MULTA SEMAFORO ROSSO, NON BASTA UNA FRASE PRESTAMPATA PER LA CONTESTAZIONE DIFFERITA

24.10.2026
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

TAGS: 🚦 Semaforo rosso · 🚗 Codice della Strada · ⚖️ Giurisprudenza · 📄 Verbali · ❌ Multa annullata · 📝 Contestazione differita ·

INDICE

1️⃣IL FATTO

2️⃣ LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE

1️⃣ La multa e la contestazione differita.

Un automobilista viene sanzionato per il passaggio con il semaforo rosso, rilevato elettronicamente. Il verbale richiama genericamente l'art. 201 C.d.S. per giustificare la mancata contestazione immediata.

2️⃣ La formula prestampata non basta.

Secondo il Giudice di Pace di Lecce, un richiamo normativo generico, privo di riferimenti alle circostanze concrete, costituisce una motivazione soltanto apparente.

3️⃣ Il verbale viene annullato.

Con la sentenza n. 5879/2026, il ricorso è accolto e la sanzione annullata, con compensazione delle spese. Una decisione di merito da leggere alla luce della disciplina speciale sulla rilevazione elettronica.

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1️⃣ IL FATTO

Un automobilista veniva sanzionato per aver attraversato un incrocio con il semaforo rosso, in violazione dell'art. 146, comma 3, del Codice della Strada.-

L'infrazione, rilevata mediante apparecchiatura elettronica, non era stata contestata immediatamente e nel verbale, la Polizia Municipale si era limitata a richiamare genericamente l'art. 201 C.d.S., senza indicare le concrete ragioni che avevano impedito di fermare il veicolo.-

L'automobilista proponeva opposizione – assistito dallo Studio Legale Matranga - lamentando, tra gli altri motivi, proprio l'insufficienza della giustificazione fornita per l'omessa contestazione immediata.-

2️⃣ LA SENTENZA

Con sentenza n. 5879/2026, il Giudice di Pace di Lecce, Dott. Raffaele Carluccio, ha accolto il ricorso e annullato il verbale, affermando che la mancata contestazione immediata non può essere giustificata attraverso formule generiche, prestampate o meramente riproduttive delle disposizioni di legge, ma che l'Amministrazione deve comunque indicare in maniera congrua ed effettiva le ragioni che hanno impedito di fermare il veicolo.-

Il semplice richiamo all'art. 201 C.d.S., privo di riferimenti alle circostanze concrete dell'accertamento, è stato ritenuto insufficiente, risolvendosi in una motivazione soltanto apparente, qualificata come «una clausola di stile ciclostilata».-