

  • Offesa direttamente rivolta alla vittima.
  • La vittima percepisce in tempo reale l'insulto (es. una videochat, una telefonata, una conversazione in diretta).
  • Possibilità per la vittima di replicare immediatamente.

Diffamazione (reato):

  • Offesa comunicata ad altri in assenza della vittima.
  • La persona offesa viene a conoscenza delle parole offensive solo successivamente, senza possibilità di risposta immediata.

3) CONCLUSIONI

La pronuncia in esame offre alcuni criteri interpretativi:

  • Non conta dove si pubblica l'offesa, ma chi la legge e quando;
  • Il semplice fatto che un post sia visibile non equivale alla presenza virtuale;
  • L'assenza di una reazione immediata della vittima sposta la condotta nel terreno della diffamazione;
  • Se l'offesa viene scritta o detta in un contesto dove la vittima è presente e può reagire si tratta di ingiuria.
  • Se la vittima è assente e l'offesa è condivisa con altri si configura la diffamazione.

Sui social, salvo rare eccezioni (es. offese in diretta streaming o in videochat), prevale quasi sempre la diffamazione.

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