VIOLENZA SESSUALE PER IL MARITO CHE HA UN RAPPORTO CON LA MOGLIE DORMIENTE. CASS. N. 43818/2023

07.01.2024

A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

TAGS: VIOLENZA SESSUALE - SOMNOPHILIA - SEXSOMNIA - MOGLIE - CASS 43818/2023

INDICE

1) LA QUESTIONE;

2) LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE;

3) CONCLUSIONI.-

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DISCLAIMER: IL PRESENTE ARTICOLO CONTIENE RIFERIMENTI SESSUALI. SE PROSEGUI, DICHIARI DI AVERE PIU' DI 18 ANNI E DI ACCETTARE IL CONTENUTO 

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[1]

LA QUESTIONE

Commette un reato il soggetto che consuma un rapporto sessuale con una persona dormiente? E, in caso affermativo, quale?

La risposta è fornita da una recente sentenza della Cassazione Penale, che si è pronunciata su una fattispecie che aveva visto il marito "intrufolarsi" di notte nel letto ed avere un rapporto sessuale con la moglie, viceversa, caduta "tra le braccia di morfeo" e, quindi, non – del tutto - cosciente.-

[2]

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

Per la Cassazione - premesso che i rapporti sessuali sono leciti solo in presenza di un consenso espresso – ha ritenuto nel caso de quo, la violenza si era concretizzata per la repentinità dell'atto, in quanto l'uomo si era infilato nel letto della donna, che stava dormendo, cingendola da dietro, impossibilitata ad esprimere il proprio consenso.-

In particolare, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, in tema di violenza sessuale, l'elemento oggettivo, oltre a consistere nella violenza fisica in senso stretto o nella intimidazione psicologica in grado di provocare la coazione della vittima, si configura anche nel compimento di atti sessuali repentini, compiuti improvvisamente all'insaputa della persona destinataria.-

Ciò vale anche, e forse ancora di più, per i soggetti dormienti[1], i quali possono non avere consapevolezza della materialità degli atti compiuti sulla propria persona e non possono manifestare il proprio consenso[2].-

La massima: "integra l'elemento oggettivo del reato di violenza sessuale non soltanto la condotta invasiva della sfera della libertà ed integrità sessuale altrui realizzata in presenza di una manifestazione di dissenso della vittima, ma anche quella posta in essere in assenza del consenso, non espresso neppure in forma tacita, della persona offesa, come nel caso in cui la stessa non abbia consapevolezza della materialità degli atti compiuti sulla sua persona, perché dormiente[3]."-

[3]

CONCLUSIONI

La sentenza affronta un tema delicato come quello della "somnophilia"[4], vale a dire quello della eccitazione, una vera e propria perversione (una parafilia), che prova il soggetto nell'intrattenere un rapporto sessuale[5] con una persona dormiente.-

La conclusione è semplice, ma non banale: se non vi è consenso, c'è violenza, a maggior ragione nei confronti di un soggetto non cosciente, ma dormiente, a nulla valendo, sotto questo profilo, anche il legame matrimoniale.-

Infatti, non esiste un vero e proprio diritto del coniuge ad avere rapporti sessuali, ma la giurisprudenza[6] è oramai solida nell'affermare che "Il persistente rifiuto di intrattenere rapporti affettivi e sessuali con il coniuge - poichè, provocando oggettivamente frustrazione e disagio e, non di rado, irreversibili danni sul piano dell'equilibrio psicofisico, costituisce gravissima offesa alla dignità e alla personalità del partner - configura e integra violazione dell'inderogabile dovere di assistenza morale sancito dall'art. 143 c.c., che ricomprende tutti gli aspetti di sostegno nei quali si estrinseca il concetto di comunione coniugale".-

NOTE

[1] Ex plurimis Cass. n. 22127/2016.-

[2] Ai fini della consumazione del reato di violenza sessuale è richiesta la mera mancanza del consenso, non la manifestazione del dissenso, come nel caso di reato consumato ai danni di persona dormiente.-

[3] A nulla valendo la circostanza del sonno, magari, profondo, perché provocato dall'uso di medicinali o sonniferi (Cass. n. 36524/2021).-

[4] Che si differenzia dalla "sexsomnia", un vero e proprio disturbo nel sonno, "caratterizzato dall'attivazione di azioni sessuali, mentre il protagonista dorme e quindi messi in atto inconsapevolmente. Il soggetto che agisce il comportamento sessuale è totalmente inconsapevole di ciò che sta facendo, poiché l'atteggiamento si manifesta durante la fase non-REM, cioè nella fase del sonno molto profonda. Nonostante l'inconsapevolezza, i suoi atteggiamenti sono coerenti con un vero e proprio atto sessuale che non è regolato dal protagonista, poiché non è "deciso" ma "subìto".

[5] Di ogni tipo, vale a dire non solo "tradizionali" (da ultimo Cass. n. n. 19599/2023), ma anche non puramente convenzionali (Tribunale di Taranto n. 1295/2023e  Cass. n. 36524/2021), ed anche sotto forma di semplici carezze e/o palpeggiamenti (Cass. 15433/2015).-

[6] Ex plurimis Cass. n. 19112/2012.-


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