SI AL RINVIO DELLA PROVA FISICA PER LA CANDIDATA INFLUENZATA. COMMENTO ALLA SENTENZA N. 1730/2022 DEL TAR LECCE

21.11.2022

 A cura dell'Avv. Laura Buzzerio 

TAGS: PROVA CONCORSUALE - PROVA FISICA - INFLUENZA - SI AL RINVIO

INDICE

1) IL FATTO;

2) LA DECISIONE DEL TAR LECCE;

3) CONCLUSIONI.-

[1]

IL FATTO

Una donna, aspirante Agente, dopo aver partecipato al concorso, bandito dal Comune di Ceglie Messapica, per l'assunzione di 3 istruttori di Polizia Locale e dopo aver superato la prova preselettiva, veniva convocata per le successive prove fisiche che precedevano la prova scritta.-

Tuttavia, nella notte precedente la data di espletamento delle prove fisiche, la donna accusava rialzo febbrile (37,5°) e vomito, con terapia di riposo, dieta in bianco per 3 gg e idratazione a piccoli sorsi; di tanto, la candidata informava il Responsabile del procedimento, tempestivamente, chiedendo contestualmente un differimento delle prove fisiche.-

Il Comune respingeva l'istanza perché il bando non prevedeva il rinvio delle prove fisiche, "salvo i casi di impossibilità a sostenere le prove per accertato stato di gravidanza"; pertanto, la candidata[1] impugnava tale esclusione avanti il Tar Lecce.-

[2]

LA DECISIONE DEL TAR LECCE

Il Tar Lecce, Presidente Antonella Mangia ed Estensore Andrea Vitucci, sebbene il bando prevedesse l'ammissione con riserva[2] alle sole candidate che, al momento della convocazione per la prova fisica, si fossero trovate in stato di gravidanza, accoglieva il ricorso in quanto:

"è di tutta evidenza, infatti, che il bando di concorso intendesse fare riferimento a un'ipotesi di carattere generale per il rinvio della prova fisica (stato di gravidanza), ma ciò, per evidenti ragioni logiche, non esclude certamente casi specifici di impossibilità allo svolgimento della prova, che la P.A. avrebbe dovuto valutare singolarmente",

proprio come nel caso di specie, in cui l'impossibilità della ricorrente a svolgere le prove fisiche nella data prestabilita era giustificata da un certificato medico.-

[3]

CONCLUSIONI

La sentenza, destinata a diventare un importante precedente, assume rilievo, a parere di chi scrive, anche perché non rientrante in una ipotesi di rinvio a causa contagio covid - come ammissibile da costante giurisprudenza[3] - quanto per una individuale influenza che, in ogni caso, non aveva permesso alla candidata di svolgere le prove fisiche[4].-

NOTE

[1] Assistita dall'avv. Antonio Aventaggiato.-

[2] Per poi essere successivamente sottoposte, al termine dello stato di gravidanza, alle prove fisiche.-

[3] Ex plurimis https://www.ilperiscopiodeldiritto.it/l/per-il-tar-lazio-la-mancata-previsione-di-prove-suppletive-laddove-vi-sia-stato-impedimento-causato-dall-emergenza-covid-costituisce-omissione-illogica-e-irragionevole-commento-alla-sentenza-n-3093-2022/

Anche se si registrano pronunce contrarie: https://www.ilperiscopiodeldiritto.it/l/per-il-tar-bari-l-impossibilita-a-partecipare-ad-un-concorso-causa-covid-non-attribuisce-al-candidato-escluso-una-prova-suppletiva-commento-alla-sentenza-n-152-2022/ 

[4] Seppure con riferimento non alle prove fisiche, ma alle prove orali, si registra un'altra pronuncia, la n. 1230/2022 del Tar Lazio, con il quale era stata dichiarata illegittima l'esclusione di un Dottore da Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.2 posti di Dirigente Medico; in particolare, il Dottore, superate le prove scritte e quelle pratiche, veniva ammesso alla prova orale. Tuttavia, qualche giorno prima della prova, veniva colpito da ischemia e ricoverato in Ospedale e, di conseguenza, chiedeva il rinvio della stessa. Pertanto, il predetto, in relazione a tale impedimento, chiedeva, a mezzo pec di poter partecipare ad una sessione speciale futura per sostenere la prevista prova orale. L'istanza non veniva accolta ed il candidato veniva considerato rinunciatario. Di conseguenza, il Dottore impugnava tale provvedimento avanti il Tar Lazio, il quale tanto statuiva: "[...]il candidato alla prova orale che comunichi tempestivamente il proprio stato di salute obiettivamente ostativo a sostenere l'esame deve essere ammesso a una sessione suppletiva, non derivando l'assenza da causa a lui imputabile".-

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