L'INVIO DI UN MESSAGGIO DIFFAMATORIO A PIÙ CASELLE PEC NON FA SCATTARE L'AGGRAVANTE DELLA PUBBLICITA’. CASS N. 31179/2023

21.08.2023

A CURA DELL'AVV. LAURA BUZZERIO

TAGS: PEC - DESTINATARI DIVERSI - NO DIFFAMAZIONE - CASS 31179/2023

INDICE

1 ) LA QUESTIONE;

2) LA SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE;

3) CONCLUSIONI.-

*****

[1]

IL FATTO

L'invio di una pec, a contenuto diffamatorio, a piu' destinatari fa scattare l'aggravante della pubblicità?

[2]

LA SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE

Per la Cassazione, l'invio di una pec, a contenuto diffamatorio, non integra l'aggravante prevista dal terzo comma dell'art. 595 cp, individuabile nella diffusione a mezzo stampa o pubblicità.-

Questo perché, secondo quanto si legge in motivazione, "l'invio di un messaggio a singole caselle di posta elettronica riservate, in quanto intestate a singoli utenti, non implica affatto alcuna automatica diffusione ad un numero indeterminato di soggetti".-

Questo a differenza di quanto avviene nel caso della pubblicazione su un sito internet accessibile ad un numero indeterminato di utenti, oppure nel caso di trasmissione di una notizia o di un messaggio su una bacheca facebook o su altri social network, trattandosi, in tali casi, di modalità di trasmissione di notizie accessibili ad una platea potenzialmente indeterminata di fruitori.-

Il principio: "L'accesso riservato e protetto tramite credenziali presuppone una comunicazione con una persona specifica e senza finalità intrinseche di pubblicizzazione dei messaggi ricevuti.".-

Unica eccezione, secondo la Corte, è individuabile nell'invio di una pec ad una casella di posta elettronica istituzionale, teoricamente accessibile ad una pluralità di destinatari.-

[3]

CONCLUSIONI

La sentenza non persuade, affatto, la scrivente, che aderisce alla tesi secondo cui "La trasmissione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) di messaggi contenenti espressioni lesive dell'altrui reputazione integra il reato di diffamazione aggravata anche nella ipotesi di diretta ed esclusiva destinazione ad un solo indirizzo 'mali', in quanto la certificazione garantisce la prova dell'invio e della consegna della comunicazione ma non ne esclude di per sé la potenziale accessibilità a terzi diversi dal destinatario a fini di consultazione, estrazione di copia e di stampa, per la cui prevedibilità in concreto è richiesto, tuttavia, un rafforzato onere di giustificazione." (ex plurimis Cass. n. 34831/2020).-

Precisazione finale, quanto opportuna: la sentenza in commento non esclude l'ipotesi diffamatoria, che resta tale e punibile, ma la limita a quella semplice, meno grave, di competenza del Giudice di Pace.-

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