GRATUITO PATROCINIO, AVVOCATO AUTENTICA LA FIRMA, NON CERTIFICA LA VERITÀ DEI REDDITI DICHIARATI DAL CLIENTE

07.10.2026
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

TAGS: ⚖️ Gratuito patrocinio · 🏛️ Consiglio Nazionale Forense · 📝 Autocertificazione dei redditi · ✍️ Autentica della firma · 🔍 Controlli fiscali

INDICE

1️⃣ INTRODUZIONE

2️⃣ LA SENTENZA

3️⃣ CONCLUSIONI

1️⃣ 📝 Il CNF ha accolto il ricorso di un avvocato sanzionato anche per la mancata verifica delle dichiarazioni reddituali del cliente.

2️⃣ ⚖️ L'avvocato autentica la firma sull'autocertificazione: non è tenuto a svolgere indagini sui redditi dichiarati.

3️⃣ 🔍 Gli accertamenti spettano agli organi competenti; resta vietato utilizzare consapevolmente documenti falsi.

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1️⃣ INTRODUZIONE

Il cliente che chiede il patrocinio a spese dello Stato dichiara i propri redditi sotto la propria responsabilità. L'avvocato che autentica la firma non garantisce anche la verità di quanto dichiarato e non è tenuto a svolgere indagini per accertarla. Lo chiarisce il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 160 del 22 aprile 2026.-

2️⃣ LA SENTENZA

La vicenda riguardava un avvocato sospeso per un anno per più contestazioni, tra cui la mancata verifica delle dichiarazioni del cliente, che aveva indicato un reddito pari a zero nella domanda di ammissione.-

l CNF ha accolto il ricorso e riformato la decisione disciplinare, tracciando un principio chiarissimo:

«Le dichiarazioni rese nell'ambito della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono autocertificazioni, sottoscritte dal cliente e semplicemente autenticate dall'avvocato, che non è tenuto, né potrebbe svolgere attività di controllo e verifica [...], non avendone né gli strumenti, né il potere [...], come invece potrebbe fare l'Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza nell'ambito delle procedure previste ex lege».-

3️⃣ CONCLUSIONI

Chiedere al cliente di dichiarare i propri redditi effettivi, per ammissione al gratuito patrocinio, rientra nell'attività professionale; accertarne autonomamente la veridicità richiederebbe strumenti che l'avvocato non possiede.-

Resta fermo, naturalmente, l'assoluto divieto deontologico di utilizzare consapevolmente documenti falsi.-