GIOCA A PADEL IN MALATTIA E CON UN DITO ROTTO, MA LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO

22.04.2026
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

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INDICE

🔴     1. INTRODUZIONE
🔴     2. LA SENTENZA
🔴 3. PERCHÉ IL LICENZIAMENTO È STATO RITENUTO ILLEGITTIMO

Hai fretta ? Andiamo dritti al sodo:

1️⃣ 🤕 La lavoratrice era davvero in malattia: il Tribunale ha accertato che la frattura al pollice esisteva realmente, quindi non c'era alcuna simulazione dell'infortunio.

2️⃣ 🎾 Giocare a padel durante la malattia non è vietato in assoluto: però il lavoratore non può svolgere attività che possano mettere a rischio, aggravare o ritardare la guarigione.

3️⃣ ⚖️ Il licenziamento è stato ritenuto illegittimo perché sproporzionato: la condotta era imprudente, ma non così grave da giustificare la sanzione massima, anche considerando l'assenza di simulazione, la lunga anzianità di servizio e la mancanza di precedenti disciplinari.

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1. INTRODUZIONE

Il Tribunale di Rovigo, con la sentenza n. 13/2026, ha affrontato un caso particolarmente interessante in materia di assenza per malattia e di limiti alla condotta del lavoratore durante il periodo di infortunio o indisposizione certificata.-

La vicenda riguardava una lavoratrice, capo reparto di un supermercato, assente dal lavoro a causa della frattura del pollice della mano sinistra. Durante quel periodo, però, la dipendente aveva partecipato a due partite di padel.-

L'azienda, dopo aver disposto controlli investigativi, ha ritenuto tale comportamento incompatibile con lo stato di malattia dichiarato e ha quindi proceduto con il licenziamento per giusta causa.-

2. LA SENTENZA

Il Tribunale, anzitutto, ha chiarito un punto fondamentale: la lavoratrice non aveva simulato la malattia. Su questo il giudice è stato netto: la frattura al pollice esisteva realmente ed era documentalmente provata.-

Il problema, dunque, non era stabilire se la dipendente fosse davvero malata, ma verificare se la scelta di giocare a padel durante l'assenza potesse integrare una violazione dei doveri di correttezza e buona fede, oltre che compromettere o ritardare la guarigione.-

Il Tribunale ha inoltre ritenuto legittimi i controlli investigativi, evidenziando che l'azienda aveva agito sulla base di un sospetto concreto, specifico e mirato, già emerso da informazioni precedentemente acquisite, e che l'attività investigativa era rimasta circoscritta nel tempo e nei luoghi osservati. Per questa ragione, gli esiti di tali verifiche sono stati ritenuti utilizzabili nel procedimento disciplinare.-

Il giudice ha poi ribadito un principio molto importante: durante la malattia non esiste un divieto assoluto di svolgere altre attività, neppure attività sportive. Tuttavia, il lavoratore non può porre in essere comportamenti che possano anche solo potenzialmente ritardare, aggravare o compromettere il recupero psicofisico.-

Nel caso di specie, la consulenza medica disposta in giudizio aveva escluso che le due partite di padel avessero aggravato concretamente le condizioni della lavoratrice o allungato i tempi di guarigione. Tuttavia, la stessa consulenza aveva anche precisato che il padel, per le sue caratteristiche, espone comunque a un rischio reale di nuove lesioni o di peggioramento.-

Da qui la conclusione del Tribunale: la condotta non poteva considerarsi disciplinarmente irrilevante.-

3. PERCHÉ IL LICENZIAMENTO È STATO RITENUTO ILLEGITTIMO

Ed è proprio qui il punto decisivo della pronuncia. Il Tribunale ha affermato che il licenziamento fosse illegittimo[1], non perché il comportamento della lavoratrice fosse innocuo, ma perché la sanzione espulsiva è stata ritenuta sproporzionata rispetto alla condotta accertata.-

In altre parole, la dipendente aveva certamente tenuto un comportamento imprudente, astrattamente idoneo a porre a rischio il corretto decorso della guarigione e il rientro in servizio. Tuttavia, secondo il giudice, tale condotta non era così grave da giustificare la massima sanzione disciplinare.-

Il Tribunale ha individuato, in particolare, tre ragioni decisive:

  • La prima: il regolamento aziendale riservava il licenziamento ai casi più gravi, come la simulazione della malattia, circostanza che in questo caso era stata espressamente esclusa.-
  • La seconda: dai certificati medici emergeva soprattutto il divieto di sollevare pesi, ma non risultava un espresso divieto di svolgere attività sportiva.-
  • La terza: la lavoratrice vantava una lunghissima anzianità di servizio, dal 1997 al 2024, senza precedenti disciplinari, elemento che il giudice ha ritenuto particolarmente rilevante nella valutazione complessiva del fatto.-

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