IL GRADO DI SCOLARIZZAZIONE DELL’AUTORE DEL POST PUO’ GIUSTIFICARE L’USO DI ESPRESSIONI DENIGRATORIE? ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI TRANI DEL 30-1-2023

16.02.2023

A cura dell'Avv. MicheleAlfredo Chiariello

TAGS: POST DIFFAMATORI - GRADO ISTRUZIONE AUTORE - NO SCRIMINANTE

INDICE

1)IL FATTO;

2)LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI TRANI.-

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[1]

IL FATTO

Della vicenda ci eravamo già occupati[1] : con un ricorso ex art. 700 c.p.c., un Sindaco, in carica, e l'Amministratore unico e legale rappresentante della Municipalizzata, operante nel servizio pubblico di gestione dei rifiuti, adivano la Magistratura civile di Trani, per ottenere l'ordine di rimozione di alcuni messaggi diffamatori ad essi rivolti[2], pubblicati da un dipendente della suddetta società, su un gruppo, in un noto social, aperto al pubblico.-

Il Tribunale di Trani - ammessa la tutela cautelare[3] in caso di post diffamatori sui social[4] - ordinava[5] l'immediata cessazione e rimozione di tutte le pubblicazioni a contenuto ingiurioso e diffamatorio nei confronti dei ricorrenti sulla piattaforma social, fissando inoltre, visto l'art. 614 bis c.p.c[6]., in € 100,00 la somma di denaro per ogni violazione e/o inosservanza dell'ordine, sopra indicato, nonché per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.-

Avverso tale provvedimento, l'autore del post proponeva reclamo avverso la sopra descritta ordinanza.-

[2]

LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI TRANI

Il Tribunale di Trani - in composizione Collegiale[7] - confermava il provvedimento cautelare sul presupposto che, nel caso di specie, non era corretto il richiamo alle cause di giustificazioni spendibili nell'esercizio del diritto di cronaca, in quanto si trattava di commenti personali, aventi una amplissima potenzialità diffusiva, in quanto pubblicati sul maggiore social.-

Interessante è sottolineare come, nell'ordinanza in commento, il Tribunale tranese rigettava "la scusante dell'insufficiente grado di scolarizzazione dell'autore del post, che non può valere a giustificare, come è intuitivo, l'uso di quelle espressioni denigratorie[8] di uso comune che, proprio per la loro capacità di suggestione, sono in grado di produrre un effetto immediato di scandalo e pubblico disprezzo".-

NOTE

[1]https://www.ilperiscopiodeldiritto.it/l/post-offensivi-sui-social-si-al-ricorso-a-provvedimenti-d-urgenza-commento-alla-ordinanza-del-tribunale-di-trani-del-19-8-2022/

[2] Assistiti dall'avv. Isabella Tritta.-

[3] Seguendo un orientamento consolidato

- Tribunale Reggio Emilia 15 aprile 2015;

- Tribunale di Napoli 4 Novembre 2016;

- Tribunale di Pordenone del 10-12-2018.-

[4] Sul punto è necessario fare una distinzione.-

In caso di asserita diffamazione proveniente da una testata giornalistica on line[4], "il giornale pubblicato, in via esclusiva o meno, con mezzo telematico, non può essere oggetto, in tutto o in parte, di provvedimento cautelare preventivo o inibitorio, di contenuto equivalente al sequestro o che ne impedisca o limiti la diffusione".-

Questo perché viene garantita la tutela costituzionale assicurata dal terzo comma dell'art. 21 Cost. alla stampa e riconosciuta anche dalla giurisprudenza di legittimità (sul punto Cass. Sez. Unite, sentenza n. 23469 del 2016).-

Diversamente, nell'ipotesi di condivisione sulla piattaforma facebook di post offensivi o diffamatori, è legittimo un provvedimento di rimozione d'urgenza di contenuti multimediali che, data la loro ampissima potenzialità diffusiva, integrano un "mezzo di pubblicità" diverso dalla stampa: per tale ragione non trova applicazione la normativa di rango costituzionale, sopra descritta.-

[5] Nel caso in esame, secondo la ricostruzione del Tribunale di Trani emergeva, piuttosto che l'esternazione di un legittimo diritto di critica dell'operato di amministratori pubblici, un intento offensivo e denigratorio, che travalicava il limite della continenza, attraverso l'uso di frasi allusive, insinuazioni, offese alla persona a fronte di sospetti o dubbi esposti come verità, esorbitanti i limiti di una lecita contestazione politica.-

[6] Interessante, poi, è il ricorso da parte del Tribunale tranese all'istituto di coercizione indiretta ex art. 614 bis cpc.-

Si tratta di una norma che prevede la possibilità di fissare, con il provvedimento di condanna - su richiesta della parte interessata - una somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.-

[7] Così composto: dott. Giuseppe Rana Presidente - dott. Maria Teresa Moscatelli Giudice - Dott. Giulia Stano giudice relatore.-

[8] Nel provvedimento si legge che il reclamante riconduceva, tra le altre eccezioni, l'uso degli epiteti postati sul social, alla sua non completa scolarizzazione.-

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