PROSTITUZIONE MINORILE, QUANDO L’ERRORE SULL’ETA’ E’ SCUSABILE? CASSAZIONE N. 15445/2023
A CURA DELL'AVV. LAURA BUZZERIO
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INDICE
1) IL FATTO;
2) LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE.-
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IL FATTO
Questione, ed argomento, delicato, da gestire con molta cura: un soggetto veniva processato per il reato, previsto e punito dall'art. 600 bis, comma 2[1], per aver compiuto atti sessuali con una minore di anni diciotto in cambio di denaro[2].-
Condannato in primo e secondo grado, ricorreva in Cassazione, reiterando la sussistenza di una esimente, ex art. 602 quater c.p., rappresentata dall'ignoranza sull'età della ragazza.-
[2]
LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE
La Suprema Corte, con la pronuncia in commento, rigettando il ricorso, conferma che per pacifica giurisprudenza, l'esimente sulla ignoranza inevitabile circa l'età della persona offesa è configurabile solo se emerga che nessun rimprovero, neppure di semplice leggerezza, possa essere rivolto al soggetto agente, "per avere egli fatto tutto il possibile al fine di uniformarsi ai suoi doveri di attenzione, di conoscenza, di informazione e di controllo, attenendosi a uno standard di diligenza direttamente proporzionale alla rilevanza dell'interesse per il libero sviluppo psicofisico dei minori" (tra le tante: n. 24820/2015).-
Ad esempio, non sono sufficienti, al fine di ritenere fondata la causa di non punibilità, elementi quali la presenza nel soggetto minore di tratti fisici di sviluppo tipici di maggiorenni o rassicurazioni verbali circa l'età, provenienti dallo stesso o da terzi, nemmeno se contemporaneamente sussistenti.- (Secondo quanto motivato nella sentenza n. 13312/2023 della Cassazione)
Nel caso di specie, l'imputato avrebbe potuto rendersi conto dell'età della ragazza, anche solo semplicemente sulla base delle fotografie che la stessa aveva sul proprio profilo sul portale Facebook – consultato, secondo quanto risultato dall'istruttoria processuale, dall'imputato - da cui era evidente che si trattava di una adolescente.-
NOTE
[1] Art. 600 bis:
È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:
1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.-
[2] In particolare, con l'art. 600 bis, 2° co. si punisce chi alimenta la prostituzione minorile, in quanto fruitore e destinatario finale della relativa attività illecita: il "cliente".-
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