DEFERIMENTO DELL’AVVOCATO AL CONSIGLIO DELL’ORDINE: QUANDO SUSSISTE DIFFAMAZIONE? TRIBUNALE DI TRANI SENTENZA N. 578/2023

27.04.2023

A cura dell'Avv. Laura Buzzerio

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INDICE

1) IL FATTO;

2) LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI TRANI;

3) CONCLUSIONI.-

[1]

IL FATTO

Un avvocato si rivolgeva al Tribunale Civile di Trani, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni patiti a seguito della lesione al suo onore ed alla sua reputazione, derivante da un esposto presentato al suo Ordine di appartenenza, con cui una controparte lo accusava di aver violato il codice deontologico forense per aver avuto contatti diretti, piuttosto che con il suo avvocato.-

[2]

LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI TRANI

Per il Tribunale di Trani, che aderisce all'orientamento uniforme[1], non sussiste nessuna ipotesi risarcitoria, in quanto "in assenza di alcun elemento da cui desumere la consapevolezza del convenuto della falsità ed infondatezza delle accuse mosse nell'esposto all'attore, non vi è, cioè, prova della consapevolezza del convenuto dell'innocenza della controparte".-

Ma, ancora prima, "Deve escludersi la configurabilità del delitto di diffamazione quando un cittadino, in un esposto all'autorità, attribuisca ad altra persona fatti illeciti, al solo fine di giustificare la richiesta d'intervento dell'autorità stessa nei casi in cui tale intervento è ammesso dalla legge, ancorché i successivi accertamenti non ne confermino la fondatezza. Solo se l'esposto avesse contenuto gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia[2] si sarebbe potuto discorrere eventualmente di responsabilità del convenuto, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività della pubblica autorità si è sovrapposta all'iniziativa del denunciante, interrompendo ogni nesso causale tra esposto e danno eventualmente subito dal denunciato".-

[3]

CONCLUSIONI

Si sgomberi il campo da equivoci: chi deferisce un avvocato al proprio Consiglio dell'Ordine non è protetto da una immunità assoluta.-

Infatti se

"non integra il delitto di diffamazione la condotta di chi invii una segnalazione, alle competenti autorità, volta ad ottenere un intervento per rimediare ad un illecito disciplinare",

questo principio vale se

" l'agente abbia esercitato il diritto di critica ed assolto l'onere di deduzione di fatti nella convinzione, anche erronea, del rilievo dei medesimi ai fini richiesti".-

NOTE

[1] Si registra una sentenza contraria, la n. 697/2021 della Cassazione, che ritiene non applicabile la scriminante prevista dall'art. 598 cp, agli esposti inviati al Consiglio dell'Ordine, in quanto l'autore dell'esposto non è parte nel successivo giudizio disciplinare e l'esimente di cui all'art. 598 c.p. attiene agli scritti difensivi in senso stretto, con esclusione di esposti e denunce.-

[2] Appare evidente il "lapsus calami" del Giudice che, ogni certezza, voleva scrivere "diffamazione":-

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