SUL DIRITTO DELLA DIPENDENTE COMUNALE DI CRITICARE IL SINDACO. TRIB. TRANI N. 1366/2023

03.01.2024

A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

TAGS: DIRITTO DI CRITICA - DIPENDENTE COMUNALE - SINDACO - TRIB TRANI 1366/2023 - DIFFAMAZIONE - SOCIAL 

INDICE

1) IL FATTO;

2) I POST DENIGRATORI SUI SOCIAL. CONSEGUENZE SUL RAPPORTO DI LAVORO;

3) L'ESIMENTE DEL DIRITTO DI CRITICA - DI CRITICA POLITICA - DI SATIRA;

4) SUL DIRITTO DI CRITICA DEL DIPENDENTE COMUNALE;

5) IL PRECEDENTE "TRANESE".-

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IL FATTO

Curiosa questione decisa dal Tribunale di Trani, sezione Lavoro - nella persona del Dott. Luca Caputo – a seguito di un ricorso presentato da una dipendente[1] comunale[2], raggiunta da sanzione disciplinare (richiamo verbale) per aver criticato aspramente, su un social, l'operato del Sindaco della sua città di residenza, lo stesso dell'amministrazione (lavorativa) di appartenenza.-

Diritto di critica o diffamazione?

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I POST DENIGRATORI SUI SOCIAL. CONSEGUENZE SUL RAPPORTO DI LAVORO

Da un punto di vista penale, la giurisprudenza è assolutamente consolidata nel ritenere che la pubblicazione di un messaggio offensivo su social network (come una bacheca Facebook) integri il reato di diffamazione aggravata ex art. 595, 3° comma, c.p. stante la sua potenziale diffusione ad un numero indeterminato o, comunque, quantitativamente apprezzabile di persone.-

L'applicazione di detto principio all'universo giuslavoristico ha portato a ritenere legittimo il licenziamento irrogato per la pubblicazione di post offensivi o denigratori nei confronti di datore di lavoro (ex plurimis Cass. n. 10280/2018)

Come si concilia la libertà di espressione del lavoratore e la tutela degli interessi datoriali?

Oggettivamente, la condotta del lavoratore che denigra il datore di lavoro – ledendolo – sui social è passibile di sanzioni disciplinari, finanche quella espulsiva.-

Infatti, se un lavoratore, come ogni soggetto, è titolare del diritto inalienabile della libertà di pensiero, garantito dall'art. 21 della Costituzione, è, altresì, vero che, anche fuori dal luogo di lavoro, lo stesso ha un obbligo di rispetto nei confronti del datore di lavoro, che mantiene l' esercizio del potere direttivo, il potere di controllo e quello disciplinare.-

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L'ESIMENTE DEL DIRITTO DI CRITICA - DI CRITICA POLITICA - DI SATIRA

Quale è il limite tra diritto di espressione (nelle varie sfaccettature) ed una ipotesi diffamatoria? Per rispondere a questa domanda, bisogna descrivere, seppure in maniera sintetica quanto segue.-

Il diritto di critica, quale estrinsecazione della libera manifestazione del pensiero, ha rango costituzionale al pari del diritto all'onore e alla reputazione, sul quale tuttavia prevale, scriminando l'illiceità dell'offesa, "[...] a condizione che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica. Ne consegue che è consentito l'uso di toni aspri e di disapprovazione anche pungente, purché nel rispetto della continenza, da intendere come correttezza formale e non superamento dei limiti di quanto strettamente necessario al pubblico interesse".- (Cass. N. 11767/2022).-

Sul piano della critica politica, lo scenario non cambia: "L'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica tollera l'uso di espressioni forti e toni aspri [...] tale esimente postula, cioè, una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuità ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione".- (Cass. 22970/2022)

Sotto il profilo del diritto di satira, "in tema di diffamazione, ricorre l'esimente dell'esercizio del diritto di critica e satira politica quando le espressioni utilizzate esplicitino le ragioni di un giudizio negativo collegato agli specifici fatti riferiti e, pur se veicolate nella forma scherzosa e ironica propria della satira, non si risolvano in un'aggressione gratuita alla sfera morale altrui o nel dileggio o disprezzo personale."- (Cass. N. 320/2021).-

Punto comune - per l'applicazione delle suesposte esimenti - è la continenza lessicale e formale delle affermazioni, che non si può pretendere siano - come viceversa previsto nel diritto di cronaca -rigorosamente obiettive, nonché che le stesse non si traducano in una gratuita ed immotivata aggressione personale.-

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SUL DIRITTO DI CRITICA DEL DIPENDENTE COMUNALE

Nel caso di specie, il Tribunale di Trani optava per l'esercizio del diritto di critica in quanto "la libertà di manifestazione del proprio pensiero, riconosciuta costituzionalmente a tutti i cittadini, deve ritenersi consentita anche a chi opera all'interno della stessa amministrazione comunale e che non perde, per ciò solo, la propria qualità di cittadino e, come tale, libero di esprimere il proprio dissenso rispetto ad eventuali criticità dell'azione amministrativa".-

Naturalmente questo principio non autorizza il dipendente comunale (come nessun'altra persona e/o lavoratore) ad offendere gratuitamente, ma. Semplicemente, lo abilita a criticare, anche con toni duri, la gestione del Sindaco, purchè nei limiti indicati nel paragrafo precedente.-

Analizzando i post "incriminati" Il Giudice del Lavoro di Trani, infatti, aveva ravvisato la continenza formale e lessicale richiesta, escludendo che i commenti potessero avere una portata diffamatoria nei confronti del Sindaco e dalla sua amministrazione.-

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IL PRECEDENTE "TRANESE".

Non è la prima volta che il Tribunale di Trani si occupa di questioni simili, altra, recente, è stata oggetto diverso commento[3].-

In quel caso, con un ricorso ex art. 700 c.p.c., un Sindaco, in carica, e l'Amministratore unico e legale rappresentante della Municipalizzata, operante nel servizio pubblico di gestione dei rifiuti, adivano la Magistratura civile di Trani, per ottenere l'ordine di rimozione di alcuni messaggi diffamatori ad essi rivolti[4], pubblicati da un dipendente della suddetta società, su un gruppo, in un noto social, aperto al pubblico.-

L'istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. veniva accolta sul presupposto che i messaggi condivisi sulla piattaforma social non fossero espressione legittima di un dissenso o di un'opposizione politica ragionata nei confronti degli odierni ricorrenti, sostanziandosi, piuttosto, in commenti sarcastici e rancorosi diretti a suscitare in chi legge la sensazione di indegnità personale dei soggetti, a cui si riferiscono.-

Di conseguenza, il Giudice di Trani, Dott.ssa Sandra Moselli, ordinava l'immediata cessazione e rimozione di tutte le pubblicazioni a contenuto ingiurioso e diffamatorio nei confronti dei ricorrenti sulla piattaforma Facebook o su altri social network, fissando inoltre, visto l'art. 614 bis c.p.c., in € 100,00 la somma di denaro per ogni violazione e/o inosservanza dell'ordine, sopra indicato, nonché per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.-

Il Tribunale di Trani - in composizione Collegiale - confermava il provvedimento cautelare, anche nella fase di merito, sul presupposto che, nel caso di specie, non era corretto il richiamo alle cause di giustificazioni spendibili nell'esercizio del diritto di cronaca, in quanto si trattava di commenti personali, aventi una amplissima potenzialità diffusiva, in quanto pubblicati sul maggiore social.-

Interessante è sottolineare come, nell'ordinanza in commento, il Tribunale tranese rigettava "la scusante dell'insufficiente grado di scolarizzazione dell'autore del post, che non può valere a giustificare, come è intuitivo, l'uso di quelle espressioni denigratorie di uso comune che, proprio per la loro capacità di suggestione, sono in grado di produrre un effetto immediato di scandalo e pubblico disprezzo"

NOTE

[1] Assistita dall'avv. Libero Monterisi, che si ringrazia per aver messo a disposizione il provvedimento.-

[2] Nella fattispecie Dirigente presso un Ufficio del Giudice di Pace del circondario.-

[3] Deciso dalla Sezione Civile, perché in quel caso, veniva richiesta la rimozione immediata dei post e non già impugnata una sanzione disciplinare.-

[4] Assistiti dall'avv. Isabella Tritta.-

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