PEDOPORNOGRAFIA: ANCHE I FILE CANCELLATI RIENTRANO NEL CONTEGGIO DELL'INGENTE QUANTITÀ. SENTENZA N. 43615/2021 DELLA CASSAZIONE.

07.09.2022

A cura dell'Avv. Laura Buzzerio

INDICE

1 ) IL FATTO;

2) I MOTIVI DI RICORSO;

3)IL PERCORSO MOTIVAZIONALE DELLA CASSAZIONE.-

[1]

IL FATTO

Con sentenza del 19/01/2021, la Corte di appello di Brescia confermava la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia del 24/04/2020, con la quale all'esito di giudizio abbreviato, un soggetto era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli

  • artt. 600.quater, commi 1 e 2, (detenzione di materiale pedopornografico di ingente quantità);
  • 600-ter, comma 1, n. 1 (produzione di materiale pedopornografico)
  • adescamento di minori ex art. 609-undecies cod.pen. (capi a-b-c-d-e) e condannato alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 22.000,00 di multa.-

Avverso tale sentenza, veniva proposto ricorso per Cassazione.-

[2]

I MOTIVI DI RICORSO

Tralasciando gli altri motivi, in questo lavoro si commenteranno quelli relativi alla aggravante, contestata, della ingente quantità.-

(A)

SULLA AGGRAVANTE DELLA INGENTE QUANTITA'

SUL CARATTERE PEDOPORNOGRAFICO DELLE FOTO

Sotto questo profilo, il ricorrente contestava la sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità, non aderente al materiale sequestrato ed in contrasto con il contenuto dello stesso.-

Infatti, se la Corte di appello indicava novantacinque fotografie e diciannove video come presupposto di fatto integrante la circostanza aggravante, viceversa, la consulenza tecnica di parte aveva evidenziato che delle fotografie solo settanta immagini rappresentavano in primo piano organi genitali maschili e che la metà di queste presentava organi genitali con peli pubici, circostanza che, secondo le valutazioni dei Giudici di appello, avrebbe dovuto escludere la giovane età dei soggetti rappresentati.

(B)

ANCORA SULLA INGENTE QUANTITA'

I FILE NEL CESTINO DEL COMPUTER

Il ricorrente evidenziava, ancora, che i Giudici di appello avevano erroneamente considerati ai fini della sussistenza della aggravante della ingente quantità anche le immagini cancellate allocate nella cartella "eliminati di recente", in quanto di immediato e pronto accesso; le risultanze della consulenza tecnica davano, invece, atto che le immagini erano state cancellate da oltre 40 giorni - termine di permanenza, automatico, nella prefata cartella e non erano di facile recuperabilità -

[3]

IL PERCORSO MOTIVAZIONALE DELLA CASSAZIONE

Il ricorso veniva rigettato; interessante è il percorso motivazionale della Cassazione riguardo alle eccezioni proposte in relazione alla ingente quantità.-

(A)

SULLA INGENTE QUANTITA'

Per quanto riguarda l'aggravante della ingente quantità, per la Suprema Corte "il Giudice, nel valutare la sussistenza della circostanza aggravante in questione, deve tener conto non solo del numero di supporti detenuti, ma anche del numero di immagini, da considerare come obiettiva unità di misura, che ciascuno di essi contiene" (Sez.3, n.39543 del 27/06/2017, Rv. 271461 - 01; Sez.3, n. 35876 del 21/06/2016, Rv.268008 - 01; Sez.3, n.17211 del 31/03/2011, Rv.250152 - 01).-

Per la Cassazione è di certo punibile ai sensi dell'art. 600-quater, comma 1, chi detenga poche immagini (ad. es., nell'ordine di qualche decina), diverso è il caso di chi superi, più o meno ampiamente, tali indicazioni di massima perché è più che intuibile, nella logica di mercato della domanda e dell'offerta, la intrinseca gravità oggettiva della condotta di chi si procura e/o detiene tale materiale, essendo più incisivo il suo apporto alla diffusione del turpe mercimonio (cfr.in termini, Sez.3, n.17211 del 31/03/2011, Rv.250152 - 01).-

Nessuna rilevanza ha, poi, la circostanza che le foto erano stata cancellate, perchè

"la cancellazione delle foto da uno smartphone non preveda l'inserimento delle stesse in un cestino, tanto il sistema Android che quello degli smartphone Apple, consentono procedure piuttosto elementari e di comune conoscenza per ripristinare le immagini eliminate non in modo permanente".-

Nella specie, le immagini, recuperate e sequestrate, si trovavano in una cartella del cellulare denominata "eliminati di recente" e, quindi, erano di facile ed immediato ripristino.-

Le argomentazioni dei Giudici di appello sono congrue e logiche ed in linea con il principio di diritto, secondo cui, "ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 600-quater cod.pen.non ha alcuna rilevanza il mero trasferimento di file pedopornografici all'interno della cartella "cestino " del sistema operativo di un personal computer in quanto gli stessi restano comunque disponibili mediante la semplice riattivazione dell'accesso al "file" (o, come nella specie, mediante il ripristino delle foto)[1].-

Deve, quindi, affermarsi che, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 600-quater cod.pen, non ha alcuna rilevanza il trasferimento di foto pedopornografiche nella cartella del cellulare denominata "eliminati di recente" in quanto le stesse restano comunque disponibili mediante una semplice operazione di ripristino delle foto.-

Addirittura, in altre pronunce, la Cassazione aveva precisato che integra il reato in questione anche l'accertato possesso di file pedopornografici, pur se successivamente definitivamente cancellati dalla memoria accessibile del sistema operativo di personal computer, in quanto l'avvenuta cancellazione determina solo la cessazione della permanenza del reato e non, invece, un'elisione ex tunc della rilevanza penale della condotta per il periodo antecedente alla eliminazione dei file sino a quel momento detenuti (Sez.3, n.11044 del 07/04/2016, dep.08/03/2017, Rv.269170 - 01).-

Alla luce di tale principio, pertanto, non risulta rilevante la deduzione difensiva secondo cui la permanenza delle foto nella cartella "eliminati di recente" non era definitiva ma soggetta ad una durata temporanea limitata.-

(B)

SUL CARATTERE PEDOPORNOGRAFICO DEL MATERIALE

Per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque, mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali; costituisce, dunque, materiale pedopornografico la rappresentazione, con qualsiasi mezzo atto alla conservazione, di atti sessuali espliciti coinvolgenti soggetti minori di età, oppure degli organi sessuali di minori con modalità tali da rendere manifesto il fine di causare concupiscenza od ogni altra pulsione di natura sessuale (Sez.5, n.33862 del 08/06/2018, Rv.273897- 01); e si è chiarito che il riferimento alla "rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto" di cui all'ultimo comma dell'art. 600-ter cod. pen. ricomprende non solo gli organi genitali, ma anche altre zone erogene, come il seno e i glutei (Sez.3, n. 9354 del 08/01/2020, Rv.278639 - 02).-

Inoltre, il giudizio sull'età dei soggetti raffigurati costituisce apprezzamento di fatto demandato al giudice di merito e, pertanto, sottratto al sindacato di legittimità della Cassazione, se sorretto da una motivazione immune da vizi logici e giuridici (Sez.3 n. 36198 del 11/06/2021) e tale giudizio può legittimamente essere basato anche sui connotati fisici dei soggetti ritratti (Sez.3, n. 4678 del 28/10/2014, dep.02/02/2015, Rv.261883 - 01).

NOTE

[1] Sul punto Sez.3, n.24345 del 21/04/2015, Rv. 264307 - 01: Integra il delitto di detenzione di materiale pedopornografico la cancellazione di file pedopornografici, "scaricati" da internet, mediante l'allocazione nel "cestino" del sistema operativo del personal computer, in quanto gli stessi restano comunque disponibili mediante la semplice riattivazione dell'accesso al "file".-

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