NULLA LA MULTA NOTIFICATA DOPO 90 GIORNI. GDP BARLETTA N. 12/2025

A CURA DELL'AVV.LAURA BUZZERIO
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INDICE
1) INTRODUZIONE;
2) LA DECISIONE DEL GIUDICE DI PACE DI BARLETTA.-
Hai fretta? Andiamo dritti al sodo
📌 1. Verbale notificato in ritardo:
Un cittadino riceve un'ordinanza-ingiunzione per una multa, ma la notifica del verbale arriva oltre i 90 giorni previsti dall'art. 201 C.d.S. ⏰
⚖️ 2. Ricorso vinto grazie al termine perentorio:
Il Giudice di Pace di Barletta, con sentenza n. 12/2025, annulla tutto: la tardiva notifica è vizio insanabile, imputabile all'Amministrazione 🛑
📚 3. Giurisprudenza chiara e a favore del cittadino:
Richiamata Cass. 7066/2018: il termine è essenziale e la P.A. non può invocare scuse se ha tutti i dati per notificare 🧾📬
1. INTRODUZIONE
Un cittadino si era visto recapitare un'ordinanza-ingiunzione da parte della Prefettura di Barletta-Andria-Trani, con richiesta di pagamento di una sanzione amministrativa pari a 174 euro, derivante da un verbale di contestazione per violazione al Codice della Strada.-
La presunta infrazione risaliva a fine 2022, ma la notifica del verbale, in assenza di contestazione immediata, era avvenuta solo a maggio 2023, ovvero oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art. 201 del Codice della Strada.-
Il cittadino, assistito dallo Studio Legale Chiariello, proponeva opposizione ex art. 6 del D.lgs. 150/2011, sollevando tra le varie eccezioni la decadenza per tardiva notifica del verbale.
2. LA DECISIONE DEL GIUDICE DI PACE
l Giudice di Pace di Barletta, con sentenza n. 12/2025 ha accolto integralmente l'opposizione, annullando l'ordinanza-ingiunzione e condannando la Prefettura al pagamento delle spese legali.
La decisione si fonda su un principio giurisprudenziale chiaro e consolidato: il termine di 90 giorni per la notifica del verbale, in assenza di contestazione immediata, costituisce un termine essenziale, il cui mancato rispetto comporta la nullità dell'atto e di tutti gli atti successivi.
La sentenza richiama espressamente la sentenza n. 7066/2018 della Cassazione:
"In tema di sanzioni amministrative derivanti dal Codice della Strada, qualora sia impossibile procedere alla contestazione immediata, il verbale deve essere notificato al trasgressore entro il termine fissato dall'art. 201 C.d.S. (novanta giorni, a seguito della modifica introdotta con l'art. 36 della l. n. 120/2010), salvo che ricorra l'ipotesi prevista dall'ultima parte della norma, e cioè che non sia individuabile il luogo dove la notifica deve essere eseguita per mancanza dei relativi dati nei pubblici registri. Tale ipotesi residua è invocabile soltanto se la difficoltà sia imputabile al trasgressore (es. tardiva trascrizione del trasferimento del veicolo, mancata comunicazione del cambio di residenza), e non quando dipenda da un'inadeguata attività dell'Amministrazione."
Nel caso di specie:
- Il trasgressore risultava regolarmente residente presso l'indirizzo poi effettivamente utilizzato per la notifica, già da tempo rispetto al primo tentativo di notifica;
- La tardiva notifica è quindi dipesa esclusivamente da negligenze dell'Amministrazione, e non da ostacoli attribuibili al cittadino.-
Pertanto, il Giudice ha ritenuto che l'Amministrazione avesse a disposizione tutti gli strumenti per notificare tempestivamente il verbale, e che la violazione del termine di 90 giorni configurasse un vizio insanabile, con effetti invalidanti sull'intero procedimento sanzionatorio.
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