SFRECCIA IN MOTO, IN MALATTIA PER UN DOLORE ALLA CERVICALE, LICENZIAMENTO LEGITTIMO.

22.06.2026

A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

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INDICE

1️⃣ IL FATTO

2️⃣ LA SENTENZA

3️ CONCLUSIONI


1️⃣ IL FATTO 🏍️
Un lavoratore, assente per cervicobrachialgia, viene sorpreso mentre ripara e guida la propria motocicletta. L'azienda ritiene tali attività incompatibili con la patologia e procede al licenziamento.

2️⃣ LA SENTENZA ⚖️
Il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 576/2026, ha dichiarato il licenziamento legittimo: la guida e la manutenzione della moto potevano sollecitare collo, spalla e braccio, aggravando la patologia o ritardando la guarigione.

3️⃣ IL PRINCIPIO 🩺
Il lavoratore in malattia può uscire e svolgere normali attività quotidiane, ma deve evitare comportamenti anche solo potenzialmente idonei a compromettere il recupero e a violare gli obblighi di correttezza e buona fede.


1️ IL FATTO

Dopo il padel ed il concerto di Vasco Rossi, questa volta è stata la passione per le due ruote a giocare un brutto scherzo ad un lavoratore in malattia.-

Nel caso di specie, il dipendente aveva presentato una certificazione medica per una cervicobrachialgia destra, ossia una sintomatologia dolorosa, che interessava la regione cervicale e si irradiava verso la spalla e l'arto superiore.-

Durante il periodo di assenza, veniva "pizzicato", da investigatori datoriali, non solo mentre effettuava alcuni interventi di manutenzione sulla propria motocicletta, utilizzando una chiave inglese, una pinza e dei cacciaviti, ma addirittura mentre "sfrecciava" con la stessa e, per questo motivo, veniva licenziato.-

Il dipendente non negava di avere riparato e guidato il motociclo, ma sosteneva che tali attività non avessero provocato alcun concreto peggioramento delle proprie condizioni di salute, ma anzi che avesse utilizzato la moto per occuparsi di alcune esigenze quotidiane, non potendo guidare l'automobile a causa del dolore al braccio, al collo e alla schiena.-

Per questo motivo agiva in giudizio.-

2️ LA SENTENZA

Il Tribunale di Ancona, sentenza n. 576/2026, ha rigettato il ricorso, ritenendo il licenziamento legittimo e proporzionato.-

Il giudice ha innanzitutto ricordato un principio fondamentale: il lavoratore assente per malattia non è obbligato a restare chiuso in casa e non gli è vietato, in assoluto, svolgere altre attività.-

Lo stato di malattia, infatti, non determina una sorta di arresto domiciliare.-

Il dipendente può uscire, svolgere attività quotidiane e mantenere una normale vita di relazione, purché il suo comportamento non risulti incompatibile con la patologia certificata e non metta in pericolo il percorso di guarigione.-

Nel caso esaminato, il Tribunale aveva disposto una consulenza medico-legale per verificare la compatibilità tra la patologia denunciata e le attività svolte dal lavoratore.-

Il consulente ha evidenziato che guidare una motocicletta solleciti direttamente il tratto cervicale e gli arti superiori, a causa dell'uso del manubrio, dei freni e della frizione, delle vibrazioni, del peso del casco e dello sforzo necessario per controllare il mezzo.-

Anche la manutenzione della moto, mediante chiavi, pinze e cacciaviti, comporta movimenti di torsione, pressione e trazione, potenzialmente gravosi per muscoli, tendini e articolazioni.-

Sebbene la riparazione fosse durata pochi minuti, il Tribunale l'ha valutata insieme alla successiva guida della motocicletta, ritenendo che le due condotte, nel loro complesso, fossero idonee ad aggravare la patologia o a ritardare la guarigione.-

Secondo il giudice, quindi, il dipendente aveva violato gli obblighi di correttezza e buona fede, che continuano a gravare sul lavoratore anche durante il periodo di malattia.

3️ CONCLUSIONI

La sentenza non afferma che il dipendente che esca di casa o utilizzi una moto durante la malattia possa essere automaticamente licenziato.-

Né afferma che debba restare immobile sul divano, con coperta, tisana e telecomando a portata di mano.-

Il principio è diverso: bisogna verificare le condotte extralavorative possano avere, o avere avuto, delle ripercussioni, anche solo potenziali, sul percorso di recupero.-

Nel caso esaminato, infatti, l'uso la moto aveva sollecitato proprio quei distretti — collo, spalla e arto superiore — interessati dalla patologia denunciata, di qui la legittimità del licenziamento anche senza prova di una effettiva conseguenza.-