TELECOMANDO SOTTO CHIAVE, IL DIRITTO ALL’INFORMAZIONE AL 41-BIS. CASS. N. 35973/2025

A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO
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INDICE
1️⃣ INTRODUZIONE;
2️⃣IL CASO;
3️⃣ LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE;
4️⃣ DIRITTO ALL'INFORMAZIONE CONTRO IL DIRITTO ALLA SICUREZZA: IL PUNTO D'EQUILIBRIO;
5️⃣ CONCLUSIONI.-
1️⃣ INTRODUZIONE
Può un detenuto essere
limitato nella visione dei canali televisivi e radiofonici, potendo accedere
solo a quelli della Rai o a pochi canali "ufficiali"?
La domanda riguarda il bilanciamento tra diritto all'informazione e esigenze
di sicurezza penitenziaria, soprattutto nei regimi speciali come quello
dell'art. 41-bis O.P., dove la prevenzione di contatti con l'esterno è una
priorità assoluta.-
2️⃣ IL CASO
Un detenuto sottoposto al
regime ex art. 41-bis O.P. aveva chiesto di poter utilizzare una radio
sintonizzabile sulle frequenze FM e di poter accedere, tramite il televisore,
anche agli altri canali radio digitali,
oltre quelli consentiti.-
La Direzione del carcere aveva negato entrambe le richieste,
richiamandosi ad una circolare del DAP (2 ottobre 2017) che, per motivi
di sicurezza, consente soltanto la ricezione di canali AM e di tre
canali radio diffusi tramite televisione.-
Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia aveva respinto il reclamo, ritenendo che non fosse stata lesa alcuna posizione soggettiva di diritto. L'interessato aveva proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che la restrizione fosse contraria agli artt. 1, 35-bis e 41-bis O.P. e al principio costituzionale di libertà di informazione.-
3️⃣ LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, chiarendo che la limitazione dei canali televisivi o radiofonici non incide su sul diritto all'informazione del detenuto, se il soggetto può comunque accedere a fonti informative principali e pluralistiche, come i canali Rai o i telegiornali di maggiore diffusione.-
Si tratta, pertanto, di una modalità organizzativa e non di una compressione del diritto, motivata da esigenze di sicurezza che, nel caso dei canali FM, riguardano la possibilità di trasmissione occulta di messaggi dall'esterno.-
Il provvedimento in commento non è il primo e si inserisce in un solco di sentenze simili, tra cui
- Cass. n. 5361/2023, che ha sancito la legittimità della decisione dell'Amministrazione Penitenziaria di vietare la visione di Tv 8 al detenuto al 41 bis;
- Cass. n. 28258/2021, che ha sancito la legittimità della decisione dell'Amministrazione Penitenziaria di rigettare la richiesta avanzata da un detenuto di ottenere l'attivazione, a proprie spese, altri canali generalisti.-
- Cass. n. 23533/2020, che ha sancito la legittimità della decisione dell'Amministrazione Penitenziaria di rigettare la richiesta avanzata da un detenuto di ottenere l'attivazione, a proprie spese, di due canali televisivi sportivi a pagamento.-
4️⃣ DIRITTO ALL'INFORMAZIONE CONTRO IL DIRITTO ALLA SICUREZZA: IL PUNTO D'EQUILIBRIO
Il principio è chiaro: il diritto all'informazione non è assoluto in ambito penitenziario, ma può subire restrizioni proporzionate se fondate su esigenze concrete di sicurezza e ordine interno, specie quando si tratta di soggetti in regime di 41-bis, dove anche una semplice comunicazione "in codice" potrebbe minare la funzione preventiva della misura.-
5️⃣ CONCLUSIONI
Per la Cassazione, dunque, limitare i detenuti del 41-bis alla sola visione dei canali Rai e ad alcune stazioni radio ufficiali è legittimo: non si tratta di censura, ma di una misura di sicurezza compatibile con la Costituzione.-
Resta possibilità di fruire di oltre 20 canali televisivi, secondo la previsione dell'articolo 14, circolare D.A.P. del 2 ottobre 2017, con cui si stabilisce che «la visione dei programmi sarà limitata ai principali canali della rete nazionale vale a dire 'pacchetto Rai' (1-2-3-4-5, News, Movie, Scuola, Storia, Rai Sport 1 e 2, Premium, Yoyo, Gulp), Canale 5, Rete 4, Italia 1, La7, Cielo, Iris e Tv2000, preventivamente sintonizzati e abilitati dal tecnico di fiducia della direzione».-
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