IL “BIRD STRIKE” NON E’ UNA CIRCOSTANZA ECCEZIONALE. SENTENZA DEL GDP MILANO N. 3533/2023.

05.06.2023

A cura dell'Avv. MicheleAlfredo Chiariello

TAGS: VOLO CANCELLATO - BIRD STRIKE - CIRCOSTANZE ECCEZIONALI - COMPENSAZIONE PECUNIARIA - 

INDICE

1)IL FATTO;

2)LA NORMATIVA EUROPEA

3)LE CIRCOSTANZE "ECCEZIONALI";

4)COSA E' IL BIRD STRIKE?

5)LA DECISIONE DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO;

6)CONCLUSIONI.-

*****

[1]

IL FATTO

Un avvocato barlettano[1] agiva, in proprio, contro una nota compagnia aerea per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del ritardo di un volo, di oltre tre ore, che gli aveva impedito di partecipare ad una manifestazione fuori Italia, oltre che alle spese sostenute per il rientro, a casa, con altro mezzo.-

La compagnia aerea, costituendosi in giudizio, da un lato faceva presente di aver rimborsato il prezzo del biglietto e, dall'altro, eccepiva che, nel caso di specie, il ritardo era dovuto ad una circostanza imprevedibile, vale a dire il "bird strike":-

[2]

LA NORMATIVA EUROPEA

La materia è disciplinata dal Regolamento n. 261/2004[2] del Parlamento Europeo[3] e del Consiglio dell'11 febbraio 2004, che, sinteticamente, di seguito si riassume.-

In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati spetta l'indennizzo a meno che[4]:

1) siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto;

2) siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l'orario d'arrivo previsto;

3) siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario d'arrivo previsto".-

Come tutte le regole è prevista una eccezione, vale a dire che la compagnia aerea non è tenuta a pagare alcun indennizzo se prova che la cancellazione del volo sia dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso".-

[3]

SULLE CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Sebbene il regolamento non preveda una precisa definizione di "circostanze eccezionali", le stesse sono state individuate dalla Corte di Giustizia Ue, che le qualifica come "eventi che, per la loro natura o per la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo di cui trattasi e sfuggono all'effettivo controllo di quest'ultimo, condizioni che sono cumulative e la loro osservanza deve essere oggetto di una valutazione caso per caso".-

Ad esempio, possono in particolare ricorrere in caso di instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l'effettuazione del volo, rischi per la sicurezza o, come è successo più recentemente, un guasto generalizzato nel sistema di rifornimento di carburante[5].-

All'interno della macro categoria delle "circostanze eccezionali", bisogna distinguere quelle

  • interne alla compagnia: vale a dire quelle relative ad operazioni inerenti il normale esercizio dell'attività[6];
  • esterne alla compagnia: vale a dire quelle più o meno frequenti nella pratica, ma che il vettore aereo non controlla, in quanto hanno origine in un fatto naturale o in quello di un terzo, come un altro vettore aereo o un soggetto pubblico o privato che interferisce nell'attività aerea o aeroportuale[7].-

La scelta del termine «eccezionali» testimonia la volontà del legislatore di includere soltanto le circostanze sulle quali il vettore aereo operativo non ha alcun controllo. –

In questi casi, la compagnia è tenuta a dimostrare di aver adottato le misure adeguate alla situazione avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, al fine di evitare la cancellazione del volo.-

(4)

COSA E' IL BIRD STRIKE

Con la locuzione "impatto con volatili[8] o bird strike" (dall'inglese bird, volatile e strike, impatto), viene indicato in aviazione l'impatto tra un aeromobile e un volatile"[9].-

[5]

LA DECISIONE DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO

Il Giudice di Pace di Milano, nella persona della dott.ssa Concettina La Greca – non aderendo all'orientamento maggioritario[10], seppure ultimamente scalfito[11] – accoglieva la tesi dell'attore, garantendogli un risarcimento a titolo di compensazione pecuniaria, stabilendo che, "il vettore aereo che invoca l'esistenza di una circostanza eccezionale non assolve all'onere probatorio su di lui incombente semplicemente affannando l'esistenza di un intervenuto evento eccezionale dovendo, altresì prove della causa maggiore che sia sottratta al suo controllo" eche, nel caso di specie, "la società convenuta non ha fornito elementi idonei a ritenere superata la propria mancanza di responsabilità nella causazione della ritardata partenza".-

[6]

CONCLUSIONI

La regola generale:

  • il passeggero che richiede la compensazione pecuniaria per un volo cancellato (che ricomprende anche l' ipotesi di volo partito con un ritardo superiore alle tre ore) deve dimostrare di essere in possesso di un titolo di viaggio valido (conferma della prenotazione e/o carta d'imbarco) ed il ritardo sotto il profilo storico/fattuale;
  • il vettore (cioè la compagnia aerea) può esonerarsi da ogni tipo di responsabilità se dimostra, e prova, che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

La sentenza in commento è particolarmente importante, destinata a diventare un precedente di rilievo (complimenti al Collega che ha sostenuto una tesi minoritaria, tuttavia trovando l'accoglimento) perché considera "il bird strike" non come una assoluta causa di giustificazione, ma come un evento prevedibile nella ordinaria gestione dei voli, per esonerarsi dal quale il vettore deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare la cancellazione del volo (ad esempio, una attività di prevenzione, per quanto possibile, per questo tipo di incidenti, oppure la predisposizione di altro volo, entro le tre ore dalla partenza prevista o, ancora, mezzi alternativi, quando possibile).-

NOTE

[1] Vale a dire l'Avv. Ruggiero Scardigno, che si ringrazia per aver messo a disposizione il provvedimento.-

[2] Qui consultabile https://tinyurl.com/regolamento2612004

[3] In particolare l 'art. 5, par. 1.-

[4] E' opportuno sottolineare che l'onere della prova, per quanto riguarda se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo incombe sulla compagnia aerea; mentre il passeggero deve produrre solo il biglietto oppure un titolo di viaggio equipollente.-

[5] Corte giustizia Unione Europea n.308/21.-

[6] Come ad esempio, la predisposizione della scaletta mobile d'imbarco, che lasciata incustodita va a sbattere contro l'ala, danneggiandola, ritardando o impedendo la partenza.-

[7] Ad esempio il danneggiamento di uno pneumatico di un aeromobile dovuto a un oggetto estraneo, quale un residuo presente sulla pista di un aeroporto (v., in tal senso, sentenza del 4 aprile 2019, Germanwings, C-501/17, EU:C:2019:288, punto 34), la presenza di carburante sulla pista di un aeroporto che abbia comportato la chiusura di tale pista (v., in tal senso, sentenza del 26 giugno 2019, Moens, C-159/18, EU:C:2019:535, punto 29).-

[8] Anche se l'esperienza porta a ricomprendere nella fattispecie anche altri animali, non volatili, come le lepri, ad esempio.-

[9] https://it.wikipedia.org/wiki/Impatto_con_volatili

[10] Ex plurimis Giudice di Pace di Milano sent. n. 10402/2019; Giudice di Pace di Treviso sentenza n. 1017/2019.-

[11] Tribunale Catania sent. n. 3741/2020; Tribunale Marsala sent. n. 169/2021; Tribunale Roma sent. n. 13863/2020.-

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