ILLEGITTIMO NEGARE I COLLOQUI INTIMI AL DETENUTO SPOSATO IN CARCERE

08.08.2026
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A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

TAGS: 🔒 Colloqui intimi · 💍 Matrimonio in carcere · ⚖️ Diritto alla affettivita · 🏛️ Corte di Cassazione · 👥 Diritti dei detenuti

INDICE

1️ IL CASO
2️
IL DIRITTO ALL'AFFETTIVITÀ
3️
LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

1️⃣ 🔒 Un detenuto, sposatosi in carcere, chiede un colloquio riservato con la moglie. Il Tribunale di Locri respinge la richiesta richiamando i precedenti penali e la mancanza di una precedente convivenza.-

2️⃣ ⚖️ Il diritto alla affettivita non costituisce un premio: il diniego richiede rischi concreti e attuali per la sicurezza, esigenze di ordine e disciplina o specifiche finalita giudiziarie.-

3️⃣ 💍 La Cassazione annulla la decisione: il matrimonio celebrato in carcere non richiede la prova di una precedente convivenza e il passato criminale non basta, da solo, a negare il colloquio.-

*****

1️ IL CASO

Un detenuto aveva chiesto di incontrare la moglie senza il controllo a vista del personale penitenziario, per godere di qualche attimo di intimità, come previsto dalle linee guida del Dap sull'affettività.-

Il Tribunale di Locri aveva respinto la richiesta per due ragioni: la pericolosità dell'uomo, desunta dai suoi precedenti penali, e l'assenza di una convivenza stabile con la donna prima della detenzione.-

Il matrimonio, infatti, era stato celebrato in carcere, durante la detenzione.-

Da qui il ricorso in Cassazione.-

2️ IL DIRITTO ALL'AFFETTIVITÀ

La questione nasce dall'articolo 18 dell'ordinamento penitenziario, che disciplina i colloqui dei detenuti con i familiari.-

Con la sentenza n. 10 del 2024, la Corte costituzionale[1] ha dichiarato illegittimo l'obbligo assoluto del controllo a vista, riconoscendo al detenuto la possibilità di incontrare il coniuge, la parte dell'unione civile o il convivente stabile in condizioni di riservatezza.-

Le modalità concrete di esercizio di questo diritto sono state successivamente definite dalle linee guida[2] del DAP dell'11 aprile 202.-

L'affettività non è un premio per il detenuto, ma un diritto della persona, collegato alla dignità e alla funzione rieducativa della pena.-

La detenzione limita la libertà personale, ma non cancella i rapporti affettivi e familiari, anche nella loro dimensione intima e sessuale.-

3️ LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

La Cassazione, con la sentenza n. 23129/2026, ha annullato il provvedimento, ma non ha autorizzato direttamente il colloquio. Ha stabilito, però, che la richiesta dovrà essere nuovamente valutata.-

Per la Suprema Corte, il colloquio riservato non può essere concesso automaticamente, ma richiede una valutazione concreta della situazione.-

Può essere negato quando esistano:

  • concrete esigenze di sicurezza;
  • rischi per l'ordine e la disciplina dell'istituto;
  • comportamenti irregolari tenuti dal detenuto;
  • specifiche esigenze collegate a indagini o processi ancora pendenti.

Non basta, invece, richiamare la gravità dei reati commessi, i precedenti penali o una generica pericolosità sociale.-

Serve una valutazione concreta e attuale.-

Il passato criminale del detenuto può essere valutato, ma non può diventare una formula automatica per negare il diritto all'affettività.-

La Cassazione affronta anche un secondo punto fondamentale.-

Il fatto che il matrimonio sia stato celebrato durante la detenzione non consente di mettere in dubbio, da solo, l'esistenza, la stabilità, la serietà e l'affidabilità del rapporto del rapporto tra i coniugi.-

Quando il colloquio è richiesto dal detenuto (o dalla detenuta) sposato con il marito o con la moglie, non è necessario dimostrare una precedente convivenza stabile.-

Sostenere il contrario significherebbe riconoscere al detenuto il diritto di sposarsi, impedendogli però di vivere qualsiasi forma di intimità con il coniuge in carcere.-

NOTE

[1] La sentenza n. 10 del 2024 della Corte Costituzionale ha rappresentato una vera e propria rivoluzione per il mondo carcerario, stabilendo che i detenuti hanno diritto ad avere momenti di intimità, anche sessuale, con il coniuge, il partner o il convivente stabile, senza la presenza a vista della polizia penitenziaria, a meno che non ci siano specifici motivi di sicurezza. Secondo la Consulta[1], infatti, vietare sempre e comunque i colloqui intimi significa infliggere ai detenuti e ai loro affetti una sofferenza inutile e ingiustificata, che nulla ha a che vedere con la funzione della pena. Non si può pensare che il carcere debba cancellare affetti, relazioni e legami familiari: questi fanno parte dei diritti fondamentali della persona, tutelati anche dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.-

[2] Secondo le linee guida del DAP dell'11 aprile 2025, i colloqui intimi possono avere una durata massima di due ore e sono normalmente computati nel numero mensile dei colloqui ordinari.-

Possono accedervi il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente. La prova della pregressa convivenza assume rilievo per i rapporti non formalizzati, mentre non è richiesta quando il colloquio avviene con il coniuge o con la parte dell'unione civile.-

Sono esclusi i detenuti sottoposti ai regimi previsti dagli articoli 41-bis e 14-bis dell'ordinamento penitenziario.-

Negli altri casi, l'autorizzazione può essere negata soltanto sulla base di una valutazione concreta della condotta del detenuto e delle esigenze di sicurezza, ordine e disciplina.-

Gli incontri si svolgono in locali riservati, dotati di letto e servizi igienici, senza controllo visivo interno, ma con sorveglianza esterna e possibilità di immediato intervento del personale.-

✨ RASSEGNA – DIRITTI IN STATO DI DETENZIONE

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