1️⃣
INTRODUZIONE
Il caso riguarda un
avvocato che aveva pubblicato su Facebook una fotografia, nella quale compariva
con abbigliamento assimilabile a una divisa fascista, accanto a simboli
fortemente evocativi del disciolto partito, tra cui fucile, manganello e la
scritta "credere, obbedire, combattere".-
Sanzionato, aveva
provato a difendersi affermando che quella foto non era pubblica, ma caricata
su un profilo privato, visibile soltanto agli amici. La successiva diffusione,
secondo il professionista, sarebbe avvenuta per iniziativa di terzi, senza il
suo consenso.-
2️⃣
LA DECISIONE DEL CNF
Il CNF, con la
decisione n. 394/2025, ha respinto il ricorso e confermato la sanzione
dell'avvertimento.-
Il punto è secco: il
dovere di probità, dignità e decoro dell'avvocato non vale solo quando si
indossa la toga, si entra in udienza o si firma un atto. Vale anche nella
vita privata, quando il comportamento è idoneo a compromettere la reputazione
del singolo professionista e l'immagine dell'intera avvocatura.-
Per il Cnf non conta
soltanto quante persone abbiano visto inizialmente la foto. Anche una
condivisione limitata può assumere rilievo deontologico, perché sui social il
controllo reale del contenuto è fragile. Un post destinato agli "amici" può
essere copiato, inoltrato, condiviso, estrapolato e portato fuori dal recinto
originario.-
In sostanza, secondo
il CNF, chi pubblica una foto del genere su Facebook, anche in un profilo
privato, accetta il rischio che quell'immagine esca dalla propria disponibilità
e diventi visibile a una platea molto più ampia.-
La sanzione applicata
non è stata tra le più gravi: il CNF ha confermato il solo avvertimento. Ma il
principio resta netto: per l'avvocato, anche la comunicazione social privata
può assumere rilievo disciplinare quando il contenuto è incompatibile con dignità,
probità e decoro della professione.-