BASTANO 30 SECONDI PER INTEGRARE IL REATO DI VIOLENZA SESSUALE. CASS. N. 22297/2025

23.06.2025
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV.MICHELEALFREDO CHIARIELLO

TAGS: 🔒 #ViolenzaSessuale ⏱️ #30SecondiBastano ⚖️ #Cassazione2025 🚫 #SenzaConsenso 📢 #LaViolenzaNonHaTimer

INDICE

1) INTRODUZIONE;

2) IL FATTO;

3) LE ASSOLUZIONI NEI PRIMI DUE GRADI DI MERITO;

4) LA VIOLENZA NON HA UN TIMER;

5) LA MASSIMA.-

*****

Hai fretta? Andiamo dritti al sodo

1️⃣ La durata non conta: anche un contatto fisico di soli 30 secondi può integrare il reato di violenza sessuale se manca il consenso.

2️⃣ Assoluzioni annullate: la Cassazione ha censurato le precedenti decisioni di merito che avevano escluso la violenza per la brevità dell'atto e l'assenza di costrizione.

3️⃣ Principio affermato: basta un gesto erotico, anche fugace, se invasivo e non consensuale, per configurare il reato ex art. 609-bis c.p.

1. INTRODUZIONE

Non è la durata dell'atto a determinarne la gravità. Non è il tono della voce, né l'assenza di lividi sul corpo della vittima. E nemmeno l'assenza di serrature chiuse o catene ai polsi. Quando si parla di violenza sessuale, ciò che conta è l'invasione della sfera sessuale altrui, senza consenso. Anche se dura 30 secondi, tre minuti o molto di più.-

È quanto emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione, sez. III penale, n. 22297 del 13 giugno 2025, che ha annullato l'assoluzione disposta dalla Corte d'Appello di Milano e ha rinviato per un nuovo giudizio, rilevando l'erroneità di una decisione che aveva escluso la violenza per la sola brevità temporale e l'asserita mancanza di coercizione fisica.-

2. IL FATTO

La vicenda è inquietante nella sua apparente "normalità". Una dipendente si rivolge ad un rappresentante sindacale per chiedere un parere su una controversia con il datore di lavoro.-L'uomo la fa accomodare nel suo ufficio, le chiude la porta alle spalle e pronuncia una frase che — a posteriori — suona sinistramente preparata: «Sfogati quanto vuoi, siamo soli, non c'è nessuno». Subito dopo, da dietro, inizia a massaggiarle il collo, a baciarla sulle orecchie e sul collo, palpeggiarla, toccarle i seni, arrivando addirittura a infilarle le mani sotto gli slip.-

Solo l'urlo della donna, «Io non mi sto rilassando, mi sto incazzando!», riesce a bloccarlo. Durata stimata: tra i venti ed i trenta secondi.-

3. LE ASSOLUZIONI NEI PRIMI DUE GRADI DI MERITO

Nonostante l'evidente connotazione sessuale dell'atto, nei primi due gradi di giudizio l'uomo era stato assolto sul presupposto che:

  • non vi fosse stata violenza, minaccia o abuso di autorità;
  • la donna non fosse stata fisicamente costretta;
  • la durata dell'azione (20-30 secondi) non integrasse una condotta repentina o insidiosa;
  • mancasse un rapporto di subordinazione, essendo la donna libera di muoversi;
  • l'uomo, posizionato alle sue spalle, non avesse percepito il dissenso.-

Una visione a dir poco riduttiva, che la Cassazione ha definito giuridicamente errata e in contrasto con i principi consolidati in tema di violenza sessuale.

4. "LA VIOLENZA NON HA UN TIMER"

Il principio affermato dalla Cassazione è netto: la violenza sessuale non è questione di minuti, ma di contenuto e contesto. La giurisprudenza è univoca nel ritenere che:

"Sono idonei a integrare la fattispecie penale anche i contatti brevi, repentini, fugaci, purché caratterizzati da invasività nella sfera sessuale altrui, senza consenso."-

Lo sfioramento o il toccamento delle zone erogene (seno, collo, schiena, labbra, cosce) costituisce violenza sessuale consumata, anche se non si giunge al contatto genitale, anche se la vittima riesce a sottrarsi, anche se l'aggressore non raggiunge una "soddisfazione erotica".-

5. LA MASSIMA

"Integra la fattispecie di violenza sessuale ogni atto di contatto fisico con connotazione erotica, anche di brevissima durata, compiuto senza consenso, a prescindere dall'esistenza di costrizione fisica, subordinazione o rapporto gerarchico".-

Dal box qui a destra puoi scaricare direttamente l'articolo in formato pdf, ma ricorda di indicare la fonte (titolo, autore, link diretto)

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