PER IL TAR BARI L’IMPOSSIBILITA’ A PARTECIPARE AD UN CONCORSO, CAUSA COVID, NON ATTRIBUISCE AL CANDIDATO ESCLUSO UNA PROVA SUPPLETIVA. COMMENTO ALLA SENTENZA N. 152/2022

04.04.2022

A cura dell'Avv. Laura Buzzerio

NOTE: COVID19 - MANCATA PARTECIPAZIONE CONCORSO - NO PROVA SUPPLETIVA

INDICE

1) LA QUESTIONE;

2) LA DECISIONE DEL TAR.-

[1]

LA QUESTIONE

Una donna, dopo presentato domanda per il concorso da "Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro", promosso dalla ASL BARI, veniva ammessa a partecipare alle relative prove concorsuali[1].-

Nel bando concorsuale era previsto l'obbligo di presentare un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato, mediante tampone oro/rino-faringeo, presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata, in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove, estendendo tale requisito d'ammissione anche ai soggetti che avessero completato il ciclo vaccinale.-

La ricorrente, in ottemperanza a tale prescrizione, provvedeva a sottoporsi ad un tampone, il cui esito evidenziava la propria positività al Covid19; sicché, l'8.6.2021, inviava una pec all'Amministrazione procedente, trasmettendo l'esito positivo del proprio tampone e chiedendo di sostenere le prove in modalità alternative.-

L'Amministrazione, ignorando la richiesta della ricorrente, aveva svolto le successive fasi concorsuali, non permettendo alla stessa di prender parte alle prove teorico-pratiche, in quanto posta in isolamento fiduciario.-

Alla luce della sua assenza in sede concorsuale, la ricorrente veniva esclusa dalla procedura, non risultando tra i candidati ammessi alle prove orali.-

Avverso questa esclusione, la ricorrente agiva in giudizio, sostenendo che" l'impedimento oggettivo a sostenere le prove, derivante da una causa di forza maggiore del tutto indipendente dalla volontà della candidata, sottoposta alla misura della "isolamento fiduciario" prevista dalla normativa anti-Covid per la tutela della salute pubblica, non giustificherebbe la sua esclusione dalla procedura".-

L'Asl, costituitasi in giudizio, evidenziava come che la selezione, di cui al bando impugnato, era mirata all'assunzione di nuove risorse in ambito sanitario, proprio in ragione delle carenze emerse in costanza del grave stato pandemico; quindi, viste le eccezionali circostanze in cui la procedura aveva avuto corso nonché l'urgenza di assunzioni in organico, sottolineava l'incompatibilità tra le ristrette tempistiche per concludere l'iter e le richieste formulate dalla ricorrente.-

[2]

LA DECISIONE DEL TAR

Il Tar Puglia (Presidente Angelo Scafuri ed Estensore Desirèe Zonno) rigettava il ricorso, sul presupposto che

  • il principio d'ordine generale, peraltro, previsto nella "lex specialis" del concorso, prevedeva che gli impedimenti soggettivi dei concorrenti, anche causati da caso fortuito o forza maggiore, fossero irrilevanti ai fini della procedura e, quindi, non giustificassero l'assenza del candidato, così escluso dalla selezione;
  • altro principio di ordine generale prevedeva la "par condicio tra candidati", secondo cui, per tutti, devono valere le medesime condizioni, temporalmente coincidenti, di espletamento e valutazione delle prove;
  • qualora le prove si fossero svolte in modalità asincrona e diversificata, non solo, per ovvie ragioni, non ci sarebbe stata identità tra le relative tracce/domande/richieste poste ai candidati, ma neppure sarebbe potuto garantire l'anonimato nella correzione e valutazione delle stesse;
  • ed ancora che con la normativa emergenziale, in particolare l'art.10 co.2 d.l. n. 44/2021[2] - posto alla base del ricorso della candidata esclusa - il legislatore, pur avendo avuto contezza del grave stato pandemico, aveva previsto la mera facoltà (non l'obbligo!) d'adottare misure che deroghino alla contestualità delle prove, lasciando alla P.A. procedente la piena discrezionalità di continuare a rispettare i principi ordinari in tutti i casi in cui non ritenga opportuno derogarli[3].-

Ciò significa che qualsiasi Amministrazione, proprio in applicazione dell'invocato disposto normativo, non è tenuta in alcun modo a derogare ai principi ordinari che ispirano le procedure concorsuali, difettando - ed in ciò il punto nodale della decisione- una disposizione che imponga l'invocata previsione di prove suppletive o contestuali, ma da remoto.-

A tanto si aggiunga che, nel caso di specie[4], secondo il Tar Bari la posizione assunta dalla P.A. deve dirsi a fortiori giustificata dalla particolare tipologia di concorso in esame atteso che, trattandosi di una selezione per l'assunzione di risorse in ambito sanitario, la stessa emergenza sanitaria cagionata dall'infezione da SARS-COVID19 può indubbiamente aver enfatizzato quelle esigenze di celerità nella conclusione della procedura de qua, esposte in atti dalla difesa dell'Amministrazione, ritenute inconciliabili con le pretese della ricorrente.-

Tale principio è stato confermato dal Tar Bari con la sentenza n. 172/2022.-

NOTE:

[1] Direttamente a quelle finali, stante l'annullamento di quelle preselettive, eliminate a causa dell'emergenza sanitaria in atto per pandemia da Covid.-

[2] Che tanto recita: "Le amministrazioni di cui al comma 1, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente, possono prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate con le modalità previste dall'articolo 247, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, ove necessario, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti".

[3] Si precisa che deroga ai principi ordinari non è stata prevista per le prove concorsuali, svolte in costanza di emergenza sanitaria, di numerose altre Amministrazioni tra cui quelle per il reclutamento del personale di magistratura della giustizia amministrativa.-

[4] Ma anche nella pronuncia gemella n. 151/2022, sempre del Tar Bari, in un caso identico.-

Dal box qui a sinistra puoi scaricare direttamente il file in formato pdf, ma ricorda di indicare la fonte (titolo articolo, autore, link diretto)

Per richiedere una consulenza su questo argomento