VOLO IN RITARDO, SI AL RISARCIMENTO PER IL PASSEGGERO CHE ATTENDE IN HOTEL. CASS N. 6446/2024

04.04.2024
l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV. LAURA BUZZERIO

TAGS: VOLO IN RITARDO - COMPENSAZIONE PECUNIARIA - CASS 6446/2024

INDICE

1 ) IL FATTO

2) LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE.-

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[1]

IL FATTO

Il passeggero che attende, comodamente, in albergo il volo in ritardo, ha diritto al risarcimento, c.d. compensazione pecuniaria?-

[2]

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha stabilito che "il diritto alla compensazione pecuniaria, in favore del passeggero, per il volo non in orario, scaturisce non già dal disagio per l'attesa snervante in aeroporto, bensì dal verificarsi del ritardo superiore alle tre ore", evidenziando che:

  • Il ritardo superiore alle tre ore equivale, sotto il profilo risarcitorio, alla cancellazione del volo;
  • è contradditorio, illogico e contrario alla normativa europea[1], pretendere che il passeggero si sottoponga ad una inutile attesa, in presenza, in aeroporto, ma è sufficiente il danno subito derivante dallo stesso ritardo;
  • in questi casi è irrilevante la preventiva comunicazione inoltrata dal tour operator circa il ritardo del volo, perché ciò che conta è l'inutile attesa.-

NOTE

[1] Art. 3, par. 2, let. A) Regolamento CE n. 261/2004, tutela del passeggero

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