PER LA CASSAZIONE, OFFENDERE L’AVVERSARIO POLITICO, SEPPURE IN CAMPAGNA ELETTORALE, CONFIGURA UNA IPOTESI DI DIFFAMAZIONE (ANCHE AGGRAVATA) COMMENTO ALLA SENTENZA N. 19181/2022

17.06.2022

A cura dell'Avv. MicheleAlfredo Chiariello

TAGS: ELEZIONI POLITICHE - CAMPAGNA ELETTORALE - COMIZIO - OFFESE - DIFFAMAZIONE 

INDICE

1) INTRODUZIONE;

2) CENNI SUL DIRITTO DI CRITICA (ANCHE POLITICA);

3) LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE n. 19181/2022;

4) IL CLIMA DA "CAMPAGNA ELETTORALE" E' UNA GIUSTIFICAZIONE?

5) CONCLUSIONI.-

*****

[1]

INTRODUZIONE

Periodo di elezioni, di campagne elettorali, di comizi e, come sempre, momento di grandi tensioni, luogo di scontri, accuse ed offese.-

Quale è la linea di confine tra diritto di critica politica e diffamazione?

In questo articolo si cercherà di fare chiarezza.-

[2]

CENNI SUL DIRITTO DI CRITICA (ANCHE POLITICA)

E' stato più volte affermato (ex plurimis Cass. 11767/2022 e 38215/2021), in tema di diritto di critica, che i presupposti per il legittimo esercizio della scriminante di cui all'art. 51 c.p. [...esercizio di un diritto...], con riferimento all'art. 21 Cost. [...liberà di esprimere il proprio pensiero..], sono:

a) l'interesse al racconto, ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini, ma di quello della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la comunicazione;

b) la continenza, ovvero la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti, da intendersi nel senso che l'informazione non deve assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro;

c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti (ex plurimis Cass 7715/2014);

d)l'esistenza concreta di un pubblico interesse alla divulgazione.-

In relazione, specificamente, al diritto di critica politica - tema del presente lavoro - è stato precisato (ex plurimis Cass. 841/2015) che esso consente l'uso di toni aspri e di disapprovazione anche pungenti, purchè sempre nel rispetto della continenza.-

La verità degli eventi deve caratterizzare anche l'esercizio del diritto di critica politica che, per quanto per sua natura assuma caratteristiche soggettive e di opinabilità, richiede pur sempre un solido aggancio nella riproduzione corretta e veritiera della realtà (ex plurimis Cass. Pen. n. 25518/2016).-

Inoltre, (ex plurimis Cass. 12199/2022 e Cass. 31263/2020) va ricordato come la configurabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica richiede comunque che l'elaborazione critica non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui.-

Secondo la pronuncia n. 46132/2014 della Cassazione (c.d. sentenza Polverini), sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica qualora l'espressione usata consista in un dissenso motivato, anche estremo, rispetto alle idee ed ai comportamenti altrui, nel cui ambito possono trovare spazio anche valutazioni non obiettive, purchè non confluenti in un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale dell'avversario.-

Nella sentenza Polverini si è ricordato che sussiste il delitto di diffamazione solo quando i limiti della necessità dell'affermazione e della diffusione delle idee politiche siano oltrepassati, trasformando la competizione politica - esprimibile anche con toni polemici ed accesi probabilmente ad essa quasi storicamente connaturali - in una mera occasione per aggredire la reputazione degli avversari, con affermazioni che non si risolvono in critica, ma in espressioni apertamente denigratorie della dignità e della reputazione altrui, ovvero che si traducono in un attacco personale o nella pura contumelia.-

[3]

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE N. 19181/2022

Passando al commento della pronuncia in esame, questa riguardava un soggetto, candidato sindaco, condannato (in primo e secondo grado) per il delitto di diffamazione aggravata, per aver offeso un altro candidato sindaco ed alcuni candidati consiglieri, qualificandoli, durante un comizio, come membri di "una cupola amministrativa".-

Avverso questa sentenza proponeva ricorso per Cassazione.-

Per la Suprema Corte,

"se nelle competizioni politiche o nei comizi è lecito criticare, disapprovare e screditare, anche con asprezza, le azioni degli avversari, esercitando così il fondamentale diritto di critica garantito dall'art. 21 Cost.,

occorre pur sempre che

che quanto riferito non rappresenti un gratuito attacco alla sfera personale del destinatario e che rispetti un nucleo di veridicità, perché se la competizione politica diventa un'occasione per aggredire la reputazione degli avversari, sussiste, se superato il limite della continenza, in pieno il delitto di diffamazione[1].-

Nel caso di specie, in difetto della veridicità della notizia - nessuno dei destinatari era stato coinvolto in processi per mafia, tangenti e reati similari - non ricorreva l'esimente del diritto di critica politica.-

[4]

IL CLIMA DA "CAMPAGNA ELETTORALE" E' UNA GIUSTIFICAZIONE?

Un soggetto - ex Sindaco di una città siciliana, condannato dalla Corte di Appello di Palermo, per il delitto di diffamazione nei confronti di altro soggetto, consistita nell'aver affermato in un commento su Facebook che quest'ultimo aveva tenuto nella scelta dei candidati per le elezioni locali un comportamento definito come imposizione o agire mafioso - ricorreva in Cassazione avverso questa pronuncia.-

In particolare, l'ex Sindaco, tra gli altri motivi, contestava che nella sentenza impugnata:

non fosse stata applicazione l'esimente del diritto di critica, in particolare sotto forma di critica politica e che non si fosse tenuto conto del ruolo politico ricoperto dall'imputato e dell'acceso clima preelettorale.-

La Corte di Cassazione, con la sentenza 39047/2019, confermava la sentenza di appello, sul presupposto che, nel caso di specie, non fossero stati rispettati i canoni di verità e di continenza, neanche nella piu' allargata ipotesi di critica politica.

Infatti:

  • "La valenza denigratoria, nel senso precisato, della locuzione aumenta notevolmente se proferita nei confronti di una persona che rivesta cariche pubbliche, che dovrebbe mantenersi lontana da qualsiasi tipo di condizionamento, soprattutto di tipo mafioso, tantomeno dovrebbe adottare metodi definibili come mafiosi;
  • l'uso della parola mafioso in assenza di qualsiasi elemento di verità a suo sostegno e senza alcuna giustificazione risulta essere gravemente disonorevole e solo dispregiativo, trasmodando in una mera aggressione verbale del soggetto criticato;

In conclusione, la parola "mafioso" assume carattere offensivo e infamante e, laddove comunicata a più persone per definire il comportamento di taluno, in assenza di qualsiasi elemento che ne suffraghi la veridicità, integra il delitto di diffamazione, sostanziandosi nella mera aggressione verbale del soggetto criticato, né il clima da campagna elettorale può rappresentare una giustificazione o, tecnicamente, una circostanza esimente o attenuante.-

[5]

CONCLUSIONI

La questione è facilmente riassumibile.-

Se le espressione sono funzionali alla disapprovazione, anche veemente e vibrata, delle idee e dei metodi politici dell'altro e hanno una base di verità si rientra nella disciplina della critica politica, diversamente - come nei casi descritti, nei quali vi erano attacchi che attribuivano alla persona offesa delle connotazioni fortemente e gratuitamente lesive della propria reputazione, tanto più insidiose in quanto portate con termini tecnici precisi - vi è una ipotesi chiara di diffamazione, aggravata per il mezzo utilizzato (social, comizio, etc).-

Nè vale a smentire la portata delle espressioni, come detto, il clima da campagna elettorale, proprio perché in democrazia a maggiori poteri corrispondono maggiori responsabilità, anche comportamentali nei confronti dei cittadini.-

Ciò che rileva, quindi, non è la maggiore o minore aggressività dell'espressione o l'asprezza dei toni, che può essere anche accesa nella critica, ma è la gratuità delle aggressioni non pertinenti ai temi apparentemente in discussione; è l'uso dell'"argumentum ad hominem", inteso a screditare l'avversario politico mediante l'evocazione di una sua pretesa indegnità o inadeguatezza personale, piuttosto che a criticarne i programmi e le azioni. Chi adopera questo tipo di argomenti, infatti, non può invocare il diritto di critica in nome della democrazia, perché tende a degradare il dibattito politico da un confronto di idee e di progetti a uno scontro tra pregiudizi alimentati dalle contumelie, sottraendo ai cittadini ogni possibilità di effettiva partecipazione politica.-

NOTE

[1] Aggravata, se queste espressioni sono state fatte durante un comizio, ritenuto rientrante nella previsione dell'art. 595, 3 comma, "qualsiasi altro mezzo di pubblicità", giacchè anche in questo caso, per definizione, si determina una diffusione dell'offesa ed in tale tipologia, quella appunto del mezzo di pubblicità (ex plurimis 9384/1998 e 29221/2011).- 

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