BIGLIETTI AEREI: AI MINORI E AI DIVERSAMENTE ABILI VA GARANTITO IL POSTO ACCANTO ALL’ACCOMPAGNATORE SENZA COSTI AGGIUNTIVI. COMMENTO ALLA SENTENZA 15305/2022 DEL TAR LAZIO

07.12.2022
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A cura dell'Avv. MicheleAlfredo Chiariello

TAGS: BIGLIETTI AEREI - MINORI E DIVERSAMENTE ABILI - POSTO ACCOMPAGNATORE - ENAC 

INDICE

1)IL FATTO;

2)L'OGGETTO DELLA QUESTIONE;

3)LA NORMATIVA

4)LA DECISIONE DEL TAR LAZIO;

5)CONCLUSIONI.-

[1]

IL FATTO

L'ENAC [1], a seguito di denuncia del Codacons [2] - apriva una istruttoria sull'assegnazione dei posti, nei viaggi aerei, agli accompagnatori di minori e passeggeri a mobilità ridotta.-

Da tale indagine emergeva, in particolare, che, non solo, la scelta del posto comportava il pagamento di una tariffa aggiuntiva, a volte superiore al costo dello stesso biglietto aereo, ma anche che non vi fosse alcuna garanzia in tal senso, nonostante il sistema di assegnazione dei posti, in fase di check-in, prevedesse l'inserimento automatico - ma, come detto oneroso - dei minori e dei passeggeri a modalità ridotta, in posti accanto a genitori o accompagnatore.-

Di conseguenza, in data 16-7-2021, l'Enac - considerando questa pratica scorretta e violativa della normativa europea sul punto, come si vedrà nel seguente paragrafo successivo - adottava la disposizione n. 63/2021, intitolata «Provvedimento d'urgenza per l'adozione del Regolamento tecnico per l'assegnazione dei posti a sedere dei minori (2 - 12 anni) e dei disabili e persone a ridotta mobilità (PRM) vicino ai genitori e/o accompagnatori»,[3] invitando le compagnie aeree a garantire senza ulteriori costi - oltre quelli ordinari per la ordinaria prenotazione - questo servizio[4]. -

Tale provvedimento veniva comunicato a tutte le maggiori compagnie aeree e, riscontrato il mancato adempimento da parte di quasi tutte, l'Enac adottava i conseguenziali procedimenti sanzionatori, come per legge.-

Successivamente, tutte le maggiori compagnie aree aderivano a tale Regolamento, assicurando la gratuità del servizio, tranne una, proprio quella che lo impugnava avanti al Tar Lazio, dando vita alla sentenza in commento.-

[2]

L'OGGETTO DELLA QUESTIONE

La questione ha per oggetto "la non corretta richiesta di sovrapprezzo per garantire la vicinanza di posto fra minori e i passeggeri con ridotta mobilità ed i loro accompagnatori" e non atteneva ad un profilo meramente tariffario o di costi, che sarebbe stato di competenza dell'AGCOM[5].-

[3]

LA NORMATIVA

Sul punto la normativa, precedente al Regolamento dell'Enac, è assai precisa:

  • l'Allegato 2 del Regolamento CE n. 1107/2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto, stabilisce che "qualora una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta sia assistita da una persona di accompagnamento, il vettore aereo effettua ogni sforzo ragionevole per attribuire a tale persona un posto a sedere vicino alla persona con disabilità o alla persona a mobilità ridotta";
  • il Regolamento (UE) n. 965/2012: [6]"se un bambino viaggia con un adulto accompagnatore nella stessa classe, il bambino deve essere seduto nella stessa fila di sedili dell'accompagnatore. Laddove ciò non fosse possibile, il bambino deve essere seduto a non più di una fila di sedili di distanza dall'accompagnatore";
  • l'AMC1 CAT.OP.MPA.155 (c) del citato Regolamento (UE) n. 965/2012 nel definire la procedura di assegnazione dei posti a bordo dell'aeromobile, prevede che "se i passeggeri definiti Special Categories of Passengers (SCPs)[7] viaggiano con un accompagnatore, l'accompagnatore deve essere seduto vicino al passeggero SCP".-

[4]

LA DECISIONE DEL TAR LAZIO

Dopo una lunga battaglia giudiziaria, fra sospensive e altri provvedimenti, il Tar Lazio riconosceva l'esistenza di una pratica commerciale scorretta da parte della compagnia aerea riluttante, per una serie di motivi che qui si riassumono:

- la normativa comunitaria garantisce l'assegnazione di posti a sedere contigui a specifiche tipologie di passeggeri e loro genitori e/o accompagnatori, ovvero ai minori di età compresa tra i 2 e 12 anni e alle persone diversamente abili;

- per ragioni di safety legate all'intera fase del volo e in particolare alla gestione delle eventuali emergenze, il personale della compagnia non può garantire la dovuta e necessaria assistenza a determinate categorie di passeggeri a bordo dell'aereo;

- alcune compagnie non accettano i minori non accompagnati;

- le stesse compagnie aeree richiedono ai passeggeri di garantire la presenza di un accompagnatore per le persone diversamente abili e a ridotta mobilità;

- i minori o le persone diversamente abili o affette da altre patologie potrebbero non essere in grado di comprendere il briefing di sicurezza, allacciare e slacciare la cintura di sicurezza, estrarre e indossare il giubbotto salvagente, lasciare il proprio posto e raggiungere un'uscita di emergenza, indossare la maschera dell'ossigeno e utilizzare autonomamente la toilette.-

[5]

CONCLUSIONI

In conclusione, i minori, le persone diversamente abili o a mobilità ridotta devono, dunque, viaggiare vicino a genitori e accompagnatori senza pagare costi aggiuntivi, in particolare modo per motivi di sicurezza e, subito dopo, perché il sovraprezzo per la prenotazione del posto costituisce una pratica commerciale scorretta, tanto è vero che l'art. 3 della Circolare n. 63/2021, sopra richiamata, prevede la ripetizione (cioè la restituzione) delle "somme versate alle compagnie aeree, a titolo di supplemento sul prezzo del biglietto per l'assegnazione di posti contigui, dai bambini di età compresa tra i 2 e i 12 anni e loro genitori o accompagnatore e dai disabili e loro accompagnatore, sono ripetibili da parte dei viaggiatori per i viaggi effettuati dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento [....] Sono, altresì, ripetibili le somme versate, a titolo di supplemento sul prezzo del biglietto aereo per l'assegnazione di posti contigui alle categorie di passeggeri di cui al comma 1, per viaggi già acquistati e non ancora effettuati alla data di entrata in vigore del presente provvedimento".-

NOTE

[1] Secondo la definizione attinta dalla relativa voce wikipedia: "Acronimo di Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è l'autorità italiana di regolamentazione tecnica, certificazione e vigilanza nel settore dell'aviazione civile sottoposta al controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. È un ente pubblico non economico dotato di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria".- Passo tratto dalla seguente pagina wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/Ente_nazionale_per_l%27aviazione_civile

[2] Secondo la definizione attinta dalla relativa voce wikipedia : "Il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, comunemente conosciuto come Codacons, è un'associazione senza fini di lucro,in difesa dei consumatori e dell'ambiente". Passo tratto dalla seguente pagina wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/Codacons

[3] Qui consultabile https://tinyurl.com/Circolare-Enac

[4] Tanto, infatti, si legge:

Art. 1 Tutela dei minori: Tutte le compagnie aeree operanti in Italia devono garantire, sin dalla fase di prenotazione/acquisto del biglietto aereo, ai bambini di età compresa tra i 2 e i 12 anni che viaggiano con i genitori o con almeno un adulto accompagnatore, nella stessa classe, l'assegnazione di posti vicini ai genitori o all'accompagnatore, senza alcun costo aggiuntivo. Laddove ciò non fosse possibile, i bambini devono essere seduti nella medesima fila di sedili ovvero a non più di una fila di sedili di distanza dall'accompagnatore.

Art. 2 Tutela dei passeggeri a ridotta mobilità Analoga garanzia di cui all'articolo n.1 deve essere assicurata alle persone con disabilità o alle persone a mobilità ridotta (PRM) che siano assistite da un accompagnatore.

[5] Secondo la definizione attinta dalla relativa voce wikipedia: "L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è un'autorità amministrativa indipendente italiana di regolazione e garanzia, con sede principale a Napoli e sede secondaria operativa a Roma". Passo tratto dalla seguente pagina wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/Autorit%C3%A0_per_le_garanzie_nelle_comunicazioni

[6] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0965&from=DE

[7] Che qui si ritrascrive:

Trasporto di speciali categorie di passeggeri (SCP) a) I passeggeri di un volo che richiedono delle condizioni, assistenza e/o equipaggiamenti speciali vengono considerati come SCP. Questi comprendono almeno: 1) persone con mobilità ridotta (PRM) con le quali si intende, fatto salvo il regolamento (CE) n. 1107/2006, ogni persona la cui mobilità sia ridotta a causa di una disabilità fisica, sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea, disabilità o minorazione mentale, o di qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età; 2) neonati e bambini non accompagnati; e 3) persone espulse, passeggeri non ammissibili o detenuti sotto custodia. b) Le categorie speciali di passeggeri devono essere trasportate in condizioni in grado di assicurare la sicurezza dell'aeromobile e dei suoi occupanti conformemente alle procedure stabilite dall'operatore. c) Le categorie speciali di passeggeri non devono occupare dei posti con accesso diretto a uscite di emergenza o nei quali la loro presenza possa: 1) impedire ai membri dell'equipaggio di svolgere i propri compiti; 2) ostruire l'accesso agli equipaggiamenti d'emergenza; o 3) impedire l'evacuazione di emergenza dell'aeromobile. d) Il comandante viene preventivamente informato nel caso di trasporto di categorie speciali di passeggeri.

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