CRITICARE IN MANIERA “DURA ED ESAGERATA” UN DOCENTE NON SEMPRE CONFIGURA UNA IPOTESI DI DIFFAMAZIONE. CASS. N. 18056/2023

23.05.2023
l'immagine è puramente illustrativa
l'immagine è puramente illustrativa

A cura dell'Avv. Laura Buzzerio

TAGS:  DOCENTE - GENITORI  - SCUOLA - DIRITTO DI CRITICA- NO DIFFAMAZIONE - CASS 18056 2023 

INDICE

1 ) IL FATTO;

2) LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE;

3) CONCLUSIONI.-

[1]

IL FATTO

Con la sentenza in commento la Cassazione si è occupata di una questione particolarmente delicata.-

Una coppia di genitori, stanchi dei comportamenti (ritenuti) vessatori, di una docente, verso il figlio - affetto da disturbi dell'apprendimento - segnalavano, attraverso una pec riservata alla Dirigente Scolastica e al Ministro dell'Istruzione, le loro doglianze, attraverso il ricorso ad espressioni ruvide ed aggressive.[1]-

Condannati, in primo e secondo grado, per il reato di diffamazione, ricorrevano in Cassazione.-

[2]

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

La Cassazione con una sentenza che – lo si evidenzi, a scanso di equivoci, ben consapevole, la scrivente, dell'importanza e del valore sociale degli stessi – non autorizza di certo ad offendere i docenti, accoglie la tesi dei due genitori, assolvendo loro, dichiarando che il "fatto non costituisce reato", in quanto "le espressioni inserite, nella medesima lettera inviata alla Dirigente e al Ministero dell'Istruzione, possono anche integrare "asprezze ed esagerazioni", tuttavia, collocate nel più ampio contesto comunicativo del quale sono state parte, che per la Corte "consente di intenderle nel giusto valore", rientrano nel cono d'ombra della scriminante del diritto di critica, referito rispetto a valori e interessi, quali il diritto all'istruzione e il diritto alla salute, che i genitori ragionevolmente temevano potevano potessero essere messi a repentaglio dalle condotte e dalle condizioni del giovane alunno, risultate peggiorate a seguito del comportamento della docente.".-

In particolare, nel caso di specie, i genitori contestavano, con elementi puntuali, alla docente la violazione – nei confronti del figliolo, soggetto DSA (presenza congiunta di discalculia, dislessia, disortografia, disgrafia) delle "Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento"[2] .-

Il mancato – riscontrato e verificato - rispetto delle regole per lo svolgimento dei compiti scritti e la mancata adozione del piano personalizzato per il minore – ingiusta (ed illegittima, per verità) discriminazione nei suoi confronti – di fatto giustificavano le espressioni utilizzate dai genitori, contenute, fra l'altro in una pec riservata[3],

sul presupposto che

"La diversità dei contesti nei quali si svolge la critica, così come la differente responsabilità e funzione dei soggetti ai quali la critica è rivolta, possono giustificare attacchi di grande violenza se proporzionati ai valori in gioco che si ritengono compromessi. In definitiva sono gli interessi in gioco che segnano la "misura" delle espressioni consentite. Tale principio deve trovare applicazione in primo luogo allorché le opinioni veementi siano rivolte a soggetti che detengono o rappresentano un potere pubblico, e siano dunque giustificate dalla sentita necessità di rispondere con durezza ad un esercizio del potere percepito come arbitrario o illegittimo, eccetto le offese personali".-

[3]

CONCLUSIONI

Il terreno è scivoloso, in quanto la materia è attuale ed altamente sensibile, quale è, quindi, il confine tra diritto di critica e diffamazione in ambito scolastico?

In maniera, volontariamente, sintetica e superficiale, si può affermare che non tutte le offese sono condannabili purchè:

  • Non ci siano offese ingiustificate alla persona;
  • Il linguaggio utilizzato, per quanto duro, sia continente rispetto ai valori in gioco;
  • La critica abbia un fondamento di verità, nonché sia proporzionata rispetto ai fatti.-

In conclusione, il caso in commento è particolare e, per questo, non destinato a diventare un precedente per chi offende deliberatamente, magari in una di quelle famigerate chat scolastiche, un docente, ma chi scrive si permette di evidenziare la condotta dei genitori che, pur con toni al limite, avevano utilizzato un modo formale, rituale, e riservato, per esprimere tutto il loro disappunto per la condotta della maestra.-

NOTE

[1] Tanto si legge in sentenza "(..) tutti gli errori compiuti dalla professoressa C.C. non sono da ritenersi frutto di disattenzione e negligenza quanto piuttosto di volontà manifesta di danneggiare nostro figlio D.D.(..)", aggiungendo che la docente unitamente ad altri si era: "(..) da sempre contraddistinta, rispetto ad altri, per una condotta fortemente vessatoria nei confronti di D.D. (..)".-

[2] Qui consultabile https://www.miur.gov.it/disturbi-specifici-dell-apprendimento-dsa-

[3] Il che potrebbe fare presumere l'assenza di volontà diffamatoria.-

Dal box qui a sinistra puoi scaricare direttamente il file in formato pdf, ma ricorda di indicare la fonte (titolo articolo, autore, link diretto)