SANZIONATO AVVOCATO CHE PUBBLICA FOTO IN DIVISA FASCISTA SU PROFILO SOCIAL PRIVATO

07.07.2026
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

TAGS: ⚖️ #AvvocatoESocial 📱 #DeontologiaForense 🧑‍⚖️ #CNF3942025 🚫 #DecoroProfessionale 🔥 #Facebook

INDICE

1️⃣ INTRODUZIONE

2️⃣ LA DECISIONE DEL CNF

1️⃣ Il fatto
Un avvocato pubblica su Facebook, anche se su profilo privato, una foto con abbigliamento e simboli riconducibili al fascismo.

2️⃣ La difesa non regge
Secondo il CNF, non basta dire che il post era visibile solo agli "amici": sui social ogni contenuto può uscire facilmente dal controllo di chi lo pubblica.

3️⃣ Il principio deontologico
⚖️ Anche la vita privata dell'avvocato può avere rilievo disciplinare se il comportamento compromette dignità, probità, decoro e immagine dell'avvocatura.


1️⃣ INTRODUZIONE

Il caso riguarda un avvocato che aveva pubblicato su Facebook una fotografia, nella quale compariva con abbigliamento assimilabile a una divisa fascista, accanto a simboli fortemente evocativi del disciolto partito, tra cui fucile, manganello e la scritta "credere, obbedire, combattere".-

Sanzionato, aveva provato a difendersi affermando che quella foto non era pubblica, ma caricata su un profilo privato, visibile soltanto agli amici. La successiva diffusione, secondo il professionista, sarebbe avvenuta per iniziativa di terzi, senza il suo consenso.-

2️⃣ LA DECISIONE DEL CNF

Il CNF, con la decisione n. 394/2025, ha respinto il ricorso e confermato la sanzione dell'avvertimento.-

Il punto è secco: il dovere di probità, dignità e decoro dell'avvocato non vale solo quando si indossa la toga, si entra in udienza o si firma un atto. Vale anche nella vita privata, quando il comportamento è idoneo a compromettere la reputazione del singolo professionista e l'immagine dell'intera avvocatura.-

Per il Cnf non conta soltanto quante persone abbiano visto inizialmente la foto. Anche una condivisione limitata può assumere rilievo deontologico, perché sui social il controllo reale del contenuto è fragile. Un post destinato agli "amici" può essere copiato, inoltrato, condiviso, estrapolato e portato fuori dal recinto originario.-

In sostanza, secondo il CNF, chi pubblica una foto del genere su Facebook, anche in un profilo privato, accetta il rischio che quell'immagine esca dalla propria disponibilità e diventi visibile a una platea molto più ampia.-

La sanzione applicata non è stata tra le più gravi: il CNF ha confermato il solo avvertimento. Ma il principio resta netto: per l'avvocato, anche la comunicazione social privata può assumere rilievo disciplinare quando il contenuto è incompatibile con dignità, probità e decoro della professione.-

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Un avvocato pubblica su Facebook una foto con abbigliamento e simboli riconducibili al fascismo, sostenendo poi che il profilo fosse privato. Il CNF conferma la sanzione: anche la comunicazione social privata può rilevare quando incide su dignità, probità, decoro e immagine dell’avvocatura.

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