ILLEGITTIMO OBBLIGO CONCILIAZIONE PER COMPENSAZIONE PECUNIARIA. TAR PIEMONTE N. 193/2024

A CURA DELL'AVV. LAURA BUZZERIO
TAGS: VOLO CANCELLATO - COMPENSAZIONE PECUNIARIA - ART - DELIBERA N. 21/2023 - REGOLAMENTO CE N. 261/2004 - TAR PIEMONTE N. 193/2024
INDICE
1) IL FATTO;
2) LA PROCEDURA CONCILIATIVA ART PREVISTA DALLA DELIBERA N. 21/2023;
3) LA SENTENZA DEL TAR PIEMONTE.-
*****
[1] IL FATTO
Un uomo, dipendente a Verona, ma residente in Puglia, subiva la cancellazione del volo Verona-Bari, venendo informato "a pochi minuti dall'orario di decollo"; di conseguenza, privo di assistenza e senza alternative, sceglieva di fare il viaggio in macchina, arrivando a destinazione solo in serata, saltando gli impegni familiari, alla base del viaggio; di conseguenza, inviava alla compagnia aerea, tramite legale, una richiesta di compensazione pecuniaria di 250 euro (come da Regolamento CE n. 261/2004, art. 7[1]), il rimborso del biglietto (art. 8), e il rimborso delle ulteriori spese sostenute. -
La compagnia non riscontrava, costringendo il soggetto ad agire in giudizio.-
Tuttavia, secondo la delibera ART n. 21/2023, l'uomo avrebbe dovuto dovrebbe seguire una procedura conciliativa prima di poter procedere in giudizio. Senonchè, il passeggero contestava – con l'assistenza degli Avvocati Francesco Leone, Simona Fell e Rosy Floriana Barbata - avanti il Tar Piemonte tale procedura, perché "si traduce in un inutile e ingiustificato aggravio, precludendo la possibilità di agire immediatamente in giudizio per far valere le proprie pretese di ristoro relativamente alla sopra menzionata compensazione, già predeterminata forfettariamente dal Regolamento CE n. 261/2004".-
[2] LA PROCEDURA CONCILIATIVA ART PREVISTA DALLA DELIBERA N. 21/2023
La procedura di conciliazione ART (Autorità di Regolazione dei Trasporti), regolata dalla Delibera 21/2023, prevede una soluzione obbligatoria per la risoluzione stragiudiziale delle controversie sui disservizi nel settore dei trasporti. Questa procedura si applica ai reclami verso operatori ferroviari, aerei, marittimi e del trasporto su autobus, se i passeggeri non hanno ricevuto risposta definitoria entro 30 giorni dal reclamo.-
Per avviare la procedura, è necessario accedere alla piattaforma "ConciliaWeb" dell'ART tramite SPID o Carta d'Identità Elettronica. Il passeggero può anche delegare la gestione del caso a rappresentanti, come le associazioni dei consumatori. La procedura può includere scambi di comunicazioni online e, in alcuni casi, una videoconferenza moderata da un conciliatore ART. Se le parti raggiungono un accordo, viene redatto un verbale che può costituire titolo esecutivo per eventuali inadempimenti. Qualora la conciliazione non abbia esito positivo, il passeggero può procedere con un'azione legale.
La conciliazione ART, oltre a essere gratuita, è una condizione obbligatoria di procedibilità per l'azione giudiziaria.-
Almeno fino alla sentenza in commento…
[3] LA SENTENZA DEL TAR PIEMONTE
Il TAR ha sottolineato che l'imposizione di un tentativo obbligatorio di conciliazione introduce un "doppio filtro" che può dissuadere i passeggeri dall'esercitare i propri diritti, costituendo un onere sproporzionato. Ha rilevato che la compensazione ex art. 7 ha già un effetto deflattivo che evita contenziosi superflui, rendendo inutile l'ulteriore tentativo di conciliazione. Infine, il TAR ha affermato che il diritto di accesso alla giustizia, garantito dall'articolo 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE, viene limitato da questa condizione obbligatoria, creando un ostacolo ingiustificato all'esercizio effettivo del diritto stesso. In conclusione, l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione non risulta conforme agli obiettivi del Regolamento europeo, che punta a fornire una compensazione semplice e immediata per i passeggeri.
NOTE
[1] Il Regolamento europeo prevede un indennizzo automatico e forfettario (tra 250 e 600 euro) per situazioni come il negato imbarco, la cancellazione o il ritardo del volo, senza richiedere la dimostrazione di un danno specifico. L'articolo 15 del Regolamento esclude inoltre la possibilità di riduzione o negoziazione dell'importo dovuto, garantendo ai passeggeri il diritto a ricevere l'intera somma.