VIAGGIO CANCELLATO PER COVID, RIMBORSO O VOUCHER? LA DECISIONE E' DEL PASSEGGERO.  BREVE COMMENTO ALLA PRONUNCIA DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO SENTENZA n. 858/2021

21.06.2021

A cura dell'Avv. Laura Buzzerio

TAGS: COVID19  - VOLO ANNULLATO - VOUCHER - RIMBORSO

INDICE

1) IL FATTO;

2) LA DECISIONE;

3) LA MASSIMA.-

[1]

IL FATTO

L'attore, dopo aver acquistato, per sé e per la propria famiglia, un viaggio di andata e ritorno Palermo/Tunisi, a causa dell'emergenza pandemica da Covid-19 nonché delle misure restrittive emanate dal Governo italiano per contenere il diffondersi della pandemia, chiedeva il rimborso integrale alla compagnia aerea, la quale gli comunicava che avrebbe potuto beneficiare di un Voucher di pari importo valido per un anno dalla data di emissione.-

A seguito di mancata, plurima, esecuzione della richiesta, l'attore adiva l'Ufficio del Giudice di Pace di Palermo.-

[2]

LA DECISIONE

Il Giudice di Pace adito, Dott.ssa Raffaella Piro, verificata la legittimazione passiva della compagnia aerea, nonché la propria competenza, accoglieva le tesi attoree.-

Infatti, sebbene il decreto Cura Italia

avesse consentito alle compagnie aeree e di navigazione di offrire voucher come unica forma di rimborso, utilizzabili come un credito per acquistare biglietti futuri,

Di contro, il regolamento comunitario n. 261 del 2004

stabilisce che sono i passeggeri ad avere il diritto di scegliere tra il rimborso in denaro ed eventuali altre forme di rimborso, come i voucher.-

Secondo il Giudice di Pace Palermitano, nel caso di specie, va applicato esclusivamente il regolamento europeo, che agli artt. 5 e 8, prevede "il rimborso del prezzo del volo non fruito per causa non imputabile al passeggero", sia perché

  • nelle more, altre compagnie aeree avevano proceduto al rimborso dei voli annullati, ove non fosse sta fruito il voucher ed alla semplice richiesta del consumatore,
  • ma, soprattutto, perché, parte convenuta in fase stragiudiziale, pur avendo offerto, il Voucher al posto del rimborso, non ha provveduto alla sua corresponsione, rimanendo pertanto inadempiente anche sotto tale aspetto.-

[3]

LA MASSIMA

La massima, di cui non si rivengono precedenti, è la seguente:

"In caso di cancellazione del volo a causa dell'epidemia di covid, la compagnia aerea deve rimborsare il passeggero che rifiuti il voucher sostitutivo e chieda il rimborso del costo del biglietto."

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