AVVOCATO, PARTE IN CAUSA, SCRIVE AL GIUDICE: SCATTA IL RICHIAMO

27.08.2026
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

TAGS: ⚖️ Deontologia forense · 📧 mail al giudice · 👨‍⚖️ Avvocato parte · 🏛️ Consiglio Nazionale Forense · ⚠️ Richiamo verbale

INDICE

1️ LA QUESTIONE

2️ LA QUALITA' DI PARTE NON CANCELLA LA TOGA

3️ CONCLUSIONI

1️⃣ 📧 L'avvocato, parte in una causa e assistito da un collega, inviava direttamente al giudice alcune sentenze favorevoli.-

2️⃣ ⚖️ Il CNF chiarisce che essere parte non sospende i doveri deontologici: il processo non è una chat privata con il magistrato.-

3️⃣ ⚠️ Confermato il richiamo verbale: per l'illecito basta la volontarietà della condotta, ossia aver scelto di premere "Invia".-

*****

1️ LA QUESTIONE

La vicenda esaminata dal Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 81 del 20 marzo 2026, riguarda un avvocato, che è parte di una causa civile, ma non svolge il ruolo di difensore: ad assisterlo è un altro collega.-

Proprio come i peggiori clienti — quelli che nominano un avvocato, trovano due sentenze su Internet e si sentono improvvisamente pronti per discutere dinanzi alle Sezioni Unite — ha quella che, per un attimo, potrebbe sembrare un'idea geniale: scrivere una mail direttamente al giudice, allegando alcune sentenze a sostegno della propria posizione.-

Come a dire — la frase è inventata:

«Giudice, le mando due sentenze che potrebbero aiutarla a darmi ragione. Nessuna pressione, naturalmente».

Il magistrato, però, non sembrerebbe aver apprezzato quel servizio gratuito di aggiornamento giurisprudenziale non richiesto, in quanto lo aveva invitato a non ripetere il comportamento.-

Il magistrato, però, non sembrava gradire quel servizio gratuito — e soprattutto non richiesto — di aggiornamento giurisprudenziale e lo invitava a non ripetere l'iniziativa.-

L'avvocato correva allora ai ripari con una seconda e-mail di scuse. Ma ormai la prima aveva già prodotto i suoi effetti: il Consiglio distrettuale di disciplina di Trento gli aveva inflitto la sanzione del richiamo verbale.-

2️ LA QUALITA' DI PARTE NON CANCELLA LA TOGA

L'avvocato contestava il richiamo: «In quella causa non ero il difensore, ma soltanto una parte».

E aggiungeva: un comune cittadino, per la stessa e-mail, non avrebbe rischiato una sanzione disciplinare.-

Il CNF, però, è netto: la qualità di parte non sospende quella di avvocato.-

L'articolo 53, comma 2, del Codice deontologico vieta di interloquire con il giudice su un procedimento in corso senza la presenza del collega avversario.-

Il processo non è una chat privata con il magistrato.-

Ma se non stava esercitando la professione, perché applicargli le regole deontologiche?

Perché gli articoli 2 e 9 estendono i doveri di probità, dignità, decoro e correttezza anche ai comportamenti extraprofessionali.-

Nessuna disparità rispetto al cittadino comune: quest'ultimo non è iscritto all'Albo e non risponde disciplinarmente. Ciò, naturalmente, non trasforma la casella e-mail del giudice in uno sportello aperto al pubblico.-

3️ CONCLUSIONI

Il Consiglio Nazionale Forense ha quindi confermato il richiamo verbale.-

Non occorreva dimostrare che l'avvocato volesse consapevolmente commettere un illecito disciplinare. Era sufficiente la volontarietà della condotta: sapeva di scrivere direttamente al giudice e ha scelto di premere "Invia".-

Tanto basta per configurare un illecito deontologico.-


⚖️ RASSEGNA DI DEONTOLOGIA FORENSE

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🔎 Il filo rosso è chiaro: la deontologia non resta chiusa in udienza o nello studio legale. Segue l'avvocato nei rapporti con praticanti, colleghi, magistrati, clienti, social network e perfino nella vita privata.

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