PER IL TAR LAZIO LA MANCATA PREVISIONE DI PROVE SUPPLETIVE, LADDOVE VI SIA STATO IMPEDIMENTO CAUSATO DALL’EMERGENZA COVID, COSTITUISCE OMISSIONE ILLOGICA E IRRAGIONEVOLE. COMMENTO ALLA SENTENZA N. 3093/2022
A cura dell'Avv. Laura Buzzerio
TAGS: COVID - PROVA SUPPLETIVA - CONCORSO
INDICE
1) LA QUESTIONE;
2) LA DECISIONE DEL TAR.-
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LA QUESTIONE
La ricorrente, affermando di non aver potuto presentarsi a sostenere la prova preliminare, perché sottoposta a misure sanitarie di prevenzione, trovandosi in isolamento e/o in quarantena, impugnava il diario della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione Direzione generale per il personale scolastico, Protocollo n. 12547 del 23/04/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami, n. 32 del 23/4/2021.-
In particolare, la candidata esclusa evidenziava la illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza presentata all'Amministrazione, volta a richiedere di poter accedere alle prove suppletive del concorso presentata comunicata a mezzo PEC a seguito dell'isolamento fiduciario per contatto con caso COVID.-
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LA DECISIONE DEL TAR
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), richiamando propri precedenti (sentenza n. 696/2022), accoglieva la tesi della ricorrente, evidenziando come
- La mancata previsione di prove suppletive, laddove vi sia stato impedimento oggettivo in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, costituisce omissione della "lex specialis" illogica e irragionevole.;
- Il principio di contestuale svolgimento delle prove preselettive risulta quindi cedevole rispetto alla tutela del diritto dei consociati a partecipare a un pubblico concorso al quale non abbiano potuto partecipare per causa di forza maggiore consistente in provvedimenti adottati per motivi sanitari e diretti a tutelare la pubblica incolumità e salute;
- L'eccezionalità della situazione pandemica appare pertanto giustificare la previsione di prove di carattere suppletivo o di altri strumenti che consentano lo svolgimento della prova concorsuale a dei cittadini ai quali tale partecipazione è inibita per motivi legati alla incolumità pubblica.".
Il principio che ne deriva:
"di regola, meri impedimenti individuali, ostativi alla partecipazione del singolo candidato alle prove concorsuali, non impongono all'Amministrazione un rinvio generalizzato delle relative prove o la predisposizione di sessioni suppletive di esami, prevalendo l'interesse pubblico al celere svolgimento delle operazioni concorsuali, essenziale per la tempestiva realizzazione del fabbisogno di personale manifestato dall'Amministrazione attraverso l'indizione della procedura di reclutamento. Tuttavia, "tale principio deve essere ritenuto derogabile in casi eccezionali, in cui l'impossibilità di prendere parte al concorso discende da disposizioni limitative delle libertà costituzionali, necessarie per tutelare la salute (non solo individuale, del candidato colpito dall'evento impeditivo, ma anche) pubblica, della generalità dei consociati".-
Tali principi sono stati confermati dal Tar Lazio con le sentenze n.3777/2022, n. 3778/2022 e n. 3782/2022.-
In senso contrario il TAR Bari, qualche settimana fa che tanto aveva stabilito, con la n. sentenza 152/2022(Presidente Angelo Scafuri ed Estensore Desirèe Zonno) "la normativa emergenziale, in particolare l'art.10 co.2 d.l. n. 44/2021 - posto alla base del ricorso della candidata esclusa - il legislatore, pur avendo avuto contezza del grave stato pandemico, aveva previsto la mera facoltà (non l'obbligo!) d'adottare misure che deroghino alla contestualità delle prove, lasciando alla P.A. procedente la piena discrezionalità di continuare a rispettare i principi ordinari in tutti i casi in cui non ritenga opportuno derogarli .-
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