SULLA CONVENZIONE DI STRASBURGO E SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE. IL CASO CHICO FORTI.

20.05.2024
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A cura dell'Avv. MicheleAlfredo Chiariello

TAGS: CONVENZIONE DI STRASBURGO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE - LEGGE N. 334/1998 -  CHICO FORTI - SILVIA BARALDINI

INDICE

1) INTRODUZIONE;

2) LA CONVENZIONE DI STRASBURGO;

3) LA PROCEDURA;

4) LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI TRENTO;

5) CONCLUSIONI.-

*****

[1]

INTRODUZIONE

Il 18 Maggio 2024, dopo anni di detenzione in America, il nostro connazionale – divenuto, suo malgrado, per questo, famoso – Chico Forti, condannato all'ergastolo, ha potuto fare rientro in Italia (per finire di scontare la sua pena, lo si anticipi a scanso di equivoci).-

Giuridicamente, il rientro è stato possibile attraverso la c.d. "Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate".-

[2]

LA CONVENZIONE DI STRASBURGO

La Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate del il 21 marzo 1983, è stata recepita nel nostro ordinamento attraverso la legge 25 luglio 1988, n. 334 (e protocolli, anche recenti, aggiuntivi).-

Con l'espressione "persone condannate" si intende identificare coloro che, dopo aver scontato parte della pena in una Nazione, vengono trasferiti in un altro Paese, generalmente quello d'origine, per terminare l'esecuzione della stessa.-

E' chiaro il principio di profonda umanità, che ispira tale Convenzione.-

[3]

LA PROCEDURA

Qui di seguito, in sintesi, i punti essenziali della procedura:

(A)

L'ISTANZA DI TRASFERIMENTO

L'art. 2 della Convenzione prevede che il soggetto detenuto, a seguito di condanna definitiva, possa presentare, personalmente oppure a mezzo Avvocato, l'istanza, per iscritto, di trasferimento (sia allo Stato di condanna oppure a quello di esecuzione) per scontare la pena residuale.-

Nel caso in cui tale istanza sia ritenuta ammissibile, si apre la vera e propria fase giurisdizionale, nel nostro Ordinamento prevista e disciplinata dall'art. 734 cpp e seguenti, davanti alla Corte di Appello del distretto in cui ha sede l'ufficio del casellario del luogo di nascita del soggetto[1], cui è riferito il provvedimento giudiziario straniero, o, se questo è sconosciuto, presso la Corte di appello di Roma.-

La Corte di Appello decide con sentenza che è ritualmente ricorribile in Cassazione.-

(B)

LE CONDIZIONI PER IL TRASFERIMENTO

L'art. 3 della Convenzione[2] prevede che per il trasferimento:

  • la persona condannata sia cittadino dello Stato di esecuzione;
  • la sentenza sia definitiva;
  • la durata della pena che la persona condannata deve ancora scontare sia di almeno sei mesi alla data di ricevimento della richiesta di trasferimento, o indeterminata;
  • la persona condannata - o, allorquando in considerazione della sua età o delle sue condizioni fisiche o mentali uno dei due Stati lo ritenga necessario, il suo rappresentante legale - acconsenta al trasferimento;
  • gli atti o le omissioni per i quali è stata inflitta la condanna costituiscano reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione o costituirebbero reato se fossero commessi sul suo territorio;
  • lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione siano d'accordo sul trasferimento.-

(C)

I DOCUMENTI DA ALLEGARE

L'art. 6 della Convenzione prevede che lo Stato di esecuzione della pena debba fornire allo Stato della condanna:

  • un documento o una dichiarazione da cui risulti che la persona condannata è suo cittadino;
  • una copia delle disposizioni di legge dello Stato di esecuzione da cui risulti che gli atti o le omissioni per i quali è stata inflitta la condanna nello Stato di condanna costituiscono reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione o costituirebbero reato se fossero commessi sul suo territorio;
  • una copia autenticata della sentenza e delle disposizioni di legge su cui è fondata;
  • una dichiarazione che indichi il periodo di pena già scontata, incluse tutte le informazioni relative alla custodia cautelare, al condono di pena o a qualsiasi altro elemento relativo all'esecuzione della condanna;
  • una dichiarazione da cui risulti il consenso al trasferimento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d);
  • e, quando sarà il caso, ogni rapporto medico o sociale sulla persona condannata, ogni informazione sul trattamento nello Stato di condanna ed ogni raccomandazione per la prosecuzione del trattamento nello Stato di esecuzione.-

(4)

LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI TRENTO

La Corte di Appello di Trento (sulla cui competenza si veda nota sub 1), dopo aver verificato la regolarità della procedura e della documentazione prodotta, nonché le condizioni[3] - alla cui sussistenza la normativa convenzionale, recepita nell'ordinamento interno, subordina il trasferimento - disponeva la prosecuzione della esecuzione della pena nel territorio italiano.- (QUI la sentenza)

(5)

CONCLUSIONI

Se il "ritorno" del Forti è stato accolto con grande soddisfazione, non sono mancate le polemiche e la domanda che tutti si pongono è se continuerà a passare le sue prossime giornate, vita natural durante, in carcere, in Italia, o meno.-

Domanda complessa, sulla quale si cercherà di dare risposta, senza presunzione di completezza.-

Si parta sempre dalla Convenzione che, all'art. 9, prevede che lo Stato di esecuzione possa dar luogo all'esecuzione oppure convertire la condanna, per mezzo di una procedura giudiziaria o amministrativa.-

I successivi articoli precisano che, ferma la possibilità di convertire la pena, quella detentiva non potrà mai essere tramutata in pecuniaria; tuttavia, il successivo art. 12 stabilisce che ciascuna parte può accordare la grazia, l'amnistia, indulto, o la commutazione della condanna conformemente alla propria Costituzione o ad altre leggi[4].-

In conclusione, Forti, per il momento, non tornerà in Italia da uomo libero: dovrà scontare la pena residua in base al diritto italiano, potendo accedere con il tempo a permessi premio, semilibertà ed, infine, libertà condizionale.-

C'è, sul punto, un precedente storico molto importante, quello relativo a Silvia Baraldini, condannata negli Usa per "associazione sovversiva", in continuazione con altri reati (tuttavia, nessuno efferato, violento o sanguinario), beneficiaria dell'istituto in commento nel 1999, trasferita con un volo di stato e ricevuta, proprio come Forti, dalle più alte cariche politiche dell'epoca.- (Nulla di nuovo, se non per la diversa, anzi opposta, appartenenza politica, rispetto al governo attuale).-

La Baraldini, condannata in America ad una pena complessiva di oltre quarant'anni, dopo alcuni anni di arresti domiciliari e semilibertà, in Italia, è stata, poi, scarcerata definitivamente nel 2006 per effetto dell'indulto.- (scontando, complessivamente, poco piu' della metà della pena).-

NOTE

[1] Nel caso di specie, la Corte di Appello di Trento, essendo il Forti trentino.-

[2] Alcune, utili, precisazioni terminologiche, così come riportate nell'art. 1 della Convenzione:

  • "condanna", significa qualsiasi pena o misura privativa della libertà, di durata limitata o illimitata, inflitta dal giudice a seguito della commissione di un reato;
  • "sentenza", significa una decisione o un ordine del giudice con il quale venga inflitta una condanna;
  • "Stato di condanna", significa lo Stato in cui è stata inflitta la condanna che può essere, o è già stata trasferita;
  • "Stato di esecuzione", significa lo Stato in cui la persona condannata può essere, o è già stata trasferita, per scontare la pena.-

[3] Il condannato è cittadino italiano, nè consta sia stata emessa a suo carico condanna irrevocabile o sia in corso procedimento penale per i medesimi fatti per i quali è stato giudicato;la condanna emessa dall'autorità giudiziaria estera è definitiva secondo la disciplina ivi vigente; i fatti per i quali il predetto è stato giudicato costituiscono reato secondo la normativa del paese di esecuzione; vi è accordo intervenuto tra le autorità di governo dei due Paesi secondo quanto dedotto; la sentenza da riconoscere non contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico nazionale.-

[4] Mentre, a norma dell'art. 13, la revisione della sentenza spetta solo allo Stato di condanna.-

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