DIRITTO DI CRONACA E DIFFAMAZIONE, IL CASO SPANO CONTRO LE IENE. TRIBUNALE DI GROSSETO 543/2024

06.11.2024
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

TAGS: LE IENE - DIRITTO DI CRITICA - DIRITTO DI CRONACA - FRANCESCO SPANO - DIFFAMAZIONE - REPUTAZIONI - TESTO UNICO DEI DOVERI DEL GIORNALISTA - TRIB. GROSSETO N. 543/2024.-

INDICE

1) IL FATTO;

2) IL DIRITTO ALLA REPUTAZIONE;

3) DIRITTO DI CRONACA E DI CRITICA: LIMITI E CONDIZIONI;

4) APPLICAZIONE DEI CRITERI AL CASO DI SPECIE;

5) CONCLUSIONI.-

*****

[1] IL FATTO

Il giudizio introdotto da Francesco Spano contro il giornalista Filippo Roma e altri membri del programma "Le Iene" è emblematico delle complessità giuridiche in tema di diritto alla reputazione e diritto di cronaca.-

Il servizio in questione - dal titolo provocatorio "Orge e prostituzione e Palazzo Chigi paga?" - trasmesso il 19 febbraio 2017, aveva lanciato accuse di malversazione riguardanti l'UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) e l'associazione Anddos, insinuando che fondi pubblici, destinati a quest'ultima, fossero usati per attività dubbie, tra cui presunti attività illecite come orge e prostituzione.-

Francesco Spano, all'epoca direttore dell'UNAR, aveva contestato l'inchiesta giornalistica, sostenendo che essa avesse travisato i fatti, infangando la sua reputazione e rivelando dati personali consenso. Nelle sue accuse, Spano sosteneva che il programma lo avrebbe descritto come protagonista di un conflitto di interessi, associandolo a circoli sospetti e divulgando aspetti della sua vita privata e del suo orientamento sessuale in modo offensivo e lesivo.
La sentenza del Tribunale di Grosseto, con il Giudice Dott. Amedeo Russo, getta nuova luce sui delicati confini tra diritto alla reputazione e diritto di cronaca, ricordando l'importanza di entrambi.-

[2] IL DIRITTO ALLA REPUTAZIONE 

Il diritto alla reputazione – costituzionalmente tutelato - ha una dimensione pubblica, vale a dire la stima che una persona gode nella società ed una privata, legata alla considerazione di sé stesso.-In maniera, ormai consolidata, la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale hanno ribadito che la lesione della reputazione dà diritto a un risarcimento del danno non patrimoniale (artt. 2043 e 2059 c.c.), purché si dimostri il danno, la gravità dell'offesa e la posizione sociale della vittima.-

Nel contempo, tuttavia, il diritto alla reputazione deve essere equilibrato con il diritto di cronaca e critica, sancito dall'articolo 21 della Costituzione, il quale esige tre elementi essenziali per invocare l'esimente della cronaca: l'interesse pubblico, la correttezza della narrazione e la verità dei fatti esposti.-

Come disse George Orwell, "Il giornalismo è stampare quello che qualcun altro non vuole sia pubblicato; tutto il resto è pubblicità". Una frase incisiva che sottolinea il compito del giornalista, il quale ha il dovere di svelare la verità anche quando questa può scuotere le istituzioni.

[3] IL DIRITTO DI CRONACA E CRITICA: LIMITI E CONDIZIONI

Il diritto di cronaca, consacrato dall'art. 21 della Costituzione, offre la libertà di raccontare i fatti anche se potenzialmente lesivi per qualcuno, a condizione che si rispettino tre limiti:

  • Pertinenza: le notizie devono trattare temi di interesse pubblico, rilevanti per la collettività e deve esserci un valore sociale concreto;
  • Continenza: il linguaggio usato deve rimanere sobrio e rispettoso, evitando eccessi che possano trasformare il racconto in aggressione;
  • Verità oggettiva: i fatti narrati devono rispondere a verità, pur tollerando imprecisioni minori che non compromettano il significato complessivo.-

L'obbligo alla verità per il giornalista è primario: Il cronista ha il dovere morale e giuridico[1] di fornire informazioni verificate e autentiche, pena, ancora prima di ripercussioni giudiziarie, la perdita della fiducia pubblica.-

[4] APPLICAZIONE DEI CRITERI DESCRITTI AL CASO DI SPECIE

Nel caso Spano contro "Le Iene", il Tribunale di Grosseto ha verificato i criteri sopra descritti, giungendo alle seguenti conclusioni:

  • Pertinenza: il Tribunale ha riconosciuto l'interesse pubblico nel servizio in oggetto, poiché la trasparenza nell'uso dei fondi pubblici è questione di indiscutibile rilevanza collettiva;
  • Verità oggettiva: sebbene il finanziamento non fosse stato ancora erogato, il Tribunale ha considerato plausibili le informazioni fornite, poiché rientranti in un ragionevole contesto investigativo;
  • Continenza: il Tribunale ha sottolineato il forte potere persuasivo della televisione e la necessità di cautela nell'utilizzo di questo mezzo. Tuttavia, il tono del servizio, pur pungente e colorito, è stato ritenuto coerente con lo stile del programma.-

Nel contesto giuridico italiano, la questione è regolamentata anche dal Testo Unico dei Doveri del Giornalista, approvato dal relativo Consiglio Nazionale; tale documento elenca principi fondamentali che ogni giornalista deve rispettare, tra cui:

  • Dovere di verità (art. 2): Il giornalista è chiamato a "rispettare sostanzialmente e formalmente la verità dei fatti", un principio che non consente il sacrificio della verità per fini di sensazionalismo o per esasperare l'attenzione pubblica. La veridicità delle informazioni deve sempre essere verificata e, come sottolinea il Tribunale, nel caso di specie le notizie diffuse, pur pungenti e colorite, sono risultate veritiere o verosimili.
  • Dovere di rettifica (art. 8): Il giornalista ha l'obbligo di rettificare eventuali errori, o di consentire la replica del soggetto interessato, qualora la notizia fosse inadeguata o lesiva. Anche in casi controversi come quello in oggetto, l'etica professionale impone ai giornalisti di valutare attentamente le modalità di divulgazione delle informazioni, considerando la possibilità di dare spazio alla versione della persona coinvolta.
  • Tutela della dignità personale (art. 6): Secondo il Testo Unico, il giornalista deve rispettare la dignità e l'integrità della persona, tutelando la sfera privata, anche in presenza di un interesse pubblico. In questo caso, il Tribunale ha osservato che i giornalisti hanno riportato informazioni sensibili, tuttavia senza oltrepassare i limiti della continenza espositiva.

Rispetto della privacy (art. 7): Il giornalista deve mantenere riservati dati sensibili, evitando di esporre informazioni sulla vita privata che non siano strettamente necessarie alla comprensione della notizia. Nel caso specifico, l'Ordine dei Giornalisti pone l'accento sulla necessità di discernere tra ciò che è d'interesse pubblico e ciò che è meramente pruriginoso o lesivo. L'accostamento della figura di Spano a circoli ritenuti "sospetti" è stato giudicato dai giudici come coerente con l'esigenza informativa, senza intenzioni diffamatorie gratuite.-

[5] CONCLUSIONI

Il caso Spano contro "Le Iene" rappresenta un esempio emblematico di come la libertà di stampa, pur essendo un pilastro fondamentale della democrazia, debba essere esercitata con responsabilità e nel rispetto dei diritti individuali, in particolare della reputazione e della privacy.-

La sentenza - non definitiva, siamo solo al primo grado - ha confermato che, pur trattandosi di un'inchiesta giornalistica su presunti illeciti e conflitti di interesse all'interno di un ente pubblico, i giornalisti del programma "Le Iene" non hanno oltrepassato i limiti del diritto di cronaca, statuendo che il servizio rispondesse all'interesse pubblico, requisito cardine per giustificare la diffusione di notizie che, anche se scomode, sono rilevanti per il bene della collettività.-

In conclusione, il caso evidenzia come il giornalismo d'inchiesta debba muoversi su un terreno complesso, tra diritto di cronaca e rispetto della dignità e della reputazione delle persone coinvolte. Come riportato nel Testo Unico dei Doveri del Giornalista (vedi sopra), la ricerca della verità e l'impegno nella verifica dei fatti sono essenziali, ma devono sempre essere accompagnati da una valutazione etica e professionale.-

NOTE

[1] Un giornalista è sempre tenuto a verificare accuratamente la veridicità delle informazioni trasmesse, anche se non è richiesta una corrispondenza assoluta con la verità storica dei fatti, purché questi siano verosimili (ex plurimis Cass. Civile n. 9458/2013). Il giornalista deve diligentemente controllare attentamente le fonti e garantendo che il contenuto sia il risultato di una ricerca scrupolosa (ex plurimis Tribunale di Napoli n. 3749/2007).-

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